TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 11314

Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento

Data Documento: 2015-09-21
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 2,d.m. 30 giugno 2014, n. 526, non può interpretarsi nel senso di escludere dalla valutazione ai fini dell’integrazione del requisito dei “tre anni accademici di insegnamento pregresso” i periodi di docenza svolti presso le accademie non statali, in quanto siffatta interpretazione si pone in palese contrasto con l’art. 2, legge 21 dicembre 1999, n. 508, fonte di rango primario, dalla quale si evince univocamente che le accademie di belle arti (senza distinzione tra statali e non statali) fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Contenuto sentenza

N. 11314/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13632/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13632 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Zanoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Cosseria, n. 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Minsitro p.t., Accademia di Belle Arti [#OMISSIS#] di Torino, Accademia di Belle Arti di Roma, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– del Decreto Ministeriale n. 526/2014 del 30 giugno 2014, con il quale è stata disciplinata la procedura per la formazione delle graduatorie costituite ai sensi dall’art. 19, comma 2, della Legge 128 del 2013;
– del provvedimento di esclusione del candidato dalle procedure valutative di suo interesse, emanato dall’Accademia delle Belle Arti di Roma in data 16.9.2014;
– dei provvedimenti di estremi sconosciuti con cui l’Amministrazione non prende atto di tutti i titoli dichiarati ed omette di valutarli;
– di ogni ulteriore atto connesso, preordinato e/o consequenziale;
– nonché, con atto per motivi aggiunti, del Decreto MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, emanato il 28.10.2014 e relativo alla pubblicazione delle graduatorie nazionali di cui al D.M. n. 526/2014 e del successivo Decreto del 28.11.2014, di rettifica delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, con particolare riferimento al settore ABPR 15 – Metodologia della Progettazione e al settore ABPR 21 – Modellistica, nella parte in cui non includono il ricorrente;
– dei provvedimenti di esclusione del ricorrente dalla procedura valutativa emanati dal MIUR il 31.10.2014 relativamente ai settori ABPR 15 e ABPR 21;
– nonché con ulteriore (secondo) atto per motivi aggiunti, del decreto n. 164 prot. n. 14630 / A1C emesso dal’Accademia di Belle Arti di Roma e comunicato al ricorrente in data 11.3.2015 con il quale si comunica la irricevibilità della domanda prodotta dal Sig. Zanoletti in quanto presentata solo su supporto cartaceo e non inserita nel sistema CINECA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Accademia di Belle Arti [#OMISSIS#] di Torino e dell’Accademia di Belle Arti di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, insegnante di “Metodologia della progettazione” (codice ABPR 15), negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e di “Modellistica” (codice ABPR 21) negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, presso l’Accademia “Ligustica” di Belle Arti di Genova (sulla base dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi con detta Accademia), ha impugnato, oltre agli ulteriori atti in epigrafe specificati, il Decreto Ministeriale n. 526 del 30 giugno 2014, avente ad oggetto la disciplina della procedura concorsuale per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013, ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato di docenza presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (c.d. AFAM).
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. impugnato (che riproduce al riguardo la norma di rango primario di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104/2013), l’ammissione alla procedura concorsuale è subordinata alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, all’avvenuto superamento di un precedente concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto ed all’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso una delle le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 21.12.1999, n. 508.
Con l’atto di gravame, il ricorrente ha dedotto che, per effetto della predetta previsione dell’art. 2 cit. (e della pedissequa clausola del bando di partecipazione) verrebbe compromesso il proprio diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, in quanto la normativa citata, secondo l’interpretazione ministeriale, non contemplerebbe (illegittimamente) ai fini della maturazione del triennio accademico di servizio prestato presso Istituzioni AFAM, l’insegnamento prestato nelle materie considerate dal bando, impartito presso Accademie di belle arti non statali (quale è l’Accademia Ligustica di Genova, dove il ricorrente ha svolto la sua attività di insegnante), nonostante queste ultime siano equiparate sotto ogni aspetto legale alle accademie statali di belle arti (c.d. ABA).
A tale aspetto problematico si riferiscono le doglianze articolate nei motivi di gravame proposti dal ricorrente sub II, IV e VI (mentre il par. I del ricorso si limita ad affermare la giurisdizione del G.A. in ragione del carattere normativo / organizzativo del D.M. impugnato) rubricati rispettivamente come segue:
II) Violazione e falsa applicazione della legge n. 508/1999, del D.L. n. 97 del 2004 (conv. con legge n. 143 del 2004), della legge n. 241 del 1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili;
IV) ove si rinforzano le ragioni a sostegno del motivo sub II e dell’affermazione del carattere illegittimo della discriminazione operata dal D.M. n. 526 del 2014, ai fini del possesso del requisito dell’insegnamento pregresso del candidato, tra accademie statali di belle arti ed accademie non statali legalmente riconosciute, alla luce della disciplina che prevede controlli e pareri da parte di organi pubblici ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza delle strutture di queste ultime e della autorizzazione di esse a rilasciare titoli di alta formazione (si cita in particolare l’art. 11 D.P.R. n. 212 del 8.7.2005);
VI) Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della “par condicio”, ingiustizia manifesta: afferma il ricorrente che il provvedimento impugnato è ingiustamente penalizzante, in quanto non lo ammette alla valutazione comparativa dei suoi titoli per il solo fatto di avere prestato servizio in una accademia non statale, la quale in realtà rilascia titoli equivalenti a quelli emessi dalla accademie statali ed è assoggettata alle medesime disposizioni per esse vigenti; la scelta operata dall’Amministrazione sarebbe lesiva del diritto del ricorrente, docente precario, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (con violazione degli art. 51, 3 Cost. e 21 Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, secondo cui “ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”).
Oltre a quanto precede il ricorrente lamenta: – la violazione dei “principi” di cui alla legge n. 241 del 1990, sia sotto il profilo della sua partecipazione al procedimento che in ragione della carente se non assente motivazione dell’esclusione subita (motivo III); – l’illegittima imposizione (per contrasto con l’art. 4, commi 1 e 2 D.P.R. n. 487 del 1994), ad opera del D.M. impugnato (art. 5) e del pedissequo bando, di modalità telematiche per la presentazione della domanda di partecipazione, previa registrazione del candidato sul sito internet www.afam.miur.it, considerato che il ricorrente ha comunque presentato tramite lettera raccomandata tutta la documentazione prescritta (motivo V).
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame.
3. Con motivi aggiunti, ritualmente notificati in data 10.11.2014 e depositati nel termine di [#OMISSIS#], il ricorrente ha successivamente impugnato, chiedendone l’annullamento, il Decreto del 28.10.2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione e la ricerca e del successivo decreto di rettifica in data 28.11.2014, relativi all’approvazione delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato presso le Istituzioni AFAM, con specifico riferimento alle materie di interesse (ABPR 15 e ABPR 21).
Le censure ivi articolate reiterano in gran parte quanto dedotto negli iniziali motivi di ricorso.
4. Con il secondo atto per motivi aggiunti notificato in data 23.4.2014 e depositato nel termine di [#OMISSIS#], il dott. Zanoletti ha quindi impugnato il decreto n. 164 prot. 14630/A1C del 16.9.2014 emesso dall’Accademia delle Belle Arti di Roma e (asseritamente) comunicato al ricorrente soltanto in data 11.3.2015, con cui si è resa nota l’irricevibilità della domanda prodotta “in quanto presentata solo su supporto cartaceo e non inserita nel sistema CINECA così come previsto dal D.M. 526 del 2014 e s.m.i.”
A sostegno dell’ulteriore gravame ha riproposto due dei motivi già formulati con il ricorso introduttivo (corrispondenti ai motivi V e VI di esso).
5. Con ordinanza n. 2139 del 20 maggio 2015, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
6. In vista della pubblica udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 73 c.p.a.. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
2. A tale conclusione si perviene nonostante, in realtà, debbano considerarsi fondate le censure articolate nei motivi II, IV e VI del ricorso introduttivo (e reiterate nei successivi motivi aggiunti).
Con esse, come visto, il ricorrente contesta la legittimità dell’art. 2, c. 1, del D.M. n. 526/2014 finalizzato alla costituzione, ai sensi dell’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013, di “apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente” delle istituzioni AFAM, disposizione che – secondo l’interpretazione di parte ministeriale concretizzatasi nei provvedimenti di esclusione dalle due procedure valutative di pertinenza del ricorrente (vedi docc. 2 e 3 allegati alle Relazione del MIUR in atti) – considererebbe ai fini dell’integrazione del requisito dei “tre anni accademici di insegnamento” pregresso (anche con contratto a tempo determinato o co.co.co.), i soli periodi di servizio prestato presso Accademie di belle arti statali e non anche quelli che, come nel caso del ricorrente, siano stati svolti presso accademie non statali benché legalmente riconosciute (categoria in cui si iscrive l’Accademia Ligustica di Genova).
Siffatta interpretazione restrittiva (e penalizzante per le Accademie non statali che pure sono ammesse a rilasciare titoli di alta formazione in tutto equivalenti a quelli rilasciati dalla Accademie statali, ricevono finanziamenti pubblici e sono sottoposte a penetranti controlli ministeriali) non appare condivisibile, anche alla luce di quanto già affermato da questo TAR con la recente sentenza n. 833 del 23.1.2014, seppur con riferimento alla diversa procedura comparativa (ma analoga alla presente) in precedenza indetta ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 97 del 2004.
Come rilevato nel menzionato precedente, l’ambito soggettivo delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si rinviene tutt’ora nella legge 21 dicembre 1999, n. 508 (espressamente richiamata dall’art. 2 del D.M. impugnato), il cui art. 2 (rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”), comma 1 stabilisce che: “Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”.
Dalla predetta disposizione si evince univocamente che le Accademie di belle arti fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
L’art. 2 del D.M. 30 giugno 2014, n. 526, oggetto di odierno gravame, non può interpretarsi nel senso di escludere dalla valutazione comparativa i periodi di docenza svolti presso le accademie non statali, in quanto siffatta interpretazione si pone in palese contrasto con la suesposta fonte di rango primario, dalla quale si evince univocamente che le Accademie di belle arti (senza distinzione tra statali e non statali) fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Ciò chiarito tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, il Collegio ritiene che non può riconoscersi in capo al ricorrente l’interesse a coltivare le suddette censure il cui accoglimento non potrebbe condurre, in ogni caso, al conseguimento dell’“utilitas” da lui avuta di mira, consistente nell’inserimento nelle due graduatorie di suo interesse.
Ciò in quanto entrambi i provvedimenti di esclusione del 31.10.2014, l’uno relativo a “Metodologia della progettazione” – ABPR15 (doc. 1 MIUR) e l’altro a “Modellistica” – ABPR 21 (doc. 3 MIUR), non si fondano soltanto sulla circostanza dello svolgimento del servizio dichiarato presso accademie non statali ma anche ed in modo ulteriore:
a) sulla mancanza del requisito di iscrizione, a seguito di procedura selettiva, in una graduatoria nell’insegnamento per il quale il candidato ha presentato domanda (art. 2, comma 1 e 4 comma 1, D.M. n. 526);
b) sulla carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento in quanto il candidato non raggiunge il requisito minimo delle 125 ore per ciascun anno accademico di servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 2, comma 1, D.M. cit.).
Alla luce delle menzionate disposizioni del D.M. 526 del 2014 e delle corrispondenti norme di rango primario di cui all’art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, è anche necessario l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica: ciascuno dei suddetti requisiti è necessario sicchè non si può prescindere da alcuno di essi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie AFAM in esame.
Consegue da ciò che ciascuno dei due motivi del provvedimento da ultimo evidenziati è (anche) da solo sufficiente a giustificare l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura in oggetto, per carenza di un requisito essenziale di partecipazione. Orbene, quanto al requisito sub a), nonostante quanto dichiarato dal ricorrente nella memoria in atti (pag. 3) ed indicato nei documenti allegati al ricorso (doc. 3 ric.), non è stata allegata alcuna documentazione atta a dimostrare che gli incarichi di insegnamento avuti dal dott. Zanoletti presso l’Accademia Ligustica (per i settori ABPR 15 e ABPR 21) siano stati conferiti sulla base del previo inserimento in una graduatoria di istituto susseguente a procedura selettiva, sicché non può considerarsi provato dal ricorrente quanto da lui dichiarato ma “contestato” dal provvedimento ministeriale di esclusione.
Allo stesso modo nulla viene dedotto e, tantomeno, provato dal ricorrente avverso l’ulteriore ed autosufficiente motivo di esclusione, costituito dal non avere egli maturato il requisito minimo delle 125 ore per ciascun anno accademico di servizio (per un totale di tre anni accademici), ove prestate in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa (v. art. 19, comma 2, D.L. 104 del 2013; art. 2, comma 1, D.M. cit.).
Prevede infatti l’art. 2, comma 3, D.M. cit., che, in caso di insegnamento prestato in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, “si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello”.
Al contrario il ricorrente non ha mai accumulato il predetto numero di ore nel corso di un singolo anno accademico, avendo dichiarato egli stesso nella modulistica acclusa alla domanda di partecipazione (doc. 3 ric.) di avere svolto i seguenti periodi di servizio:
– per ABPR 15 (metodologia della progettazione) soltanto n. 42 ore di servizio (ed alcuni “esami” per un numero non precisato di ore) in ognuno degli anni accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14, ore di servizio che si pongono ben al di sotto del “quantum” minimo prescritto;
– per ABPR 21 (modellistica) soltanto: n. 39 ore di servizio nell’a.a. 2010/11, n. 56 ore nell’a.a. 2011/12, n. 70 nell’a.a. 2012/13 e n. 70 nell’a.a 2013/14 (ed alcuni “esami” per un numero non precisato di ore): anche in questo caso i periodi di servizio prestati si pongono ben al di sotto del requisito quantitativo prescritto.
Quanto precede rende, come già anticipato, del tutto carenti di interesse le censure avverso la mancata considerazione degli insegnamenti in quanto impartiti presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, in quanto, a prescindere dalla fondatezza di tali censure, entrambi i provvedimenti di esclusione impugnati si rivelano legittimi sulla base della carenza (in capo al ricorrente) degli ulteriori requisiti prescritti e, in modo evidente, per non avere il ricorrente prestato i tre anni accademici di insegnamento, ognuno dei quali doveva essere pari ad almeno 125 ore di insegnamento nel corso di un singolo anno accademico secondo la previsione del citato art. 2, comma 3, D.M. n. 526 del 2014.
Pertanto tanto il ricorso introduttivo quanto il primo atto per motivi aggiunti (che reitera i medesimi originari motivi di ricorso) debbono essere respinti.
4. Appare viceversa irricevibile per tardività il secondo atto per motivi aggiunti il quale è stato spedito a notifica in data 23.4.2015 nei confronti delle diverse parti in causa ed è diretto all’impugnativa del decreto n. 164 prot. n. 14630/A1C del 16.9.2014 con cui l’Accademia delle Belle Arti di Roma comunica l’irricevibilità della domanda presentata perché inviata dal ricorrente in forma cartacea e non secondo le modalità telematiche prescritte dal bando e dall’art. 5 D.M. n. 526 del 2014.
In realtà il provvedimento “de quo” era già integralmente noto al ricorrente sin dalla costituzione dinnanzi a questo Tribunale, atteso che il fascicolo relativo al ricorso introduttivo conteneva già (sub 6) tale atto, sicchè la presentazione dell’impugnativa avverso di esso proposta con motivi aggiunti notificati nell’aprile del corrente anno è del tutto tardiva.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti si palesano entrambi infondati e devono pertanto essere respinti.
E’ irricevibile per tardività il secondo atto per motivi aggiunti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– dichiara irricevibile il secondo atto per motivi aggiunti ex art. 35, comma 1, lett. a);
– respinge tanto il ricorso quanto i primi motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)