TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2610

Abilitazione scientifica nazionale -Commissione-Valutazione-Illegittimità-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 02610/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07822/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Guida, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TRRGNR60E08F839R e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di abilitazione, ANVUR, CINECA, non costituiti in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Spiezio Sardo, [#OMISSIS#] Pellicano, non costituiti in giudizio; 
per l’esecuzione
della sentenza TAR Lazio, III, n.4237 del 2016.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. L. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.4237 del 2016, esecutiva, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] Guida, per un errore di fatto in cui era incorsa la Commissione di valutazione nel considerare il superamento delle mediane, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/H1 “ginecologia e ostetricia”, con obbligo per il Soggetto pubblico di porre rimedio al suddetto errore nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della decisione.
La sentenza veniva notificata all’Amministrazione.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza, ex art.112 e ss. c.p.a..
Il Sig. Guida depositava quindi la documentazione comprovante l’avvenuto conseguimento dell’idoneità all’abilitazione.
Nella camera di consiglio del 16 novembre 2016, nel corso della quale il legale della parte ricorrente insisteva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione dei tempi occorsi per l’esecuzione, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Tenuto conto che, a contenzioso in corso, l’Amministrazione provvedeva all’esecuzione della predetta sentenza TAR Lazio, III, n.4237 del 2016, col rilascio dell’idoneità all’abilitazione al Sig. Guida, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di giudizio, considerato il tempo intercorso tra la notifica della sentenza (maggio 2016) e la sua esecuzione (settembre 2016) e che l’Amministrazione non si è costituita.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.7822/2016 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 20/02/2017