N. 00934/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00246/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in proprio e quale professore ordinario di diritto amministrativo e direttore responsabile della rivista “Diritto e processo amministrativo”, [#OMISSIS#] Ferrara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Iannotta, [#OMISSIS#] Longobardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marenghi, [#OMISSIS#] Pubusa, [#OMISSIS#] Romano Tassone, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marenghi, [#OMISSIS#] Pubusa, [#OMISSIS#] Romano Tassone, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] in Roma, v.le G. Mazzini, 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Genuardi, [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera n. 89/2012 del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di approvazione della lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale e della formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. 76/2012;
– del verbale della riunione telematica del 24.10.2012 del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’area 12, scienze giuridiche, che ha classificato in B la rivista “Diritto e processo amministrativo”, comunicata al Direttore responsabile della rivista “Diritto e processo amministrativo” via e-mail in data 16.11.2012;
– della delibera n. 16 del 23.11.2012 del Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nella parte in cui sono stati stabiliti i valori mediani dell’indicatore “numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A” per il settore concorsuale 12/D1;
– della nota del 13.11.2012, prot. n. 23505/PF, del MIUR che ha condiviso di procedere, anche per i settori concorsuali dell’area 12, al calcolo ed alla pubblicazione della mediana relativa al terzo indicatore, che tiene conto degli articoli pubblicati su riviste di classe A per l’applicazione ai fini della formazione della Commissione e dell’abilitazione scientifica nazionale;
– delle linee guida in tema di revisione di classificazione delle riviste nell’ambito della VQR relative (anche) all’area 12, scienze giuridiche, nonché della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR che le ha approvate, benché non conosciuta nei suoi estremi;
– della relazione finale del 27.9.2012 del Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche dell’area 12 e degli allegati, anche se questi ultimi non conosciuti;
– del Decreto del M.I.U.R. 7.6.2012, n. 76, compresi tutti gli allegati relativi agli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, in specie l’allegato B, ed ai riferimenti, diretti ed indiretti, all’area 12, scienze giuridiche;
– della delibera n. 50 del 21.6.2012 dell’ANVUR che stabilisce le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale;
– del decreto direttoriale del MIUR n. 181 del 27.6.2012, sulla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia;
– degli atti di nomina delle Commissioni nazionali per il conferimento alle abilitazioni a professore di I e II fascia, ancorchè non conosciuti e sui quali si riservano motivi aggiunti;
– del decreto direttoriale n. 222 del 20.7.2012 sulla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia;
– di tutti gli atti adottati dall’ANVUR e del GEV inerenti la classificazione delle riviste relative all’area 12, ancorchè non conosciuti e sui quali si riservano espressamente motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso ed al mandato del prof. avv. [#OMISSIS#] Longobardi depositato il 20.2.2013;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 20 febbraio 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare valutabile nella presente sede deve essere limitata a quanto lamentato nel ricorso, non sussistendo i termini di legge per l’esame dei motivi aggiunti, per i quali non risulta acquisita la relativa cartolina di ricevimento della notifica;
Considerato che comunque i profili di “fumus” del ricorso possono essere, al sommario esame proprio della presente fase, considerati idonei alla delibazione cautelare solo in relazione ai motivi di ricorso sub nn. 10-12), in quanto non emerge interesse al medesimo in relazione ai motivi precedenti, orientati a contestare il sistema generale di reclutamento degli aspiranti commissari e dei candidati all’abilitazione, e non risultando esclusione definitiva dai primi dei singoli ricorrenti nella loro qualità di professori di diritto amministrativo partecipanti alla selezione ((Tar Lazio, Sez. III, 15.2.13, n. 1709);
Considerato che, in relazione alla seconda parte del ricorso, si rinvengono invece i presupposti di cui all’art. 55 cpa per la concessione della tutela cautelare, in ordine alla carenza di istruttoria sulle modalità di valutazione in particolare della rivista riconducibile ai ricorrenti (di questa Sezione, ord. 8.2.13, n. 730), con riferimento a quanto dedotto con il decimo e dodicesimo motivo di ricorso in relazione alle precedenti determinazione dell’Associazione Nazionale Professori di diritto amministrativo e della comunità scientifica di riferimento e alla sperequazione con altri settori scientifici esaminati;
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto in relazione alla lesione all’immagine e alla necessità di considerazione della Rivista nell’ambiente scientifico anche ai fini delle prossime pubblicazioni necessarie per il metodo di valutazione di cui al d.m. Miur n. 76/12 e relativi atti applicativi ulteriori;
Considerato che sotto tale profilo il Collegio ritiene che, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., il provvedimento cautelare più idoneo alla tutela delle ragioni dei ricorrenti consista nell’obbligo dell’Amministrazione di procedere a riesaminare la posizione della Rivista che fa loro capo, previa partecipazione procedimentale dei rappresentanti dell’interessata mediante deposito di deduzioni scritte correlate di documentazione ed adottando all’esito nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulle ragioni addotte dall’interessata medesima;
Considerato che l’Amministrazione dovrà provvedere senza indugio al riesame in questione, assegnando un congruo termine ai rappresentanti della Rivista “Diritto e processo amministrativo” per la produzione documentale suddetta e adottando nuovo provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine ora richiamato;
Considerato che, ai fini dell’esito del riesame è fissata udienza pubblica al 16 ottobre 2013, ove si provvederà anche alla determinazione sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai fini del riesame e salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nella parte in cui collocano la rivista di cui ai ricorrenti in fascia B;
b) fissa per la trattazione del merito udienza pubblica al 16 ottobre 2013;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] Lundini, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 febbraio 2013, n. 934
ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione
Data Documento: 2013-02-22
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza