Illogicità e contraddittorietà dei giudizi di non abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 ottobre 2014, n. 10562
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio
N. 10562/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02419/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Pettinelli, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto in Roma, via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli 9;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e l’Anvur, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bianchi;
per l’annullamento
del giudizio con il quale la commissione ha deliberato di non attribure alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 02/C1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso si rivela fondato in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto al SSD per il quale la candidata ha chiesto di essere valutata FIS/06 nella domanda di partecipazione alla selezione.
Che sotto tale profilo appare persuasivo quanto dedotto nel primo e nel secondo motivo circa la riconducibilità delle pubblicazioni scientifiche della candidata al settore FIS/06 piuttosto che al SSD FIS/05, considerato che la ricorrente afferma, senza essere smentita dall’Amministrazione, di essere stata inquadrata dal GEV nel settore FIS/06 e di essere stata incaricata quale revisore esterno nel medesimo settore FIS/06.
Che tale censura trova riscontro nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla procedura in argomento.
Considerato, sulla base di quanto evidenziato dalla ricorrente, che con decreto n. 0002561 del 12.8.2014 a seguito del precedente decreto n. 0002257 dell’11.8.2014 l’Amministrazione ha nominato una nuova commissione per il settore concorsuale 02/C/1, e che tale circostanza rende agevole una nuova valutazione della ricorrente secondo i profili sopra indicati.
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti della ricorrente;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), la posizione dell’interessata debba essere riesaminata entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente, dalla nuova commissione nominata dal Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
– che le spese di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo la ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)