Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. a e b del d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del predetto d.m..
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2605
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 02605/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05155/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2014, proposto da: Alba [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Naccari, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Bigi C.F. BGIMRA59L01G478I, [#OMISSIS#] Guerrieri C.F. GRRMTT78D29C745U, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DMNMHL70P23H501Y, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Mordini, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bruni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cassese, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Bene, in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Alba [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Naccari, Ricercatore di pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi “Foro Italico” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.241 del 1990, della Legge n.240 del 2010, del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità e illogicità, disparità di trattamento, violazione del verbale n.1 del 2013, illogicità della motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che vi era stato un errore nel calcolo delle “mediane” avendone superate due e non una su tre e che sul punto vi era stata inoltre disparità di trattamento tra i candidati.
L’interessata ha poi sostenuto che i lavori presentati erano coerenti col settore concorsuale in argomento e che non erano stati debitamente considerati i titoli di cui era in possesso.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3829 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5779 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, respingeva l’appello cautelare.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti nel merito.
Nell’udienza del 16 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre inoltre rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno va in ogni caso evidenziato che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per pubblicazioni e titoli, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico, premesso che emergono dubbi sulla rilevata non coerenza delle pubblicazioni relative alla danzamovimentoterapia (cfr. all.2 al ricorso) col settore concorsuale in esame, 11/D2 “didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, ex all.B del D.M. n.159 del 2012, va in ogni caso evidenziato che non risultano considerati i titoli indicati dalla ricorrente, che può tra l’altro vantare una rilevante attività didattica, di ricerca e convegnistica (cfr. all.3 al ricorso).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5155/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/02/2017