TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2608

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. a e b del d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del predetto d.m..

Contenuto sentenza

N. 02608/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04778/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4778 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Buoncristiani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Righi C.F. RGHRRT53S30D612B, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PNTNDR80T09G999W, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLTFNC68T23H501R, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di abilitazione, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ficcarelli, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Buoncristiani, Ricercatore di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Pisa, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.7 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5, 6, e degli all.ti B, D del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione non aveva motivato la fissazione del criterio di valutazione in deroga alla interdisciplinarietà delle tematiche considerata dalla disciplina di settore e che in ogni caso gli argomenti giuslavoristici trattati erano coerenti col settore concorsuale in argomento.
L’interessato inoltre ha sostenuto, in relazione alle pubblicazioni, che le stesse non erano state valutate analiticamente, che le opere minori avevano ricevuto in ogni caso un giudizio positivo, che non era stata comunque utilizzata la classificazione di merito di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012; quanto ai titoli, che era del pari mancata la specifica analisi di ognuno di essi, per la verità non considerati nemmeno nel complesso.
Il Sig. Cristiani ha fatto altresì presente che non era stato tenuto in debito conto il superamento delle “mediane”, che l’Organo valutativo aveva operato in disparità di trattamento, con tempi per giunta eccessivamente ristretti di esame delle posizioni dei singoli candidati.
Veniva in ultimo segnalato che il subentrante commissario, Prof. [#OMISSIS#] Vullo, aveva espresso il proprio giudizio, senza le necessarie prodromiche valutazioni.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.3771 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5041 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con ulteriore memoria l’interessato riaffermava le proprie censure.
Nell’udienza del 16 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Occorre in primo luogo precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario inoltre rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto poi ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, va segnalato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Giova in ultimo far presente che la Commissione di valutazione non appare escludere l’esame di tematiche interdisciplinari col settore concorsuale in argomento, limitandosi ragionevolmente a subordinarne l’analisi rispetto agli argomenti perfettamente coerenti col ridetto settore (cfr. verbale n.1 del 2013, all.3 al ricorso), dunque senza contravvenire al disposto normativo di cui all’art.5, comma 2a del D.M. n.76 del 2012.
Nondimeno il giudizio reso risulta in ogni caso viziato per le carenze di istruttoria e motivazionali dedotte.
Nello specifico va posto in rilievo, in relazione alle pubblicazioni, che non si è fatto uso della classificazione di merito di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.4 al ricorso e TAR Lazio, III, 10268 del 2016), con riferimento ai titoli, che non si è tenuto conto adeguatamente degli stessi e nello specifico dell’attività didattica e convegnistica di rilievo svolta (cfr. all.1 al ricorso).
Ne è disceso un esito di inidoneità non del tutto chiaro e convincente, alla luce delle sue carenti premesse valutative.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4778/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/02/2017