TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2603

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. a e b del d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del predetto d.m..

Contenuto sentenza

N. 02603/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05323/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5323 del 2014, proposto da: Mihaela Gavrila, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRNFNC73D28H501U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di abilitazione, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Capecchi, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 14/C2 “sociologia dei processi culturali e comunicativi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. S. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Mihaela Gavrila, Ricercatrice presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 14/C2 “sociologia dei processi culturali e comunicativi”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.1, 3 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.1, comma 394 della Legge n.228 del 2012 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che non erano stati adeguatamente valutati i suoi titoli; che inoltre le pubblicazioni erano state reputate coerenti col settore concorsuale in argomento e di buona collocazione editoriale; che per queste ultime in ogni caso era mancato l’utilizzo della classificazione di merito di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012.
L’interessata ha altresì sostenuto che era mancata da parte della Commissione la dovuta ponderazione di criteri e parametri; che vi erano stati errori nel calcolo delle “mediane”; che si era operato in disparità di trattamento con altri candidati.
Venivano ancora segnalate carenze procedimentali, nello specifico sulle verbalizzazioni e sulla sequenza degli atti da compiere.
In via subordinata si censurava l’illegittimità dei decreti di proroga dei termini di conclusione dei lavori, con conseguente avvenuta decadenza della Commissione di valutazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con note difensive la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.4165 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5590 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria l’interessata riaffermava le proprie censure.
Nell’udienza del 16 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Occorre in primo luogo precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario inoltre rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre poi evidenziare che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Nondimeno il giudizio reso risulta in ogni caso viziato per le carenze di istruttoria e motivazionali dedotte.
Nello specifico va posto in rilievo, in relazione alle pubblicazioni, che la Commissione ha fatto uso di espressioni e locuzione di vario tenore, omettendo tuttavia l’impiego della classificazione di merito di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.1 al ricorso e TAR Lazio, III, 10268 del 2016).
Quanto ai titoli, giova evidenziare che gli stessi, tra i quali va annoverata un’attività di ricerca, didattica, istituzionale e redazionale di rilievo (cfr. all.10 al ricorso), non sono stati adeguatamente considerati (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Ne è disceso un esito di inidoneità con premesse in vari punti dispersive, manchevoli di elementi di valutazione, non del tutto chiare.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5323/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/02/2017