In materia di abilitazione scientifica nazionale,l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo. E’ quindi evidente che – in caso di conseguimento dell’abilitazione in una successiva fase concorsuale, o quando comunque non sia più ipotizzabile un utile perseguimento dell’abilitazione stessa – non possa più ravvisarsi alcun interesse, anche residuale, alla prosecuzione del giudizio.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 dicembre 2018, n. 12463
Abilitazione scientifica nazionale - Commissioni giudicatrici-Valutazione-Improcedibilità
N. 12463/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09797/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Cipolloni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Moravia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Massari, con domicilio eletto presso lo studio Moravia (Pavia e [#OMISSIS#]) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 06/M2 – Med 43 – Medicina Legale e del Lavoro, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio espresso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/M2-MED 43 – Medicina Legale e del Lavoro, con il quale è stata negata nei confronti del dott. [#OMISSIS#] Cipolloni l’abilitazione scientifica per la tornata 2016, comunicato via email il 3 agosto 2017 e pubblicato in pari data sul sito del MIUR;
b) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla predetta Commissione nella procedura valutativa, ivi compresi – unitamente ai relativi allegati – i verbali della Commissione del 14 novembre 2016, n. 1 del 18 aprile 2017 n. 2 del 7 giugno 2017 e n. 3 del 27 luglio 2017 con la relativa relazione finale, nonché gli atti di nomina della Commissione;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. T.F. Massari e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – II fascia, con cinque giudizi individuali negativi e conforme giudizio collegiale. La Commissione, in particolare, riconosceva solo un titolo curriculare sui dieci scelti dalla stessa e il superamento di soli due valori soglia su tre, ritenendo che il candidato non avesse un profilo scientifico atto ad assicurargli l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale di riferimento. Quanto alle pubblicazioni, infine, la medesima Commissione affermava quanto segue: “Delle dodici pubblicazioni scientifiche di cui all’art.7 DM 120/2016 una non è congruente. Le altre sono contributi casistici ed in parte anche studi sperimentali su argomenti che spaziano dalla biochimica dell’asfissia agli steroidi al danno ossidativo miocardico. Il loro carattere di contributi spesso isolati (cioè senza una significativa e duratura seriazione di contributi sul tema da parte del candidato) non consente di stabilire se il candidato ne ha sicura esperienza scientifica al di fuori dell’eclettica e pur apprezzabile partecipazione a varie cordate di pubblicazione. La restante parte delle pubblicazioni presentate dal candidato ai fini degli indicatori è esilissima ed in pratica i lavori che il candidato risulta aver pubblicato si esauriscono quasi con quelli già anticipati nella sezione di cui all’art.7 DM 120/2016”.
Tali conclusioni erano contestate nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
Nella Camera di Consiglio in data odierna, tuttavia, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa, insistendo soltanto per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, per dichiararne l’improcedibilità.
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della domanda giudiziale, sia al momento della valutazione della stessa per la decisione di merito. In materia di abilitazione scientifica nazionale, d’altra parte, anche l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo. E’ quindi evidente che – in caso di conseguimento dell’abilitazione in una successiva fase concorsuale, o quando comunque non sia più ipotizzabile un utile perseguimento dell’abilitazione stessa – non possa più ravvisarsi alcun interesse, anche residuale, alla prosecuzione del giudizio.
Il Collegio ravvisa pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del gravame, mentre non ritiene di poter aderire alla richiesta di condanna alle spese, avanzata dalla ricorrente nei confronti della contro-parte, tenuto conto dell’intervenuto riconoscimento di un solo titolo e dell’ampia motivazione negativa sopra riportata, tali da rendere equa la compensazione delle spese in questione, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 21/12/2018