Il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale. Tale obbligo è stato ribadito dall’articolo 5, comma 6, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, il quale stabilisce che “la Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque”. Di conseguenza, perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca-per quanto possibile-una sintesi dei singoli pareri.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 luglio 2017, n. 8808
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio collegiale-Obbligo di motivazione
N. 08808/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04541/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Zollo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zampetti e [#OMISSIS#] Francario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Zampetti in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
– della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III n. 9483 del 1.9.2016, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso r.g. n. 3055/2014 proposto dal dott. [#OMISSIS#] Zollo per l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia” tornata 2012;
– per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento del nuovo giudizio di inidoneità alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia” espresso dalla nuova Commissione esaminatrice nominata a seguito della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III n. 9483 del 1.9.2016, sia del giudizio collegiale che dei giudizi individuali dei singoli commissari, attualmente pubblicato sul sito dell’abilitazione scientifica nazionale in costanza del periodo di pubblicazione previsto dall’articolo 8, co.9, del d.P.R. n. 95 del 2016;
– di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento agli atti e ai provvedimenti ministeriali recanti l’approvazione del suddetto giudizio, sia nella forma collegiale che in quella dei giudizi individuali, nonché a tutti gli atti del rinnovato procedimento di abilitazione ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice, anch’essi attualmente pubblicati sul sito in costanza del periodo di pubblicazione previsto ai sensi dell’articolo 8, co.9, del d.P.R. n. 95 del 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. E. Zampetti.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ex art.16 della legge n. 240/2010 di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia” indetto con Decreto Direttoriale n. 222 del 20.7.2012.
Il giudizio di non idoneità è stato impugnato innanzi a questa Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza n. 9483/2015 del 1 settembre 2016.
Il Ministero ha, quindi, nominato una nuova commissione per l’esame del candidata che dopo aver adottato i criteri di giudizio ex artt. 3, 4, 6 e 7 del DM n.76/2012, ha riformulato i giudizi sulla ricorrente negandole l’abilitazione.
Avverso il nuovo giudizio negativo ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o elusione della sentenza del tar Lazio, Roma n. 9483 del 1.9.2016
Il giudizio della nuova Commissione avrebbe eluso la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 9483 del 1.9.2016.
La pronuncia ha ritenuto irragionevole il diniego di abilitazione incentrato sul criterio del necessario superamento delle mediane, in quanto il dott. Zollo ha conseguito una valutazione di merito ampiamente positiva: “ha conseguito, da parte dei cinque componenti la Commissione, cinque valutazioni di “buono” rispetto alle opere presentate e quattro valutazioni parimenti di “buono” rispetto ai titoli declinati”.
Il contenuto conformativo – ordinatorio della sentenza avrebbe imposto il riesame del giudizio di inidoneità in base al principio per il quale il mancato superamento delle mediane non può di per sé escludere il rilascio dell’abilitazione in presenza di una valutazione positiva sul merito dell’attività scientifica del candidato.
La nuova Commissione, invece, avrebbe rimesso in discussione le valutazioni positive espresse dalla precedente Commissione, esprimendo un giudizio negativo in contrasto con la pregressa valutazione. In tal modo la nuova Commissione avrebbe violato il giudicato rimettendo in discussione una valutazione positiva – resa dalla precedente Commissione – che, in quanto tale, dovrebbe ritenersi ormai consolidata ed inoppugnabile nel suo valore e contenuto.
La Commissione non avrebbe proceduto ad una motivata valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli presentati dal dott. Zollo, in contrasto con il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza. Sia nei giudizi individuali che nel giudizio collegiale la Commissione si limiterebbe a menzionare genericamente e complessivamente le n. 12 pubblicazioni presentate dal candidato illustrandone in termini generali il relativo campo di ricerca.
A tutto ciò deve ancora aggiungersi che il giudizio di “accettabilità” espresso dalla nuova Commissione non può essere comunque inteso alla stregua di un giudizio negativo.
Alla camera di consiglio del 12 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede che sia data corretta esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 9483 del 1 settembre 2016, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il diniego di abilitazione per docenti di II fascia nell’ambito del settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia” tornata 2012.
In esecuzione della predetta sentenza era stato disposto che la posizione dell’interessato fosse riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010.
Nella richiamata sentenza da ottemperare, in particolare, era stato osservato che “devono infatti essere condivise le censure rivolte avverso la fissazione, da parte della Commissione, del criterio preliminare legato al necessario superamento delle mediane dei tre prescritti indicatori.
Ed invero, la Sezione si è costantemente espressa (per tutte sentenza n. 38112015) nel senso che le “mediane” relative agli indicatori predisposti dall’ANVUR costituiscono soltanto indici di carattere quantitativo, che non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale.
(…)
Ne seguono l’illegittimità del criterio preliminare posto dalla Commissione e la palese irragionevolezza del diniego di abilitazione in capo al ricorrente, che, sotto il profilo qualitativo, ha conseguito, da parte dei cinque componenti la Commissione, cinque valutazioni di “buono” rispetto alle opere presentate e quattro valutazioni parimenti di “buono” rispetto ai titoli declinati”.
In esecuzione della predetta decisione il Ministero dell’Istruzione dell’Università ha nominato una nuova commissione che, tuttavia, ha negato nuovamente l’abilitazione sulla base della seguente valutazione collegiale: “La qualità complessiva, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico, del carattere innovativo e della collocazione editoriale risulta di qualità accettabile (C). Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva del candidato, i suoi valori degli indicatori bibliometrici forniti dal MIUR risultano essere tutti al di sotto dei valori delle mediane di riferimento. Gli altri titoli presentati sono di livello accettabile (C). L’attività scientifica complessiva del candidato risulta coerente con il settore concorsuale. La Commissione ritiene il complesso delle attività accettabile (C), ma non sufficiente per conseguire l’abilitazione per Professore di 2a fascia per l’area disciplinare 02/B1. Sulla base dei criteri stabiliti e dopo ampia discussione, la Commissione, all’unanimità, formula una valutazione complessiva Negativa in merito all’abilitazione del Candidato Zollo [#OMISSIS#] a Professore seconda fascia per il settore concorsuale 02/B1”.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, proposto in via di ottemperanza, debba trovare accoglimento, in quanto il provvedimento in questione è stato emesso in violazione del giudicato (cfr. al riguardo, per il principio, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.3.2000, n. 1328 e 24.9.2003, n. 5455; Consiglio di Stato, sez. IV, 8.5.2002, n. 2505 e 6.4.2004, n. 1845).
Secondo un [#OMISSIS#] orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questa sezione (cfr. di recente la sentenza n. 1923 del 17.5.2017), l’efficacia del giudicato amministrativo di annullamento deve essere contenuta nei limiti soggettivi ed oggettivi della controversia, da identificare nella correlazione fra “petitum” e “causa petendi”, in rapporto alla lesione che giustificava l’avvio del giudizio, nei termini dedotti dall’interessato.
A tal riguardo occorre osservare che nella decisione di cui è chiesta l’esecuzione questa Sezione aveva rilevato che dovevano “essere condivise le censure rivolte avverso la fissazione, da parte della Commissione, del criterio preliminare legato al necessario superamento delle mediane dei tre prescritti indicatori. Ed invero, la Sezione si è costantemente espressa (per tutte sentenza n. 38112015) nel senso che le “mediane” relative agli indicatori predisposti dall’ANVUR costituiscono soltanto indici di carattere quantitativo, che non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale. Risulta, invece, preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi, sicché l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni costituite dal superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e dal positivo giudizio di merito”.
Il medesimo collegio aveva infine osservato “…la palese irragionevolezza del diniego di abilitazione in capo al ricorrente, che, sotto il profilo qualitativo, ha conseguito, da parte dei cinque componenti la Commissione, cinque valutazioni di “buono” rispetto alle opere presentate e quattro valutazioni parimenti di “buono” rispetto ai titoli declinati”.
A fronte di tale decisione, dopo aver rideterminato i criteri di giudizio ex artt. 3, 4, 6 e 7 del DM n.76/2012, la nuova Commissione tuttavia ha riformulato i giudizi sul ricorrente, giungendo ad una valutazione radicalmente diversa rispetto alle conclusioni formulate nei giudizi individuali e nel giudizio collegiale ed oggetto della sentenza n. 9483/2016.
In altri termini, mentre la precedente Commissione aveva espresso valutazioni ampiamente favorevoli nei confronti delle pubblicazioni del ricorrente, giungendo però in modo del tutto contraddittorio ad esprimere un ingiustificato giudizio negativo, la nuova Commissione ha espresso un giudizio sulle stesse pubblicazioni assai diverso rispetto a quelle del precedente giudizio, fondando il diniego dell’abilitazione sulla qualità soltanto “accettabile” delle medesime pubblicazioni in termini, peraltro, non sufficientemente motivati.
Ciò premesso si ritiene che la commissione, pur potendo avvalersi della possibilità di adottare specifici criteri di valutazione, nello svolgimento del giudizio non abbia applicato correttamente i più ampi criteri e parametri ministeriali individuati nel D.M. 76/2012, rendendoli del tutto irrilevanti.
Infatti, richiamando nuovamente il mancato superamento delle mediane da parte del ricorrente, ne ha fatto discendere un giudizio di mera accettabilità delle pubblicazioni, laddove nella precedente decisione era stato chiarito che il mancato superamento delle mediane non avrebbe potuto condizionare l’autonoma valutazione delle pubblicazioni e dei titoli del candidato sulla base della disciplina che regola le abilitazioni, titoli e pubblicazioni definite come buone.
Va altresì considerato che, secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Sezione, il giudizio di “accettabile” espresso in relazione ad alcune pubblicazioni, non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo pieno, in accordo con la definizione data dal MIUR (allegato D, comma 3, DM n. 76/2012), ove si stabilisce che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio di conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui “si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale” (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 12 febbraio 2015 n. 2512).
Occorre, altresì, considerare che l’art. 8, comma 5, del d.p.r. 222/2011 stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, precisando che per conseguire l’abilitazione occorre che ciascun candidato raggiunga la maggioranza dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso, atteso che i commissari si limitano ad esprimersi in termini di accettabilità delle pubblicazioni (il che già di per sé, per quanto detto sarebbe sufficiente a ritenere che le valutazioni fossero favorevoli alla abilitazione).
Tuttavia nel giudizio collegiale in termini del tutto slegati o, comunque, non coerenti rispetto ai giudizi individuali, si conclude con un giudizio di non idoneità.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che il nuovo giudizio della commissione non costituisce esecuzione del giudicato, in quanto l’effetto conformativo della sentenza da eseguire escludeva, nel caso in esame, una “reformatio in peius” della posizione del ricorrente. Pur essendo, infatti, discrezionale il giudizio della nuova Commissione, quest’ultima non avrebbe potuto capovolgere gli specifici profili di apprezzamento, che avevano determinato l’annullamento del giudizio originario, avvalendosi a tale scopo di parametri restrittivi, estranei alla normativa vigente.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia settore concorsuale 02/B1 – “fisica sperimentale della materia” tornata 2012.
Premesso ciò, considerato che in occasione della precedente valutazione in cui era stata rilevata la illegittimità del giudizio collegiale, che si era espresso in termini negativi nonostante la maggioranza dei commissari si fosse espressa in termini favorevoli al candidato e, in forza del giudicato al quale il MIUR è tenuto ad ottemperare, espresso dalla menzionata decisione n. 9483/2016, deriva che l’Amministrazione è tenuta:
a) a procedere alla convocazione di una commissione in diversa composizione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), tornata 2012, relativamente al S.C. di II fascia settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia” tornata 2012, affinché questa riesamini la posizione del candidato Zollo [#OMISSIS#], tenendo conto dei giudizi individuali come originariamente espressi dalla maggioranza dei commissari;
b) a provvedere a quanto sopra statuito entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente sentenza a cura del ricorrente ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della medesima da parte della Segreteria di questa Sezione;
Visto l’art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., nomina fin d’ora, per l’ipotesi di eventuale persistente inadempimento, quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Kennedy, 20 o il dirigente di ruolo che da questi sarà delegato, affinché provveda a quanto sopra statuito, in sostituzione degli organi inottemperanti.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, di provvedere a quanto specificamente indicato in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina per il caso di inadempimento entro il predetto termine, quale Commissario “ad acta”, il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Kennedy, 20 o il dirigente di ruolo che da questi sarà delegato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e oneri dovuti per legge oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/07/2017