A fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222 e d.m. 7 giugno 2012, n. 76, il d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 e il d.m. 7 giugno 2016, n. 120.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del d.m. 7 giugno 2016, n. 120).
Nel merito il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della motivazione contraddittoria.
TAR Lazio, Roma, Sez III, 22 gennaio 2018, n. 737
Abilitazione scientifica nazionale-Motivazione contraddittoria
N. 00737/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09458/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9458 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Serpa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Consoli, 50;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 03/D1 “chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. N. Serpa e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], docente a contratto presso l’Università degli Studi della Calabria, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 03/D1 “chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.6 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6 del D.M. n.120 del 2016 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che le veniva riconosciuto il superamento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e il possesso di ben cinque titoli; che riceveva apprezzamenti positivi anche in relazione alle pubblicazioni; che pertanto i giudizi individuali e collegiale risultavano contraddittori e carenti di motivazione.
L’interessata ha inoltre contestato le valutazioni sui filoni di ricerca, sulla collocazione editoriale dei lavori, sull’impact factor, che non andava più considerato.
La ricorrente ha sostenuto altresì che la molteplicità delle tematiche trattate non poteva essere assunto come un dato negativo di giudizio; che erroneamente non le erano stati riconosciuti altri titoli; che non tutti e tre i settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale erano rappresentati in seno alla Commissione di valutazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Nel merito il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della motivazione contraddittoria, come censurato nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con cinque degli stessi presi in considerazione (cfr. all.12 al ricorso).
Per ciò che attiene poi alle pubblicazioni, emerge la coerenza col settore concorsuale in esame, la loro continuità temporale, l’apporto evidente del ricorrente nelle opere collettanee (cfr. ancora all.12 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.9458/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 22/01/2018