I tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 giugno 2017, n. 7318
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Tempistiche
N. 07318/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08487/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8487 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Berti, Giovanni Bertin, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabrò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rosa Favretto, Guido Giarelli, [#OMISSIS#] Gritti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maturo, [#OMISSIS#] Mongardini, [#OMISSIS#] Mongili, Massimo Pendenza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sette, Chiara Scivoletto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Selvaggio, [#OMISSIS#] Ausilia [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pannarale, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di P.ta Pinciana, 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita’ degli Studi di Torino non costituito in giudizio;
nei confronti di
Salvatore Palidda non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – sociologia generale, giuridica e politica – atto di costituzione ex art. 10 dpr n. 1199/71 a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato (anno 2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71-bis del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia e a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata;
– che il motivo con cui viene dedotta l’illegittimità della proroga del termine di conclusione dei lavori delle commissioni risulta infondato, in adesione con quanto già affermato in più occasioni dalla Sezione (cfr, per tutte, punto 1. della parte in diritto in TAR Lazio, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 11776);
– che, quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, sez. III, n.9403 del 2014 e n.11500 del 2014);
– che anche le censure relativa alla carenza di verbalizzazione non risultano fondate in quanto i verbali sono stati redatti nel rispetto delle regole tipiche della verbalizzazione in quanto la commissione ha descritto congruamente le operazioni svolte durante i lavori dell’organo
– che, in particolare, sono stati riportati gli elementi essenziali come i soggetti presenti, la data ed il luogo di svolgimento delle operazioni, l’ora di inizio e di fine delle stesse nonché la sintetica esposizione degli atti e delle operazioni compiuti, in maniera tale da soddisfare le esigenze di certificazione tipiche della verbalizzazione in quanto dà sufficiente contezza di quanto accaduto durante i lavori di valutazione dei candidati;
– che, invece, gli altri motivi riguardanti le valutazioni delle singole posizioni dei ricorrenti vanno dichiarati inammissibili in quanto si fa riferimento a posizioni del tutto differenti non accomunabili nell’ambito di un ricorso collettivo;
– che, come noto, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, demandando al giudice il compito di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2015 n. 3426).
– che, come affermato anche di recente dalla Sezione, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi” (TAR Lazio, sez. III, 31 gennaio 2017, n. 1530);
– che, nel caso di specie, sussistono condizioni ostative all’ammissibilità del ricorso rappresentate, in particolare, dall’eterogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti;
– che, invero, l’identità di situazioni non sussiste con riferimento alle censure contenute nel motivo n. 6) del ricorso le quali attengono al merito delle valutazioni sulle pubblicazioni e sui titoli posseduti dai singoli ricorrenti e hanno ad oggetto critiche non omogenee riferite a giudizi di contenuto diversificato;
– che la diversità di situazioni risulta palese, in particolare, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti Giarelli e Pendenza (i quali hanno conseguito un giudizio sfavorevole nonostante abbiano ottenuto una valutazione favorevoli da parte di 3 commissari su cinque) posto che, alla luce dell’intervenuto annullamento giurisdizionale dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 222/2011 ad opera della sentenza della Sezione III-bis di questo T.A.R. n. 12407/2015, è da considerare illegittimo il giudizio finale di non abilitazione formulato con la predetta maggioranza ([#OMISSIS#]: minoranza);
– che, in ragione di quanto sopra, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, infondato, rimettendo tuttavia all’amministrazione, alla luce della recente giurisprudenza, la scelta sulla rivalutazione della posizione dei ricorrenti Giarelli e Pendenza;
– le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, infondato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/06/2017