N. 08580/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02675/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2020, proposto da:
Università Telematica E-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota prot. n. 7201 del 6 marzo 2020, conosciuta in pari data dalla ricorrente, avente ad oggetto «Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 – Ritiro D.M. 1171/2019», con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha negato l’accesso ai documenti richiesti da eCampus con istanza del 3 marzo 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e della Corte dei Conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 9 aprile 2020, l’Università Telematica E-Campus ha impugnato la nota prot. n. 7201 del 6 marzo 2020 (doc. 1 ric.), conosciuta in pari data dalla ricorrente, con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche MUR) le ha negato l’accesso agli atti richiesti con la seguente motivazione: il Ministero ha comunicato a tutti gli atenei l’avvenuto ritiro del D.M. n. 1171 del 2019; “per tale ragione, dunque, relativamente al giudizio promosso da [eCampus] si ritiene cessata la materia del contendere”; «a seguito dei rilievi formulati dall’Organo di controllo, ha provveduto al ritiro del decreto non ritenendo, dunque, opportuna la prosecuzione dell’iter normativo» e la Corte dei Conti ha restituito il provvedimento non registrato»; per quanto precede, in capo a eCampus non residuerebbe più alcun “interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 ai fini dell’ostensione di ulteriore documentazione amministrativa (art. 22 e ss.)”.
2. L’odierna deducente, nell’impugnare il suddetto diniego, premette di essere un’università telematica istituita con D.M. 30 gennaio 2006 (doc. 2) che, al fine di ampliare la propria offerta formativa, ha presentato istanza di accreditamento del corso di studi in Scienze della nutrizione umana LM-61 (“LM61”) in modalità “prevalentemente a distanza” (doc. 3 ric.). La stessa Università, a suo tempo, ha impugnato il citato decreto MUR n. 1171 del 2019, unitamente alle prescrizioni del D.M. 989 ad esso presupposte, con ricorso notificato in data 17.2.2020 (R.G. n. 1935/2020), tutt’ora pendente dinnanzi a questo TAR. Il citato decreto, infatti, era stato ritenuto lesivo dalla ricorrente in quanto poneva delle condizioni e dei limiti alla possibilità, per le università interessate, di istituire e svolgere nella forma “a distanza” una serie di corsi di laurea, fra i quali quello che la odierna ricorrente mirava ad accreditare.
Oltre a quella citata, sono state promosse dalla eCampus ulteriori cause nei confronti del MUR, nelle quali la materia del contendere è comunque legata all’interesse pretensivo dell’università di ottenere dal Ministero l’accreditamento del corso di studi in Scienze della nutrizione umana (LM-61) in modalità “prevalentemente a distanza”. Si tratta della causa n. R.G. 16001/2019, tutt’ora pendente, promossa avverso il D.M. 989 (nella parte in cui prevede l’obbligo di acquisire il parere del CoReCo sulle istanze di accreditamento di nuovi corsi) e del distinto giudizio, pure promosso dalla ricorrente dinnanzi a questo TAR, avverso il Decreto con cui il Ministero ha respinto l’istanza di accreditamento del corso sopracitato, richiamando anche, nella motivazione, il D.M. 1171 cit. (doc. 10 ric.).
3. L’istanza di accesso (poi respinta dal MUR con la nota in oggetto) è stata motivata dalla eCampus in ragione della propria esigenza di tutelare i propri diritti e interessi, sia nel procedimento di accreditamento del corso LM61, sia nei giudizi sopra menzionati.
In particolare l’istanza mira all’ottenimento:
«(i) della nota e/o della lettera di trasmissione del DM 1171 alla Corte dei Conti, con evidenza della data (certa) in cui tale decreto è stato formalmente trasmesso; (ii) dei «rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di registrazione» del DM 1171; (iii) del provvedimento di ritiro del DM 1171 adottato dal Ministero; (iv) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli sub (i), (ii) e (iii)»
4. Il MUR si è costituito nel presente giudizio per resistere al ricorso, con mera comparsa di stile. Inizialmente, peraltro, l’Avvocatura dello Stato si era costituita anche nell’interesse della Corte dei Conti, salvo poi dichiarare, con successiva nota (dep. 20.4.20), che, con riferimento a quest’ultima, la comparsa di costituzione era stata erroneamente depositata e che chiedeva lo stralcio dal presente procedimento della errata costituzione nell’interesse della Corte dei conti.
5. Alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza dei soli magistrati componenti il Collegio, ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Venendo a trattare il merito del proposto gravame, giova preliminarmente considerare che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riconosce il diritto di accesso a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (comma 1, lett. b); ai sensi del successivo art. 25, “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge” (1° comma), e “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” (2° comma).
Alla stregua della richiamata disciplina sul procedimento amministrativo, i portatori di un interesse specifico hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce (così TAR Lazio, I, 3 marzo 2016, n. 2815).
In particolare, deve ritenersi che la nozione di “interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consenta la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1996 n. 98; 14 gennaio 1999 n. 32; TAR Lazio, I, 3 marzo 2016, n. 2815). D’altra parte, il concetto di interesse giuridicamente “tutelato”, sebbene più ampio di quello di interesse all’impugnazione, non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia, infatti, in sé, come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché, da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall’altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (Cons. Stato, VI Sez., 17 marzo 2000 n. 1414; 3 novembre 2000 n. 5930).
7. Tanto premesso in via generale, il Collegio ritiene che i suddetti presupposti non siano presenti nel caso di specie.
In effetti l’elemento evidenziato dal MUR nella succinta motivazione del diniego, relativamente al fatto (pacifico) dell’avvenuto ritiro del D.M. n. 1171 del 23.11.2019, appare dirimente rispetto alla possibilità di configurare, in capo alla eCampus, un interesse concreto ed attuale alla ostensione degli atti oggetto della sua istanza. Come si è visto nella superiore narrativa, tali atti ruotano tutti intorno al D.M. ritirato, in quanto l’università telematica ha domandato di potere accedere alla lettera di trasmissione del DM 1171 alla Corte dei Conti, ai «rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di registrazione» del suddetto DM, al provvedimento ministeriale di ritiro del DM stesso.
Il Collegio ritiene che il decreto ministeriale “de quo”, in quanto ritirato dal Ministero, non è più suscettibile di produrre alcun effetto e, in particolare, trattandosi di atto generale se non addirittura normativo, esso non può ormai condizionare nè indirizzare nei suoi contenuti la futura adozione del provvedimento (applicativo) con cui il Ministero assumerà le proprie determinazioni in merito alla istanza di accreditamento di interesse della ricorrente.
Nello stesso tempo, nei giudizi pendenti sopra richiamati, il Giudice adito non potrà che prendere atto dell’avvenuto ritiro del D.M. n. 1171.
Si è sopra osservato che l’interesse sottostante alla istanza di accesso ex art. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990, oltre che personale, deve essere anche attuale e concreto.
Deve cioè essere un interesse tangibile ed effettivo, unito da un nesso concreto e attuale con la posizione soggettiva differenziata e tutelata alla protezione della quale la cognizione dei documenti rivendicati è strumentale. Poiché la posizione sostanziale tutelata, come si è visto, consiste nell’interesse legittimo pretensivo della eCampus all’accreditamento del corso di suo interesse, deve ritenersi che nessuna incidenza o collegamento può avere, rispetto a tale interesse, un decreto ministeriale ormai espunto dall’ordimento giuridico e, quindi, inidoneo ad incidere sull’interesse pretensivo della odierna ricorrente. Viene meno, dunque, lo stesso nesso di attualità/concretezza tra l’interesse all’accesso documentale e la retrostante posizione sostanziale tutelata e invocata da parte ricorrente: stante l’irrilevanza del D.M. rispetto a quest’ultima, a maggior ragione nessun nesso di collegamento può rinvenirsi in rapporto alle attività e ai rilievi della Corte dei conti che sono alla base del ritiro del D.M..
Stante l’intervenuta neutralizzazione del D.M., dunque, l’interesse ostensivo rispetto agli atti oggetto del preteso accesso finisce per perdere i suoi connotati di attualità e concretezza, per assumere, viceversa, profili esplorativi ed emulativi non meritevoli di tutela in base alla disciplina dedicata all’accesso dalla legge n. 241 del 1990 (arg. ex art. 24, comma 3, Legge cit.).
8. Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
Può disporsi la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della costituzione meramente formale effettuata dal MUR.
Si dispone infine, in accoglimento dell’istanza avanzata della difesa erariale, l’estromissione della Corte dei conti dal presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dispone l’estromissione della Corte dei conti dal presente giudizio;
– respinge il ricorso proposto;
– dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/07/2020