N. 04636/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02717/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2001, proposto dai professori:
Armanetti [#OMISSIS#], Nuzzi [#OMISSIS#], Condemi [#OMISSIS#], Cavatorta [#OMISSIS#], Benassi [#OMISSIS#], Merenghi [#OMISSIS#], Pezzarossa [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Bruno, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Voltattorni e prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via di Porta Pinciana, 6;
contro
Universita’ degli Studi di Parma, in persona del Rettore p.t., il Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi MIUR), in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione
dei decreti del Rettore dell’Università di Parma coi quali si applica ai ricorrenti il trattamento del tempo definito e della Circolare ministeriale che ne avrebbe prefigurato il contenuto nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Viste le memorie difensive;
Vista la “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse” depositata in data 19.4.2016, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata la nota in epigrafe nella quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, in ogni caso, fa presente il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio stante il consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali, in tema di applicazione dell’art. 5, comma 12, d.lgs. b. 517 del 1999, contrari alla tesi propugnata dai ricorrenti (in relazione alla asserita riferibilità dell’art. 5 cit. anche ai docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia assunti, come i ricorrenti, prima dell’entrata in vigore di detto decreto leg.vo);
Considerato che al Collegio non resta che dare atto della rinuncia;
Visto l’art. 84, comma 4, c.p.a. laddove prevede che “il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Condanna i ricorrenti in epigrafe, in solido, al refusione degli onorari di lite in favore del MIUR, in persona del Ministro p.t., che forfettariamente liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 aprile 2016, n. 4636
Applicazione trattamento del tempo definito-Rinuncia al ricorso
Data Documento: 2016-04-21
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza