Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati, atteso che, in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, stabilire quali concorrenti abbiano usufruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; infine, i calcoli risulano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
I Giudizi espressi dalla commissione giudicatrice non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, in termini di ri-valutazione e/o correzione dei giudizi tecnici già espressi dall’organo all’uopo costituito, essendo il sindacato del giudice amministrativo in materia limitato ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione ovvero al travisamento dei fatti.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 gennaio 2017, n. 1211
Abilitazione scientifica nazionale - Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale
N. 01211/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04838/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2014, proposto da:
dott.ssa [#OMISSIS#] Caroscio, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24, giusta procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del giudizio di non idoneità della ricorrente espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 10/A1 – ARCHEOLOGIA;
– di tutti gli atti della procedura per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale 10/A1 e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo sulla ricorrente, nonché di ogni altro atto a quelli su indicati comunque connesso o coordinato;
– delle operazioni e di tutti i verbali e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marcozzi in sostituzione dell’Avv. M.S. [#OMISSIS#] e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, dott.ssa [#OMISSIS#] Caroscio, titolare di dottorato di ricerca in archeologia medievale e specializzata in archivistica, paleografia e diplomatica, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, indetta con Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 10/A1 – ARCHEOLOGIA.
L’esito della procedura è stato sfavorevole in quanto la Commissione, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità dei propri componenti, mostra di avere ritenuto decisiva la circostanza che, nell’ambito delle 12 pubblicazioni complessivamente sottoposte dalla candidata al vaglio analitico della Commissione, “la produzione scientifica, pur pregevole, non è del tutto pertinente al settore concorsuale 10 A1”, ritenendo che le opere presentate evidenzino un carattere storico-artistico, piuttosto che archeologico, ai sensi della declaratoria ministeriale di cui all’Allegato B al D.M. 29 luglio 2011, n. 336 (doc. 3 ric.).
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione la candidata superava tutte e tre le mediane previste e disciplinate dall’art. 6 e dall’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012.
Avverso gli atti indicati in epigrafe la stessa ha pertanto proposto ricorso, con atto notificato in data 7 aprile 2014 e ritualmente depositato, deducendo i motivi di gravame così riassumibili:
1) Violazione dell’art. 16 della legga n. 240 del 2011 e dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222 del 2011; eccesso di potere sotto vari profili; difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione dei DD.MM. nn. 76/2012; 159/2012 e 336 del 2011: sulla base della durata delle riunioni della Commissione, del tutto inadeguata rispetto alla mole del lavoro dichiaratamente svolto, si dovrebbe presumere la mancanza del “necessario momento collegiale di valutazione”; il giudizio collegiale, ad avviso della ricorrente, sarebbe una “copiatura di singole parti dei giudizi individuali, comprese quelle recanti affermazioni errate o inesatte”;
2) Violazione del D.M. 29 luglio 2011, n. 336; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione: il giudizio di “non coerenza” della produzione scientifica della ricorrente, rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale in oggetto, deriverebbe dall’assenza, in seno alla Commissione, di un esperto di archeologia del basso medioevo e della prima età moderna (costituenti invece il campo di indagine proprio della ricorrente); l’illegittimità del giudizio – sotto il decisivo profilo dello “sconfinamento” dei lavori della dott.ssa Caroscio in aree appartenenti ad altri settori concorsuali (in particolare la Storia dell’arte) – dovrebbe essere accertata sotto i seguenti profili: “grossolano” errore dell’Organo valutativo nell’individuazione e comprensione dei contenuti delle opere della candidata, pienamente attinenti all’Archeologia; erronea interpretazione della declaratoria del settore concorsuale 10/A (Scienze archeologiche) di cui all’Allegato B al D.M. n. 336 del 2011; inadeguatezza dei componenti della Commissione, nella quale non vi era alcun componente appartenente allo specifico settore scientifico disciplinare della ricorrente (L/ANT 08: archeologia cristiana e bizantina), ad eccezione della professoressa Rizzardi che tuttavia, nella sua attività di ricerca, si sarebbe occupata (quasi) esclusivamente di archeologia bizantina (IV – VI secolo); per questa ragione sarebbe stata doverosa la nomina di un esperto revisore dello specifico settore disciplinare e storico di pertinenza della ricorrente, ai fini della formulazione del parere “pro veritate” di cui all’art. 8, comma 3, del bando (d.m. n. 222 del 2012), che avrebbe consentito alle Commissioni nazionali ASN di “acquisire pareri pro veritate di esperti revisori” onde verificare la fondatezza della ritenuta “non pertinenza” degli studi della ricorrente al SSD 10/A1;
3) Violazione dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222 del 2011 e dell’art. 3 D.M. n. 76 del 2012; violazione dell’art. 4, comma 3, del bando (d.m. n. 222 del 2012); eccesso di potere sotto diversi profili: il giudizio della Commissione sarebbe lacunoso sul piano della motivazione e dei presupposti normativi in quanto non specificherebbe quali sarebbero i lavori non pertinenti al settore concorsuale; il giudizio stesso sarebbe altresì erroneo nel considerare soltanto “discreta” la collocazione editoriale delle opere della candidata, senza considerare che due di esse sono state premiate con altrettanti premi di prestigio; sarebbero poi stati pretermessi numerosi titoli di cui la ricorrete era in possesso e di cui non vi sarebbe traccia nella motivazione dei giudizi; si evidenzia in particolare l’omessa valutazione dell’eccellente conseguimento degli indici di produttività scientifica, provato dal superamento di tre mediane su tre.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando una propria relazione difensiva con allegati (tra i quali una breve relazione sulla specifica posizione della ricorrente a firma del Presidente della Commissione ASN di Archeologia).
Con ordinanza n. 3783/2014 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente, non ritenendola dotata del necessario “fumus [#OMISSIS#] juris”.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso la difesa della ricorrente ha depositato apposita memoria conclusionale nella quale si reiterano e approfondiscono le censure ricorsuali.
Alla pubblica udienza del 2 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Quanto al primo motivo (assenza di un momento di autentica collegialità, desumibile dallo scarso tempo dedicato alla discussone collegiale), il Collegio non ritiene le censure fondate, atteso che:
a) sono condivisibili le affermazioni contenute nella relazione ministeriale ove si evidenzia che: la Commissione poteva legittimamente utilizzare strumenti di lavoro telematico (art. 8, comma 7, d.P.R. n. 222 del 2011); era previsto l’uso di una piattaforma informatica che ha reso possibile per i singoli commissari la condivisione con gli altri, ben prima della loro pubblicazione, delle bozze dei propri giudizi individuali via via che essi maturavano; in ogni caso la piattaforma ha consentito a ciascun singolo commissario di poter svolgere un rilevante lavoro preparatorio, successivamente “confluito” nel lavoro collegiale di tutta la Commissione, riducendo i tempi delle riunioni collegiali “in presenza”;
b) più in generale, dai tempi di lavoro della Commissione giudicatrice non possono automaticamente desumersi profili di illegittimità sotto il profilo del difetto di istruttoria o della mancanza dei presupposti; secondo ormai costanti indirizzi giurisprudenziali (cfr. ex multis Tar Lazio, Sez. III, 11238 del 10.11.2014; id. 10560 del 21.10.2014), infatti, “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947);
– nel caso di specie non risultano addotti elementi tali da fare ritenere che i tempi siano stati talmente ridotti da superare gli argomenti contenuti nella sentenza sopra riportata, considerato – tra l’altro – che appare verosimile quanto osservato dall’Amministrazione secondo cui occorre tener conto anche del lavoro preparatorio svolto dai Commissari al di fuori delle riunioni e che è stato poi convogliato in sede collegiale.
Per quanto precede il motivo “de quo” non può considerarsi fondato e va, per l’effetto, respinto.
3. Quanto alle censure attinenti al carattere erroneo e immotivato del giudizio negativo riportato dalla ricorrente ed alla connessa doglianza relativa ad un presunto deficit di competenza tecnica nella composizione della Commissione, si debbono svolgere alcune considerazioni.
Nei casi citati dalla ricorrente (vedi memoria illustrativa del 30.9.2016) si richiama l’indirizzo di questo Tribunale secondo cui, ove si tratti di settori concorsuali molto ampi e assai articolati al loro interno in quanto derivanti dalla sommatoria di diversi e ben distinti settori scientifico-disciplinari (SSD), non tutti rappresentati all’interno della Commissione (come nella specie, dove sono individuati dal D.M. n. 336 del 2011, all’interno del macrosettore “Scienze archeologiche”, otto distinte discipline), è doveroso (e non facoltativo) che la Commissione richieda il parere “pro veritate” ad un esponente del settore scientifico-disciplinare esterno alla Commissione, da reperire pur sempre nell’elenco degli aspiranti commissari. Ciò in quanto “l’art. 8 del regolamento (…) prevede che la commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge; …tale previsione regolamentare si pone quale norma di chiusura che assicura il corretto funzionamento delle Commissioni anche nei casi in cui di esse non possano fare parte componenti di ciascuno dei settori interessati, al fine di assicurare una compiuta valutazione, in termini di competenza tecnica, di tutti i candidati, anche nei frequenti casi di accorpamento in unico settore concorsuale di più settori scientifico-disciplinari….tale garanzia non è stata offerta alla parte ricorrente” (TAR Lazio, sez. III, 30 ottobre 2014, n. 10883; id. 16 maggio 2016, n. 5786; id. 17 maggio 2016, n. 5802).
Tuttavia il principio non è pertinente e applicabile al caso di specie ove è pacifico (in quanto ammesso anche da parte ricorrente) che della Commissione giudicatrice faceva parte la prof.ssa [#OMISSIS#] Rizzardi, appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare (L-ANT 08 Archeologia Cristiana e Medievale) a cui afferisce la produzione scientifica della candidata.
Parte ricorrente pretende erroneamente di estendere l’applicazione del principio sopra richiamato (doverosa richiesta del parere pro veritate in caso di candidato esaminato appartenente a SSD non rappresentato da nessuno dei Commissari) al caso di specie, deducendo che la professoressa Rizzardi avrebbe esteso il raggio delle sue ricerche solo fino al VI secolo, mentre l’ambito degli interessi scientifici della ricorrente copre periodi diversi e più recenti, seppur riconducibili al settore L-ANT 08, corrispondenti al basso medioevo e alla prima età moderna.
La doglianza non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Il Collegio ritiene che l’appartenenza del commissario al medesimo settore scientifico della candidata costituisca garanzia più che adeguata della competenza scientifica del primo a valutare con piena cognizione e attendibilità il curriculum della dott.ssa Caroscio, in quanto afferente al medesimo settore. La competenza tecnico-scientifica del commissario, infatti, non può evincersi dalla sola produzione scientifica – che può in effetti essersi focalizzata nel tempo, all’interno del settore disciplinare, su determinate epoche storiche o su specifici oggetti (cosa fisiologica e di frequente verificabile) – ma riguarda il suo complessivo curriculum e la sua appartenenza a quel determinato SSD. Il fatto che un determinato commissario, come nella specie la prof.ssa Rizzardi, sia docente ordinario da lungo tempo nel settore L-ANT /08, relativo all’archeologia cristiana e medievale nel suo complesso costituisce, ad avviso del Collegio, elemento probante più che sufficiente per affermare l’attendibilità della valutazione e per escludere la necessità di dover ricorrere ad un esperto revisore esterno, chiamato ad esprimere il suo parere, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. A maggior ragione ove si tenga conto della circostanza che, nella specie, com’è evidente dal tenore di tutti i giudizi espressi dai commissari (tanto collegialmente quanto individualmente), il diniego dell’abilitazione non è stato motivato sulla base di valutazioni negative attinenti al merito intrinseco delle pubblicazioni (la produzione, invero, è stata ritenuta nel complesso “pregevole”) ma sul non essere le stesse, per la maggior parte, riconducibili al macrosettore dell’Archeologia, stante il deciso prevalere in esse di un “taglio storico”, valutazione che, evidentemente, non richiede una iper-specializzazione in capo a chi la esprime essendo sufficiente la sua afferenza ad una delle discipline appartenenti al settore 10/A1.
Quanto alla correttezza nel merito del giudizio di non coerenza, il Collegio non ritiene di poter aderire alle doglianze della ricorrente in quanto il sindacato su di esso costituirebbe oggettivo travalicamento di questo Giudice nell’ambito riservato alla discrezionalità tecnica dell’organo amministrativo all’uopo deputato.
In conformità ad orientamenti della giurisprudenza amministrativa da tempo consolidati, i giudizi espressi dalla Commissione non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, in termini di ri-valutazione e/o correzione dei giudizi tecnici già espressi dall’organo all’uopo costituito, essendo il sindacato del G.A. in materia limitato ai profili della palese irragionevolezza e sproporzione ovvero al travisamento dei fatti, elementi che il Collegio non rileva nel caso di specie. In effetti, l’ipotetico accoglimento delle censure articolate si risolverebbe, inevitabilmente, in un contro-giudizio da parte di questo Giudice che, in violazione del principio fondamentale di separazione tra poteri dello Stato, sostituirebbe, a quelle espresse dalla Commissione, le proprie (a loro volta, opinabili) valutazioni sugli elementi critici (non congruità rispetto al settore) considerati dall’Organo valutativo. Al contrario il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, è ammesso soltanto qualora esse travalichino nelle fattispecie della manifesta illogicità/irragionevolezza o dell’“error facti”, ipotesi obbiettivamente non ricorrenti nella specie, dove peraltro la candidata risulta avere svolto attività di docenza a contratto e seminariale nel quadro dei settori scientifico-disciplinari: L-ART/01 (Storia dell’arte medievale); L-ART/02 (Storia dell’arte medievale); L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro); apparsi alla Commissione più coerenti con il Macrosettore 10/B1- Storia dell’Arte (vedi relazione della Commissione in atti).
4. Quanto all’omessa valutazione ovvero sottovalutazione dei titoli diversi dalle pubblicazioni posseduti dalla ricorrente, il Collegio rileva che nel testo del giudizio collegiale (doc. 15 ric.), in realtà, vengono menzionati molteplici titoli della ricorrente a partire dal possesso degli indicatori di produttività scientifica di cui all’art. 6 D.M. 76/2012 (e all’Allegato B al D.M. stesso) e, oltre ad essi, la partecipazione a progetti di ricerca anche internazionali, l’organizzazione di mostre e congressi, le docenze ecc.. E’ tuttavia implicito nel giudizio che i titoli posseduti, secondo la Commissione, non potevano condurre ad un “ribaltamento” del giudizio negativo sulle pubblicazioni, inevitabilmente determinato dalla valutazione di “non coerenza” delle stesse “con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” (art. 5, comma 2, lett. a), D.M. n. 76 del 2012).
Con specifico riguardo alle “mediane”, giova rammentare che, per il [#OMISSIS#] orientamento di questo Tribunale, il superamento di esse non determina alcuna “presunzione legale” di qualificazione scientifica in capo al singolo aspirante; pur trattandosi, certamente, di elemento significativo e positivo di valutazione, essendo l’impatto della produzione scientifica nel settore di riferimento uno dei parametri individuati dal D.M. 76 (vedi art. 5, comma 3, lett. b), certamente esso non determina di per sé l’abilitazione se non accompagnato da un favorevole giudizio qualitativo, attinente al merito scientifico delle pubblicazioni e dei titoli prodotti dalla candidata. Secondo il [#OMISSIS#] indirizzo di questo Tribunale, infatti, “nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito che il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur. Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso. Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a quei candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnanti del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.” (TAR Lazio, sez. III, 11 maggio 2016, n. 5564 tra le numerose che affermano il medesimo principio).
5. Conclusivamente, stante l’infondatezza dei motivi che lo sorreggono, il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, in persona del Ministro p.t., che liquida forfettariamente in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 23/01/2017