TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 giugno 2017, n. 7354

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio collegiale-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-06-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane (nel caso di specie due su tre) assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della commissione esaminatrice sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 07354/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04915/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4915 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Quattrini, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Roderi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Foro Traiano, 1/A; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Università degli Studi di Siena, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
CUN – Consiglio Universitario Nazionale, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Angelelli, [#OMISSIS#] Mariuz, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR e dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. P. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. G. Roderi, per la parte ricorrente, per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Quattrini, funzionaria del Ministero per i Beni e le Attività culturali, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.8, commi 1, 5 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.1, comma 1, 3, comma 3, 5, commi 2, 3, 4, 6, comma 4 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 5 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, irragionevolezza, travisamento, disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione, dopo aver affermato la rilevanza del superamento delle “mediane”, ne ha poi disconosciuto il rilievo, negandole l’idoneità all’abilitazione; che una volta superate le stesse, sarebbe stata necessaria una stringente motivazione, mancata, a supporto del giudizio negativo riportato.
L’interessata ha segnalato inoltre la consistenza della propria produzione scientifica e l’importanza dei titoli conseguiti nonché la disparità di trattamento subita sul punto rispetto ad altri candidati.
In ultimo veniva sostenuta la mancanza in ogni caso dei quattro giudizi negativi necessari per l’inidoneità.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e l’Università degli Studi di Siena si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3831 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Con successiva ordinanza n.7650 del 2016 la Sezione riteneva insussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Nell’udienza del 22 marzo 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane (nel caso di specie due su tre, cfr. all.1 al ricorso) assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre inoltre rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. di nuovo TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario poi evidenziare che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010; che a fronte della consistenza della produzione scientifica, non risulta tuttavia, tra i titoli, l’attività di insegnamento (cfr. all.11 al ricorso); che tale mancanza appare vieppiù significativa, in relazione a una procedura idoneativa alla docenza universitaria quale quella in esame.
Giova in ultimo segnalare che un numero minimo di voti favorevoli era richiesto solo per il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione (esattamente quattro, ex art.8, comma 5 del D.P.R. n.222 del 2011, poi divenuti tre, cfr. TAR Lazio, III bis, n.12407 del 2015) e che tale numero non risulta raggiunto dall’interessata (cfr. all.1 al ricorso).
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.4915/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 23/06/2017