TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 1021

Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione quantitativa e qualitativa - Superamento mediane

Data Documento: 2017-01-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultanto dunque preminenti ai suddetti fini il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5, del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 01021/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06025/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MDGLGU47S03H501H, [#OMISSIS#] Molino C.F. MLNCLD62M48H501G, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Molino in Roma, via Panama, 58; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Amianto, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. C. Molino e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Ricercatrice di psicologia generale presso l’Università degli Studi di L’Aquila, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E4 “psicologia clinica e dinamica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 e ss. della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 6, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, degli artt.1, 2 della Legge n.210 del 1998, degli artt.4, 5 del D.P.R. n.117 del 2000 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, errore nei presupposti, contraddittorietà, travisamento, perplessità.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stata data dimostrazione che il componente OCSE della Commissione di valutazione conoscesse la lingua italiana, pur in difetto di un obbligo di legge in tal senso; che non vi era stata una differenziazione di criteri e parametri per area disciplinare, né una ponderazione degli stessi; che vi erano state varie carenze procedimentali, in particolare sulle modalità telematiche di intervento alle sedute di lavoro dei singoli commissari.
L’interessata ha inoltre sostenuto che non era stato debitamente considerato il superamento di tre “mediane” su tre.
Venivano altresì contestati i giudizi, seppure positivi, di non pertinenza dell’attività scientifica svolta col settore concorsuale in argomento, segnalando che trattavasi di pubblicazioni in neuropsicologia clinica, materia compresa nel detto settore 11/E4, ex all.B del D.M. n.159 del 2012, con ben quattro giudizi individuali positivi riportati e che del pari era a dirsi per i titoli.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4367 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.55 del 2015 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza del 2 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Va precisato in primo luogo che spetta in ogni caso alla parte ricorrente di produrre almeno un principio di prova circa l’asserita mancata conoscenza della lingua italiana da parte del componente OCSE della Commissione di valutazione e ciò non è avvenuto.
Occorre rilevare inoltre che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario evidenziare che il giudizio reso risulta viziato per le carenze di istruttoria e motivazionali dedotte (cfr. all.2 atti Amministrazione); nello specifico che le pubblicazioni, valutate di buon livello nel complesso e con impatto scientifico adeguato, laddove attengono alla neuropsicologia clinica, risultano comprese nel settore concorsuale 11/E4 in questione, ex all.B del D.M. n.159 del 2012; del pari è a dirsi per i titoli (cfr. all.2, 3 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6025/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 20/01/2017