TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 marzo 2018, n. 3341

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione

Data Documento: 2018-03-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse risultare preclusivo ai suddetti scopi (cfr. all. 2 al ricorso), essendo all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del d.m. n. 76 del 2012.

Contenuto sentenza

N. 03341/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03067/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3067 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] De Palma, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De Palma, con domicilio eletto presso lo studio di Giovanni [#OMISSIS#] in Roma, via A. Mordini, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/B1 “medicina interna”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti,
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. De Palma e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] De Palma, Professore associato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/B1 “medicina interna”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 9, 10 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era stato commesso un errore nel calcolo delle “mediane”; che in ogni caso il giudizio non poteva essere unicamente fondato sul mancato superamento di due di dette mediane su tre, trattandosi di valori puramente numerici e dovendo invece prevalere la valutazione di merito della Commissione.
Veniva inoltre richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, in particolare per perdita di chance.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.2118 del 2014 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con successiva ordinanza n.4467 del 2017 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare, ex art.55, comma 10 c.p.a., ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
Con memoria il ricorrente riferiva in fatto di aver conseguito l’abilitazione in esame nella tornata 2016, ribadiva i propri assunti nel merito, riaffermava la pretesa risarcitoria, quantificando il danno colle differenze retributive intercorrenti tra i trattamenti dei Professori di I e II fascia.
Con altra memoria il Soggetto pubblico deduceva l’infondatezza del gravame.
Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse risultare preclusivo ai suddetti scopi (cfr. all.2 al ricorso), essendo all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.9668 e n.8155 del 2016).
L’Amministrazione non dovrà procedere ad un riesame del predetto giudizio, avendo l’interessato conseguito l’idoneità all’abilitazione nella successiva tornata del 2016 (cfr. deposito del 16 ottobre 2017 del ricorrente).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Va invece respinta, per l’insussistenza del danno dedotto, la pretesa risarcitoria, tenuto conto da un lato che non risulta agevolmente apprezzabile la perdita di chance subordinata ad una valutazione tipicamente tecnico-discrezionale, quale quella sull’idoneità all’abilitazione, e dall’altro che, trattandosi appunto di abilitazione, non sarebbe comunque discesa in via automatica dalla stessa l’attribuzione della relativa cattedra, da assegnarsi solo previo superamento di apposito concorso (cfr. TAR Lazio, III, nn.3650, 6431, 10384 del 2017).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.3067/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 23/03/2018