TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 gennaio 2017, n. 1208

Abilitazione scientifica nazionale-Ricorso collettivo-Inammissibilità

Data Documento: 2017-01-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e di documenti idonei a sostenre la sua pretesa, domdandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; si deve ritenere inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3426).

Contenuto sentenza

N. 01208/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03371/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2014, proposto da: 
Cortini [#OMISSIS#], Acquadro Maran [#OMISSIS#], Biggio [#OMISSIS#], Bruno [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cervai Sara, Castelli [#OMISSIS#], Converso [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gattai [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lo Presti [#OMISSIS#], Maeran [#OMISSIS#], Manuti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giovanni, Nonnis [#OMISSIS#], Odoardi [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Spagnoli [#OMISSIS#], Vecchio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Zaniboni Sara, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TDSFRC48A24H501P e [#OMISSIS#] Covino C.F. CVNGMR80S12H501O, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7, come da procure in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Alby, [#OMISSIS#] Livi non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 11/e3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. Covino e solo nella chiamata preliminare l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
 1. – Con ricorso spedito per notifica il 17 febbraio 2014 e depositato il successivo giorno 14 di marzo, i nominati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il negativo giudizio da ciascuno di essi riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, alcuni dei ricorrenti hanno proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I, mentre altri la hanno proposta per accedere all’abilitazione di II fascia; tutti hanno concorso per il settore concorsuale 11E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
I ricorrenti Acquadro, Biggio, Bruno, Castelli, Converso, Di [#OMISSIS#], Gattai, [#OMISSIS#], Lo Presti, Maeran, Manuti, [#OMISSIS#], Nonnis, Odoardi, Spagnoli, Vecchio, hanno riportato, da parte della Commissione esaminatrice, cinque voti negativi su cinque, alcuni in prima ed altri in seconda fascia; alcun voto positivo è stato attribuito anche ai candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], i quali, però, hanno partecipato sia per la prima che per la seconda fascia; la ricorrente Cervai ha avuto un giudizio positivo e quattro negativi in prima fascia, mentre non ha riportato voti positivi in prima fascia; anche il ricorrente Russo ha riportato un voto positivo in prima fascia, mentre non ha partecipato per la seconda fascia; le ricorrenti Cortini e Zaniboni hanno riportato due voti favorevoli su cinque in seconda fascia, ma non hanno partecipato per la prima.
Quanto alle mediane dei tre prescritti indicatori, i ricorrenti Acquadro, Cervai, Cortini, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Odoardi, Russo, Zaniboni ne hanno superata una; il ricorrente Di [#OMISSIS#] ne ha superate due; il ricorrente [#OMISSIS#] ne ha superate tre; mentre non hanno superato mediane gli altri ricorrenti.
3. – Essi affidano l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, e del principio di legittimo affidamento, per erroneità dei presupposti, per sviamento, per ingiustizia manifesta, per illogicità, per disparità di trattamento, per travisamento dei fatti e per errata valutazione dei fatti nonché per difetto di istruttoria: tutti i giudizi formulati dalla Commissione sui ricorrenti sarebbero viziati da erroneità, inadeguatezza, irragionevolezza dei criteri utilizzati , sotto il profilo della “dinamica di normalizzazione basata sull’età accademica del concorrente” e sotto quello dell’utilizzazione di due banche dati di riferimento, quali Scopus ed ISI Web of sciences.
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 8, comma 4, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222 nonché eccesso di potere per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e dell’allegato a del d.m. n. 76/2012 e degli artt. 3 e 97 della costituzione nonché per difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, per sviamento di potere, per travisamento ed errata valutazione dei fatti, per carenza, per illogicità e per contraddittorietà della motivazione: l’organo di valutazione, per ciascuno dei ricorrenti, avrebbe espresso giudizi non analiticamente motivati –come previsto dall’art. 4 del DPR n. 2222011.
3) Violazione dell’art. 97 Cost., del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ingiustizia manifesta e sviamento.
Il tempo impiegato dai Commissari nella valutazione sarebbe stato esiguo rispetto al numero delle opere e dei titoli da valutare.
4) Violazione e falsa applicazione dell’articolo. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli arti. 6, 7 e 8 del d.p.r. n. 222 del 14 settembre 2011, dell’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 97 della costituzione ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del d.m. n. 76/2012, per difetto dei presupposti e di istruttoria, per ingiustizia manifesta e per inosservanza di circolari e per sviamento.
Il sorteggio svolto per selezionare i membri della Commissione sarebbe viziato dalla mancata utilizzazione di una unica chiave numerica; inoltre sarebbe stato violato il principio di collegialità perfetta dell’organo di valutazione.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma III lettera E del d.lgs. n. 1652001; violazione degli articoli 6 commi Ive IX del DPR n. 2222011, eccesso di potere e irragionevolezza e disparità di trattamento: nessuno dei Commissari apparterrebbe al SSD PSI 06, cui fanno riferimento i candidati ricorrenti.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma III lettere D ed E della L. 2402010, dell’art. 8 DPR n. 2222011, dell’art. 4 comma VI del D.D. n. 2222012, nonché dell’art. 1 comma 394 della L. 2282012, posto che i lavori della Commissione si sarebbero protratti oltre il termine di conclusione prefissato.
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ma senza depositare memorie difensive.
5. – Con ordinanza n. 2609 del 2014 l’istanza cautelare è stata accolta.
6. – Alla pubblica udienza del 2 novembre 2016 il ricorso è stato posto in decisione; esso è stato deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.
7. – Il ricorso è inammissibile.
I nominati in epigrafe, infatti, hanno proposto un ricorso collettivo pur versando in situazioni del tutto differenti e, almeno potenzialmente, in conflitto tra di loro.
Come noto, in via generale, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; si deve ritenere inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (Consiglio di Stato sez. III 08 luglio 2015 n. 3426).
In una situazione analoga (sebbene non perfettamente identica) alla presente, questa Sezione (sentenza n. 13656 del 2015), ha avuto modo di affermare (con orientamento da cui non v’è ragione di discostarsi, che: “… nel processo amministrativo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363)”.
E, nel caso risolto dalla pronunzia appena citata, così come nel presente, la eterogeneità di situazioni tra i ricorrenti e la presenza sia di censure “demolitorie” dell’intera procedura (volte alla soddisfazione dell’interesse strumentale alla sua riedizione) che di censure legate al giudizio singolarmente riportato da ciascuno dei ricorrenti, comportava (e qui comporta) un evidente conflitto di interesse, quanto meno potenziale.
Infatti, coloro che potrebbero vedere l’annullamento del solo giudizio riportato avrebbero interesse al mantenimento delle fasi anteriori della procedura; non così coloro che, vistisi respingere i motivi volti all’annullamento del singolo giudizio negativo, manterrebbero, quale unica chance di conseguire l’abilitazione nella edizione in questione della abilitazione scientifica nazionale, l’interesse all’annullamento ab origine della procedura e la sua completa riedizione.
Il ricorso collettivo, pertanto, è inammissibile.
8. – La peculiarità della vicenda processuale comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 23/01/2017