Al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi alla commissione rispetto alla attività discrezionale valutativa riservata a quest’ultima, sia in punto di ascrizione dei suddetti titoli a categorie diverse da quelle per cui la ricorrente ha chiesto la valutazione, sia, sotto un profilo più specifico, circa la possibilità di ravvisare in incarichi (peraltro di sicuro prestigio) le caratteristiche di riferibilità all’attività di ricerca e di attinenza al settore concorsuale di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 marzo 2018, n. 3245
Abilitazione scientifica nazionale-Discrezionalità tecnica
N. 03245/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vettese, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Moravia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Massari, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Pavia E [#OMISSIS#]) in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione Per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Nel Settore Concorsuale 10/B1 – Storia dell’Arte non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare
a) del giudizio espresso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’Arte, con il quale è stata negata nei confronti della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vettese l’abilitazione scientifica per la tornata 2016, comunicato via email in data 1 dicembre 2017 e pubblicato in pari data sul sito del MIUR;
b) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla predetta Commissione nella procedura valutativa, ivi compresi – unitamente ai relativi allegati – i verbali della Commissione del 30/31 ottobre 2017 e del 27/28 novembre 2017 con la relativa relazione riassuntiva, nonché dell’atto di nomina della Commissione;
c) di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto la professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vettese ha impugnato il negativo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di professore universitario di I fascia per il Settore Concorsuale 10B1 – “Storia dell’Arte”, in quanto la Commissione ha rilevato la presenza, in capo alla ricorrente, di soli due (a fronte del minimo richiesto pari a tre) dei requisiti preliminari costituiti dai titoli di cui all’art. 8 comma I del DPR n. 952016;
Considerato che il MIUR, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 21 marzo 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato, infatti, che con i due motivi di gravame la ricorrente afferma che i titoli declinati nella sua domanda di partecipazione, relativi alla sua partecipazione alla commissione per l’attribuzione di fondi ERC e alla carica di Presidente della Giuria della cinquantatreesima Mostra Internazionale dell’Arte – Biennale di Venezia dovessero essere valutati dalla Commissione, rispettivamente:
il primo, quale titolo valido sia ai fini della voce “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”- lettera D nell’elenco titoli stilato dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri (il che la Commissione ha negato, posto che non v’era responsabilità scientifica in prima persona) e “Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica” – lettera H;
– il secondo, ai fini della voce di cui alla lettera L, “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda di valutazione”;
Considerato, infatti, che le censure chiamano il Collegio ad una inammissibile sostituzione alla Commissione rispetto alla attività discrezionale valutativa riservata a quest’ultima, sia in punto di ascrizione dei suddetti titoli a categorie diverse da quelle per cui la ricorrente ha chiesto la valutazione, sia, sotto un profilo più specifico, circa la possibilità di ravvisare in incarichi (peraltro di sicuro prestigio) le caratteristiche di riferibilità all’attività di ricerca e di attinenza al settore concorsuale di riferimento (come impone la declaratoria del titolo sub “L”);
Considerato, infine, che non risultano convincenti del contrario le deduzioni contenute nella memoria della ricorrente circa la riferibilità al caso di specie di una recente ordinanza cautelare del Giudice d’appello, prodotta in giudizio, atteso che essa riguarda il settore concorsuale “Medicina del lavoro” e, soprattutto, nella motivazione, si esprime in termini del tuto interlocutori, senza considerare il merito delle censure, in quanto è del seguente tenore: “Considerato che, come rilevato dalla Sezioni in casi analoghi, le esigenze cautelari prospettate dall’appellante possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione del giudizio di merito innanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.; Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti;”
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/03/2018