La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 novembre 2014, n. 11695
Abilitazione scientifica nazionale–Commissioni esaminatrici-Composizione-Parere pro veritate
N. 11695/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Mores, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Di Lascio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il terzo in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Trono, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
per l’annullamento
– del verbale n. 13 del 28 novembre 2013 di chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 11/A4 — “Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose”;
– del verbale n. 11 del 25 novembre 2013, con cui la commissione giudicatrice ha approvato la formulazione delle valutazioni individuali e collegiali formulate per i candidati all’abilitazione a, professore universitario di II fascia;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali della commissione giudicatrice;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a provvedere al riesame della posizione del ricorrente da parte della commissione valutatrice in una composizione diversa da quella che ha effettuato il giudizio qui impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012, per il settore concorsuale 11/A4 denominato “Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose”, come risulta dall’All. A al d.m. 12 giugno 2012, n. 159.
Nella riunione preliminare, di cui al verbale n. 1 del 7 marzo 2013, la commissione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 76 del 2012, ha fissato i “criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati alle funzioni di professore di prima e seconda fascia”.
Per quanto riguarda la II fascia, la Commissione, relativamente ai criteri e parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, dopo avere richiamato gli elementi di cui all’art. 5 del d.m. n. 76/2012, ha ritenuto opportuno “riformulare i parametri previsti dal d.m. 76/12, al fine di meglio definirne la validità e la portata, in relazione alle specificità e alle consuetudini scientifiche proprie del settore concorsuale, nelle sue diverse articolazioni”.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole al ricorrente.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Con riferimento alla formulazione dei giudizi (collegiale ed individuali) da parte della commissione: violazione di legge; violazione del combinato disposto di cui all’art. 16, comma 3, lett. a), della L n. 240/2010 e all’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011; violazione dell’art. 5 del del d.m. n. 76/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per evidente superficialità e incompletezza; eccesso di potere per arbitrarietà; eccesso di potere per mancata considerazione dei parametri di giudizio predeterminati della commissione stessa.
I giudizi individuali espressi nei confronti del ricorrente si caratterizzano per una estrema concisione, per l’assenza della valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, per la mancanza di considerazione dei singoli criteri e parametri di valutazione di cui all’art. 5 del citato regolamento contenuto nel d.m. n. 76/2012 nonché dei parametri definiti dalla commissione stessa.
I commissari avrebbero omesso una valutazione analitica di tutte le opere presentate dall’interessato dimostrando, in sede di giudizio collegiale e nei giudizi individuali, di essersi limitati ad una superficiale e parziale considerazione della produzione scientifica, senza che sia stato espresso, come invece prescritto dalla legge, alcun elemento di giudizio sulla qualità scientifica delle singole pubblicazioni presentate e, quindi, sulla loro adeguatezza, o meno, rispetto al conseguimento dell’abilitazione scientifica richiesta;
2) segue: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per evidente superficialità e incompletezza, nonché per arbitrarietà come desumibile chiaramente dai tempi impiegati dalla commissione per la formulazione dei giudizi.
L’analisi dei tempi in cui la commissione si è riunita dimostrerebbe che i commissari non avrebbero impiegato un tempo adeguato e sufficiente per formulare, in conformità a quanto richiesto dalla legge, giudizi analitici o, quantomeno, giudizi idonei a rilevare l’avvenuta valutazione dei titoli del ricorrente.
I curricula di 111 candidati sono stati valutati in 180 minuti.
il giorno 29 aprile 2013 (verbale n. 4 depositato sub doc. n. 9), la commissione, sempre dalle ore 10,30 alle ore 13,30, provvede “alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati all’abilitazione a professore universitario di I fascia” nonchè, “dopo ampia e approfondita disamina”, la commissione stessa “procede alla stesura dei giudizi collegiali”, passando, poi, all’esame dei 18 pareri pro-veritate resi dall’esperto esterno i quali, dopo ulteriore “ampia e approfondita discussione”, vengono recepiti dai commissari.
– nella successiva riunione del 30 maggio 2013 la commissione, dalle ore 10 alle ore 13.30, ha proceduto ad un esame preliminare dei curricula dei 323 candidati in 210 minuti;
3) Con riferimento alla scelta della commissione di chiedere un parere esterno relativamente al settore scientifico-disciplinare M-STO/07—”Storia del cristianesimo e delle chiese” solo per taluni candidati: eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento e contraddittorietà.
Nessun commissario sarebbe appartenuto al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente, M-STO/07 — “Storia del cristianesimo e delle chiese”, rientrante nel più ampio settore concorsuale, quello classificato 11/A4 — “Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose” in cui sono stati accorpati settori scientifico-disciplinari distanti e disomogenei tra loro (dalla archivistica e biblioteconomia, alla paleografia, alla storia delle religioni e del cristianesimo e delle chiese).
L’art. 16 della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari (il che non avviene nel caso del settore M-STO/07).
La commissione avrebbe richiesto il parere pro veritate solo per alcuni candidati, determinando una disparità di trattamento per cui, nell’ambito scientifico disciplinare M-STO/07 — “Storia del cristianesimo e delle chiese” taluni candidati sono stati valutati, nei titoli e nelle pubblicazioni, con l’ausilio del parere (cui spesso la commissione si è pedissequamente rimessa) di un professore ordinario di storia del cristianesimo e delle chiese mentre altri candidati, come il ricorrente, sono stati, invece, giudicati, da un docente di storia del libro e dell’editoria e di bibliografia e biblioteconomia, da un docente di storia del libro manoscritto, da un docente di paleografia, da un docente di storia delle religioni, ossia da soggetti dotati di conoscenze e competenze in campi lontani da quello per il quale l’istante concorre.
Il commissario OCSE, proveniente dalla Spagna, inoltre non avrebbe conosciuto la lingua italiana, avendo espresso la valutazioni solo in lingua spagnola;
4) Con riferimento al mancato riconoscimento della collocazione dell’odierno ricorrente nel settore concorsuale 11/A4-Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose: violazione di legge; violazione del combinato disposto di cui all’art. 16, comma 3, lett. a), della L n. 240/2010 e all’art. 8, comma 4, del d.ER. n. 22212011; violazione del disposto di cui all’AIL B del dm. n. 159/2012; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per evidente travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà.
Il ricorrente avrebbe potuto conseguire l’abilitazione scientifica nazionale, essendo in possesso del parametro “A” riguardante la valutazione (positiva) dell’impatto scientifico secondo gli indicatori (c.d. “mediane”) di cui al D.M. n. 76/2012 (avendo superato tre mediane su tre), e di almeno 4 (sui 3 richiesti) elementi di valutazione di cui ai punti B-M indicati dalla commissione (segnatamente, il dottorato, la partecipazione a PRIN, le esperienze di ricerca e/o didattica presso centri di ricerca internazionali e la collaborazione continuativa con questi ultimi).
Il giudizio della commissione sarebbe privo di motivazione, illogico, irragionevole, arbitrario, frutto di un travisamento dei fatti.
Dai titoli delle pubblicazioni presentate o, al massimo, del relativo indice si ricaverebbe che la produzione scientifica, almeno per la maggior parte (9 pubblicazioni sulle 12 presentate), tratta temi afferenti strettamente alla storia del cristianesimo e delle chiese – settore 11/A4″.
L’appartenenza dell’odierno ricorrente al settore concorsuale 11/A4 e, in particolare, al settore scientifico disciplinare M-STO/07, sarebbe stata certificata dall’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Ciò sarebbe stato confermato anche dal gruppo di esperti della valutazione (GEV) dell’area 11 (GEV-11) che, dopo aver declinato i “Criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca”, ha individuato, tramite il sottogruppo n. 4 competente in tema di storia, demoetnoantropologia, geografia, il ricorrente tra i revisori del settore scientifico disciplinare M-STO/07 — Storia del cristianesimo e delle chiese.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1113, assunta nella camera di consiglio del 5 marzo 2014, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione, avendo rilevato la fondatezza del ricorso “in ordine alla specifico profilo di conoscenza dell’esperto chiamato ad esprimere il parere pro veritate nei confronti del candidato e della congruenza delle pubblicazioni del candidato rispetto al settore concorsuale atteso che il ricorrente ha redatto diverse pubblicazioni sulla storia del cristianesimo laddove il settore 11/A4” si riferiva “anche al settore delle scienze storico religiose”.
Con ordinanza 5 giugno 2014, n. 2400, il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello interposto dall’Amministrazione affinché venisse disposta “con priorità, l’udienza per la trattazione nel merito della controversia”.
All’udienza del 29 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame il dott. [#OMISSIS#] Mores ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per la seconda del settore concorsuale 11/A4 denominato “Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose”, come risulta dall’All. A al d.m. 12 giugno 2012, n. 159.
Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di esaminare previamente il terzo e quarto motivo, con i quali il ricorrente deduce che la Commissione non era composta da un esperto del settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente, M-STO/07 — “Storia del cristianesimo e delle chiese”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 11/A4 — “Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose” in cui sono stati accorpati settori scientifico-disciplinari distanti e disomogenei tra loro (dalla archivistica e biblioteconomia, alla paleografia, alla storia delle religioni e del cristianesimo e delle chiese).
Ciò avrebbe influito negativamente sulla valutazione del ricorrente per il quale, a differenza di altri candidati, la Commissione non si sarebbe avvalsa del parere pro veritate di un esperto del settore.
La tesi del ricorrente merita adesione.
L’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6. comma 9, del d.P.R. 222/2011 in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede quindi che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente, M-STO/07 — “Storia del cristianesimo e delle chiese”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 11/A4, in siffatta situazione, pertanto, sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si è rivelava del tutto necessario nella fattispecie in esame considerato che la Commissione era priva di un docente esperto nel richiamato settore M-STO/07.
Ciò si rendeva viepiù necessario atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessato attenevano prevalentemente al predetto settore.
L’assenza nella Commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo, in quanto i commissari hanno ritenuto ai fini del mancato riconoscimento dell’abilitazione, quale prevalente elemento in senso negativo, il fatto che la produzione scientifica del ricorrente, pur ritenuta apprezzabile in quanto “…sostenuta da un curriculum arricchito da varie esperienze internazionali e dalla partecipazione a progetti di ricerca di ampio respiro” (commissario Maniaci), connotata da “significativi ed adeguati titoli” (commissario Miglio) e da un “curriculum interessante e pubblicazioni serie e rigorose” (commissario Troncarelli), è stata valutata “non tutta congrua con gli interessi disciplinari e interdisciplinari del settore 11/A4”.
La commissione, tuttavia, non ha individuato in modo specifico le ragioni per cui le pubblicazioni non potevano essere ricondotte al settore “11/A4 – scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose”, tenuto conto che, alla luce della classificazione dettata l’allegato B del D.M. 12 giugno 2012, n. 159 (“Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011, n. 336”), il settore in questione, inoltre, “si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi che riguardano le competenze incentrate intorno alla storia delle religioni come spazio generale di tipo comparativo. In linea con la tradizione italiana, queste rispecchiano anche gli ambiti di ricerca e di insegnamento di maggiore interesse documentario a partire dai quali viene praticata la comparazione storico-religiosa: antropologia, mondo classico, Vicino Oriente, mondo biblico, ebraismo, tradizione cristiana con particolare attenzione all’Oriente cristiano. Il settore inoltre si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi che riguardano le competenze relative alla storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, dalle origini ai nostri giorni, sia in Occidente, sia nell’Oriente cristiano”.
L’assenza di un esperto del scienze storico-religiose ha finito per determinare un evidente travisamento dei fatti, la cui sussistenza può essere colta dalla mera lettura del curriculum dell’interessato, da cui emerge, in modo netto, il settore di interesse consistente nella storia del cristianesimo (quale settore scientifico disciplinare rientrante nel settore concorsuale 11/A4).
Tutto ciò non senza considerare che la Commissione nella riunione del 17.6.2013, come si desume dal verbale n. 7, aveva già individuato una lista di candidati afferenti al settore M-STO/07 per i quali aveva, invece, ritenuto necessario chiedere il parere dell’esperto Prof.ssa [#OMISSIS#] Vismara professore ordinario di “Storia del Cristianesimo e delle Chiese”.
Ne consegue la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria della valutazione della commissione.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).
L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7) della predetta legge (in tema di abilitazione scientifica nazionale) ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, dovrebbe allo stato essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 11/A4 – “Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza del ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)