TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 marzo 2018, n. 3338

Ammissione al corso di laurea a numero chiuso-Sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-03-23
Area: Giurisprudenza
Massima

La disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.p.r. cit.)

Contenuto sentenza

N. 03338/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12622/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12622 del 2017, proposto da:
Giovanni Signorile, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via N. Porpora n. 12;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Salerno, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Barone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di numero e data sconosciuti con il quale è stato disposto l’annullamento della prova eseguita dal ricorrente nell’ambito della procedura per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’a.a. 2017/2018, sostenuta presso l’Università degli Studi di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. E. M. Zuppardi e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Considerato che con la relazione depositata in data 3.2.2018 il MIUR ha attestato che, nonostante l’errore in cui è incorso il ricorrente (mancata applicazione dell’etichetta adesiva sulla scheda anagrafica) è stato comunque possibile abbinare in modo certo i dati del ricorrente al questionario da lui svolto;
Considerato che l’Amministrazione, in considerazione dell’elevato punteggio ottenuto, ha provveduto in autotutela all’iscrizione del ricorrente Signorile Giovanni al corso di Laurea Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2017/2018 presso l’Università degli Studi di Salerno;
Considerato che, con la nota da ultimo depositata in atti, lo stesso sig. Signorile, avendo raggiunto pienamente il bene della vita a cui aspirava (immatricolazione al Corso di studi e presso l’Ateneo da lui preferito) ha dichiarato di ritenere ormai cessata la materia del contendere come peraltro ritenuto anche dall’Amministrazione resistente;
Ritenuto che non sia possibile accogliere la domanda di refusione delle spese di lite svolta dal ricorrente in quanto il contenzioso ha comunque avuto origine dall’errore da questi commesso per non avere rispettato una modalità prevista dalla “lex specialis” concorsuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 23/03/2018