In tema di abilitazione scientifica nazionale, perché si giunga alla formazione della maggioranza qualificata ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità, è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ogni candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 ottobre 2017, n. 10548
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione delle commissioni esaminatrici-Maggioranza qualificata
N. 10548/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07075/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7075 del 2014, proposto da:
Miccione [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Carrubba, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Strano in Roma, via Aureliana, 53, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale indetto con DD n. 222 del 20 luglio 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso ritualmente proposto il dottor [#OMISSIS#] Miccione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale.
3. – Tre dei cinque componenti la commissione di valutazione hanno votato nel senso che fosse riconosciuta l’abilitazione al ricorrente, mentre due di essi si sono espressi per il diniego.
Per effetto dell’art. 8 comma V del D.P.R. n. 222211, che prescriveva, per l’abilitazione, la maggioranza qualificata di quattro quinti dei componenti la Commissione di valutazione, il ricorrente è risultato non abilitato.
4. – Il dott. Miccione censura detto esito della procedura, lamentando che, nella circostanza, il giudizio collegiale non si sarebbe fondato sulla sintesi dei giudizi individuali espressi da ogni singolo commissario.
5. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre scritti difensivi.
6. – L’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 47832014.
Il ricorrente, in vista dell’udienza di trattazione del ricorso, ha depositato una memoria conclusionale.
In occasione della camera di consiglio del 18 ottobre 2017, cui il ricorso è stato assegnato ai sensi dell’art. 71 bis del c.p.a., il Collegio, ritenendone sussistenti i presupposti, ha posto la causa in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è fondato, e va accolto.
Risulta fondata la censura con cui il ricorrente denunzia la sostanziale contraddittorietà del giudizio collegiale, che, assunto a fronte di tre voti positivi e due negativi.
Al riguardo occorre premettere che l’art. 8 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in effetti, al quinto comma precisa (rectius, precisava, prima dell’annullamento giurisdizionale della previsione regolamentare ad opera della sentenza della Sezione III bis di questo T.A.R. n. 124072015) che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.
Dunque, il giudizio di idoneità o non idoneità doveva essere formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, e per conseguire l’abilitazione – almeno nel caso in esame, precedente al citato annullamento della previsione regolamentare – occorreva che ciascun candidato raggiungesse la maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.
Tale obbligo è stato ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Peraltro, le citate norme regolamentari sono state annullate, in via definitiva (e con efficacia erga omnes), con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 470/2016 (che ha confermato TAR Lazio, sez. III bis, n. 13121/2015), ciò sul presupposto che la normativa primaria (legge n. 240 del 2010) non prevede il raggiungimento di maggioranze qualificate nella procedura di che trattasi.
Tanto premesso, come già rilevato dalla Sezione (ad esempio, tra tante, sentenze n. 71112015 e n. 76292015) già nella vigenza della regola che prescriveva la maggioranza qualificata, perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ogni candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
E’ però evidente che, nel caso in esame, tale sintesi non è stata in alcun modo raggiunta.
2. – Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, il MIUR dovrà ottemperare alla presente sentenza verificando se, anche in relazione ai tre giudizi positivi conseguiti, il ricorrente possa ottenere l’abilitazione scientifica nazionale nella tornata concorsuale dell’anno 2012.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/10/2017