TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2020, n. 5432

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso- Principi Adunanza Plenaria 28 gennaio 2015, n. 1

Data Documento: 2020-05-22
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di iscrizione ad anni successivi al primo di corsi di laurea a numero programmato, si applicano i principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n. 1, la quale ha affermato che a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, i quali, senza alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, sia con riferimento al trasferimento da un’università ad un’altra, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”

Contenuto sentenza

N. 05432/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2019, proposto da 
Impieri [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Roma “La Sapienza” in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Millefiorini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Delcuratolo non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del bando avviso posti liberi per anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 17 dicembre 2018 e depositato il 15 gennaio 2019, il sig. [#OMISSIS#] Impieri ha impugnato il diniego di immatricolazione ad anno di corso successivo al primo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma – Polo Pontino – corso E, derivante dalla posizione di idoneo non vincitore nella graduatoria conseguente al Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2018/2019 – pubblicato dalla detta Università in data 18 ottobre 2018.
2. – Egli espone di essere iscritto presso la Facoltà di medicina dell’Università di Tirana, in Albania, e che l’Università straniera da lui frequentata costituisce una diretta emanazione di Atenei Italiani; che per immatricolarvisi il ricorrente ha sostenuto con esito positivo il test d’accesso, e che il corso di studi si svolge interamente in lingua italiana, tanto che la stessa Università “La Sapienza” ha riconosciuto al medesimo ricorrente, nella procedura derivante dal Bando, 38 CFU e l’80% degli esami sostenuti.
3. – Ciononostante, la sua posizione non utile al trasferimento nella detta graduatoria è derivata dalla circostanza per cui il test d’accesso superato presso Ateneo straniero non sarebbe stato valutato equivalente al superamento di un simile test in una Università italiana.
4. – Il sig. Impieri impugna tale esito della procedura sulla scorta di due motivi.
1) Illegittimità del diniego amministrativo per manifesta ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza nonché per violazione artt. 3, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere, violazione del principio di imparzialità. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione, violazione del principio della valorizzazione del merito ex legge n. 240/2010. Violazione del principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineate dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del tue, articolo 21 del TFUE.
Sarebbe irragionevole e foriero di disparità di trattamento –pur a fronte del riconoscimento di 38 CFU e dell’80% degli esami sostenuto, nonché della impostazione degli studi del tutto simile a quella degli Atenei italiani dell’Università estera frequentata dal ricorrente- la previsione del Bando della procedura da cui deriva la graduatoria impugnata, secondo la quale il test d’ingresso positivamente sostenuto all’estero ha valore minore del medesimo test sostenuto in Italia.
Inoltre, il criterio di preferenza imposto dall’Università resistente contrasterebbe con la decisone n. 1/2015 dell’Adunanza Plenaria, secondo cui il test d’ingresso non può riguardare che l’accesso agli studi universitari, e non gli anni di corso successivi.
2) Violazione degli artt. 34 e 97 della costituzione, dell’art. 46 d.p.r. n. 394/99, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Il ricorrente richiama l’impostazione giurisprudenziale per cui l’art. 1 della legge n. 264/1999 disciplina il solo numero programmato per l’accesso al primo anno del corso di laurea, e non per gli anni successivi, per i quali il riconoscimento degli esami già sostenuti dovrebbe dare –in tesi- diritto all’immediata ammissione, non essendovi alcun ulteriore vincolo previsto dalla L. n. 264/1999.
5. – L’Università intimata si è costituta in giudizio per resistere, ma senza depositare memorie.
6. – Con ordinanza n. 6057/2019 il Collegio, ha ordinato all’Università resistente di riesaminare la posizione del ricorrente entro giorni trenta, mentre ha ordinato al ricorrente di procedere, entro il 31 maggio 2019, all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
Quest’ultimo incombente è stato assolto il 30 maggio 2019, mentre l’Ateneo intimato non ha adempiuto all’ordine impartitogli dal Tribunale.
7. – La parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
8. – In occasione della pubblica udienza del 12 febbraio 2020 il ricorso è stato posto in decisione.
9. – Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Le censure proposte dal sig. Impieri ruotano, tutte, sull’assunto per cui, nella procedura di trasferimento da altri Atenei in anni successivi al primo, lo studente che ha sostenuto il test d’ingresso alla Facoltà di Medicina di un Ateneo estero (ma che ha ordinamento degli studi equivalente a quello delle facoltà italiane) non possa essere posposto in graduatoria, per ciò solo (ossia: per non avere superato il test in Italia) a studenti che si sono immatricolati in facoltà italiane.
Tali censure, congiuntamente esaminabili per comodità espositiva, possono trovare accoglimento.
Risulta infatti pertinente e fondato il richiamo reiterato del ricorrente ai principi posti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015.
In particolare, già in svariati precedenti della Sezione (sentenze numeri 95992018, 98322018, 120902018, 120922018) relativi ad iscrizione ad anni successivi al primo di corsi di laurea a numero progrannato, si richiamano i principi desumibili dalla detta pronunzia, la quale ha affermato che “a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente”, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, che con riguardo al trasferimento da un’università ad un’altra, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”. 
Non osta all’applicazione di tale disposizione la circostanza che qui si tratti di corso di laurea sottoposto ad accesso a numero programmato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 264 del 1999, in quanto, per la medesima Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, “sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” (…), a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitari, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”.
10. – Deriva da tali principi che risulta astrattamente foriera di disparità di trattamento la posposizione, nella graduatoria di trasferimento, di uno studente che abbia superato –al pari dei graduati in posizione poziore alla sua- un test di accesso alla Facoltà di Medicina in un Ateneo straniero, che abbia maturato un numero di CFU sufficiente, e che si sia visto riconoscere quasi tutti gli esami sostenuti all’estero.
11. – Tale vizio risulta sussistere in concreto nel caso in esame, nel quale –a parità di crediti formativi ed esami riconosciuti rispetto agli studenti provenienti da Università italiane- l’Università “La Sapienza” non si è in alcun modo curata (nemmeno a fronte dell’ordine di riesame della posizione del ricorrente impartitole dal Collegio) di comparare le modalità di accesso al primo anno nell’istituzione straniera rispetto al test d’accesso alle facoltà site in Italia: operazione che si sarebbe resa tanto più necessaria alla luce del fatto che tale Ateneo ha –secondo la prospettazione del ricorrente, in alcun modo smentita dall’Amministrazione- un ordinamento degli studi del tutto simile a quello di una Università italiana.
12. – Ne segue l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti gravati nella parte di interesse del ricorrente.
Ne deriva l’obbligo dell’Università di riformulare la graduatoria impugnata previo riesame della posizione del ricorrente, da condursi alla luce di quanto affermato nella presente sentenza.
13.- Per la novità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte d’interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 22/05/2020