TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2609

Abilitazione scientifica nazionale-Rivalutazione da parte nuova commissione-Rinuncia al ricorso

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a..

Contenuto sentenza

N. 02609/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08049/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8049 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tedoldi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vanz, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PRSDNL77A46F205D, Giovanni Sala C.F. SLAGNN48C04D915C, [#OMISSIS#] Tedoldi C.F. TDLLRT68A02F205H, [#OMISSIS#] Manzi C.F. MNZLGU34E15H501Y, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 5; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze TAR Lazio, III, nn.14553 e 14360 del 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. S. Derobertis, in sostituzione dell’Avv. L. Manzi, e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.14553 del 2015, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Teboldi, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
Con sentenza TAR Lazio, III, n.14360 del 2015, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vanz, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/F1 “diritto processuale civile”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
Gli interessati presentavano quindi apposite diffide all’Amministrazione, volte all’adempimento di quanto stabilito da questo Tribunale.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, i Sigg.ri Teboldi e Vanz proponevano ricorso per l’ottemperanza, ex art.112 e ss. c.p.a..
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
In seguito i legali dei ricorrenti, muniti di mandato speciale, depositavano dichiarazione di rinuncia al ricorso, previamente notificata all’Autorità pubblica, essendo stata nel frattempo nominata la nuova Commissione per il riesame dei giudizi di non idoneità annullati.
Con documentata memoria l’Amministrazione confermava in fatto il suddetto assunto.
Nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce della dichiarazione ritualmente prodotta dai legali dei ricorrenti, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt.35, comma 2c e 84 c.p.a..
In considerazione dei fatti di causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso n.8046/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/02/2017