Secondo le regole generali, l’emanazione di nuove provvedimenti, con cui l’amministrazione rivede le proprie originarie determinazioni attraverso un rinnovato iter istruttorio e logico, determina il sopravvenire del difetto di interesse di colui che ricorre.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 ottobre 2017, n. 10536
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 10536/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08732/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Sapienza di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sicilia 50;
nei confronti di
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
Per l’annullamento
– del D.M. n. 270/2004;
– Del Decreto del MIUR del 16.03.2007 (Gazzetta Ufficiale N. 155 del 6 luglio 2007).
– Del D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 e del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 con i relativi allegati nella arte in cui subordinano l’istituzione del numero chiuso a problemi di “numerosità” meglio descritti in atti e non ai requisiti di cui alla L. 264/1999.
– Del D.M. n. 270/2004 e del D.M. n. 509/1999, anche nella parte in cui vengono assunti come criterio per l’istituzione del numero chiuso e di tutti motivi di cui in atti e del successivo D.M. 31.10.2007 con particolare riferimento all’art. 7 comma II per motivi di cui in atti e nella parte in cui consente la programmazione degli accessi per il corso di laurea di cui è causa.
– Della delibera della Giunta della Facoltà di -OMISSIS-dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” del -OMISSIS-.
– Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Senato Accademico dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-.
– Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-. Della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università “la Sapienza” del -OMISSIS-relativamente al corso di laurea in -OMISSIS-;
– Del Regolamento Didattico della facoltà di -OMISSIS-in atti approvato con Decreto del Preside-OMISSIS-.
– Del Regolamento Didattico -OMISSIS- approvato con -OMISSIS-.
– Del D.M. sull’accreditamento e sull’autovalutazione -OMISSIS-citato nei provvedimenti impugnati, nonché delle sue successive modifiche (-OMISSIS-ecc).
– Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante -OMISSIS-. Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante -OMISSIS-. Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante D.R. 1525. Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante D.R. 1524. Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante -OMISSIS-. Del bando relativo al corso di laurea in -OMISSIS- per l’a.a. 2017/2018 approvato mediante -OMISSIS-.
– Di tutte le operazioni del test afferente la facoltà di -OMISSIS-dell’Università di Roma “La Sapienza” per l’a.a. 2017/2018 e del test stesso svolto -OMISSIS-per i corsi di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
– Del Decreto di approvazione atti e della graduatoria di merito pubblicata in data -OMISSIS-dove parte ricorrente risulta tra i posti disponibili e collocata in posizione utile.
– Della relazione tecnica -OMISSIS-nella quale viene comunicato che “40 su 90 dei quesiti somministrati non risultano inediti essendo stati utilizzati per le prove per le prove di ammissione nei medesimi corsi di studio negli anni accademici precedenti”.
– Del decreto di annullamento del test svolto in data -OMISSIS-da parte del Rettore dell’Università “La Sapienza” tramite provvedimento-OMISSIS-.
– Della delibera del Senato Accademico del -OMISSIS-e degli avvisi online pubblicati sul sito ufficiale dell’Università di Roma “La Sapienza” ove si indice il nuovo test relativamente ai corsi sopra citati per la data del -OMISSIS-.
– Delle email tramite cui l’Ateneo ha informato, in data -OMISSIS-, gli studenti del nuovo test soli 14 giorni prima.
– Di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l’istituzione dell’accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.
E per il riconoscimento
del diritto di parte ricorrente a veder riconoscere come libero ed a numero aperto l’accesso al primo anno del corso di laurea in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” relativamente all’a.a. 2017/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la ricorrente gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#] e l’Avv. L. [#OMISSIS#] per l’Università;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente contesta i decreti in epigrafe con i quali è stata disposta la programmazione dell’accesso ai corsi di laurea magistrale afferenti alla classe -OMISSIS-ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) della legge 264/1999 (cd. sistema a numero chiuso) e sono state introdotte prove preselettive per l’accesso alla facoltà di psicologia. La stessa reclama, quindi, l’accertamento del diritto ad essere ammessa al corso di laurea in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- presso Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
L’Università di Roma Sapienza si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con decreto monocratico -OMISSIS-è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
In prossimità della trattazione della camera di consiglio, l’Università Sapienza ha depositato memoria con quale rappresenta che, in seguito al decreto cautelare monocratico -OMISSIS-, l’ateneo, ha inteso rivedere le proprie precedenti determinazioni, regolando in modo nuovo l’accesso ai corsi di laurea magistrale in psicologia.
L’ateneo rappresenta, inoltre, che la Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia, in particolare, nella seduta del-OMISSIS-, ha deliberato “di intraprendere la procedura dei subentri previsti dal bando, in modo da proporre a ciascuno dei soggetti che hanno presentato domanda l’iscrizione a uno dei corsi per i quali la domanda è stata proposta, realizzando ogni azione volta a garantire comunque la sostenibilità dei corsi”.
Il Rettore, con decreto -OMISSIS-ha, quindi, disposto “di aprire le immatricolazioni, a partire dal 3 ottobre 2017 e secondo le modalità e i tempi di cui ai punti successivi, a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione e che erano risultati ammessi alla prova del -OMISSIS-per uno o più dei corsi di studio afferenti alla classe -OMISSIS-della Facoltà di Medicina e Psicologia”.
L’Università, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere o comunque per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesso quanto sopra il collegio osserva che le nuove determinazioni assunte dall’Università integrano, sul piano degli effetti giuridici, una fattispecie provvedimentale nuova e pienamente rilevante.
Dal punto di vista sistematico il richiamato decreto -OMISSIS-oltre ad essere in linea con quanto osservato in sede cautelare monocratica, deve essere assimilato sul piano ontologico agli atti di rinnovazione del procedimento, che possono essere discrezionalmente posti in essere dalle amministrazioni interessate in sede di autotutela esercitata relativamente ad un atto impugnato.
Pertanto, secondo le regole generali, l’emanazione degli ulteriori provvedimenti, con cui l’Amministrazione ha rivisto le proprie originarie determinazioni attraverso un rinnovato iter istruttorio e logico, determina il sopravvenire del difetto di interesse della ricorrente.
In ragione di quanto sopra il Collegio non può che dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 104/2010, attesa la violazione da parte della ricorrente del principio di sinteticità degli atti processuali espresso dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 104/2010, tenuto conto della estensione del testo del ricorso introduttivo, composto da 35 pagine, escluse le parti che riguardano l’epigrafe, l’indicazione degli atti impugnati e le relate di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/10/2017
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.