TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 marzo 2018, n. 3240

Abilitazione scientifica nazionale–Commissioni esaminatrici-Parere pro veritate-Obbligo

Data Documento: 2018-03-22
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ acquisizione del parere pro veritate non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ed il relativo contributo consultivo deve essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene, con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.
 

Contenuto sentenza

N. 03240/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02287/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Conte, [#OMISSIS#] Grazia Vivinetto, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Conte in Roma, via E. Q. Visconti N. 99, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione della misura cautelare più idonea, della valutazione conseguita all’esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore universitario di prima fascia (settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura) comunicata in data 7 dicembre 2017; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della Commissione giudicatrice e – ove occorra ed in parte qua – del regolamento di cui al decreto 7 giugno 2016 n. 120 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti anche d.m. 120/2016) recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. G. Vivinetto, anche in sostituzione dell’Avv. I. Conte;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il negativo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di professore universitario di I fascia per il Settore Concorsuale 08C1 – “Design e progettazione tecnologica dell’architettura”, in quanto la Commissione , discostandosi dal parere pro veritate assunto ai sensi dell’art. 8 comma V del D.P.R. n. 952016 (per cui “Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”), ha ritenuto che le opere del candidato non possedessero un livello di originalità, né avessero un impatto sulla comunità scientifica di riferimento, adeguati alla qualificazione in prima fascia;
Considerato che il MIUR non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente intimato;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 21 marzo 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Considerato che è fondata la doglianza che denunzia il totale difetto di motivazione del giudizio collegiale e dei voti individuali (che hanno ritenuto che la produzione del ricorrente mancasse di originalità) rispetto al parere pro veritate obbligatorio assunto dalla Commissione, il quale, sul punto, nelle conclusioni ha riscontrato, invece, un grado di originalità tale da accrescere le conoscenze del settore e una qualità delle opere “significativamente elevata”;
– che, infatti, come costantemente affermato dalla Sezione (si veda per tutte la sentenza n. 87002017), l’acquisizione del parere pro veritate non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ed il relativo contributo consultivo deve essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene, con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato;
– che, tuttavia, nel caso in esame l’obbligatorio parere pro veritate acquisito non è stato tenuto in considerazione alcuna dalla Commissione, che non ne ha neppure fatto menzione;
Ritenuto, pertanto, che, assorbito il resto, il ricorso è fondato, e va accolto, e che il MIUR sottoporrà il ricorrente a nuova, integrale, valutazione, ad opera di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente.
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida nella somma di euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 22/03/2018