Inamissibilità del ricorso per carenza dei presupposti per ricorso collettivo
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 ottobre 2018, n. 10272
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso - ricorso collettivo
N. 10272/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14336/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14336 del 2016, proposto da:
Aquaro Aquaro, Argelli Benedetta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Beretta [#OMISSIS#], Bonazza Viola, Comisso [#OMISSIS#], Capalbo [#OMISSIS#], Del Fosco Nello, Fanello Bianca, [#OMISSIS#] Sara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lazzeri Margherita, Nugnes [#OMISSIS#], Papa [#OMISSIS#], Papotto [#OMISSIS#], Petrelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rapella [#OMISSIS#], Savarino [#OMISSIS#], Scamporrino [#OMISSIS#], Scarpa Gloria, Zoppi Chiara, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Cineca Consorzio Interuniversitario, Universita’ degli Studi di Catania, Università degli Studi [#OMISSIS#] D’Annunzio Chieti e Pescara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Padova in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, come da procura in atti, domiciliato presso Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosset [#OMISSIS#], Cia Michelle, [#OMISSIS#] Scelzi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
diniego ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2016/2017- risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. C. Pellegrini [#OMISSIS#], per l’Università degli Studi di Padova l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 29 novembre 2016 e depositato il successivo 15 di dicembre, i ricorrenti in epigrafe, premesso di avere partecipato con esito negativo alle prove di ammissione per essere immatricolati nell’anno accademico 20162017 al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso svariati Atenei Italiani (avendo riportato punteggi che variano da 55,8 a 67,7), hanno impugnato gli atti di indizione di tale procedura e il relativo esito, chiedendone l’annullamento previa ammissione con riserva ai corsi in sede cautelare.
2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016 e del DM 312/2016; eccesso di potere; illogicità; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio; contraddittorietà ed illogicità.
I quiz sottoposti ai candidati, confezionati da una ditta privata e validati da una commissione nazionale nominata dal MIUR, non recherebbero quesiti totalmente inediti in quanto alcuni di essi sarebbero stati copiati da altri tests già pubblicati, il che avrebbe, oltre a non essere in linea con le disposizioni ministeriali, avrebbe leso la par condicio tra i candidati in quanto avrebbe agevolato coloro che si erano preparati su testi già pubblicati che contenevano quesiti poi oggetto della selezione di che trattasi.
2) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016 e del DM 312/2016; violazione del principio di segretezza della prova; violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere arbitrarietà, irrazionalità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
Nell’ambito delle modalità di espletamento della procedura di che trattasi, continua ad essere presente il codice alfanumerico sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica del candidato, il che consentirebbe di identificare il candidato che ha svolto la prova.
Peraltro, in conformità a quanto previsto nelle linee guida del 2016, la commissione ha avuto la disponibilità, per un determinato lasso di tempo, dei moduli risposta recanti il predetto codice alfanumerico e quindi astrattamente riferibili ai candidati.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016 e del DM 312/2016 e dei bandi delle Università; violazione del principio di paternità della prova del concorso; violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere arbitrarietà, irrazionalità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
La scheda anagrafica, da disposizioni, non sarebbe stata compilata alla presenza dei commissari e, pertanto, non si può escludere che possano essere stati inseriti quelli di un altro candidato.
Tale modalità non escluderebbe, infatti, che un candidato possa essersi fatto accompagnare da un altro più preparato che avrebbe potuto sostenere la prova sostituendosi al primo.
Peraltro, il codice alfanumerico sarebbe facilmente memorizzabile in quanto, sebbene lungo nella sua estensione, è formato da numeri e lettere ricavabili a monte, conoscendo i dati della sede di svolgimento della prova.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della direttiva UE 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016 e del DM 312/2016; eccesso di potere; illogicità, violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio; eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi; contraddittorietà ed illogicità.
Secondo l’art. 2 del DM 546/2016, il candidato, nella soluzione dei quesiti somministrati durante la prova, avrebbe dovuto scartare le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
Da ciò deriverebbe che il criterio di selezione non sarebbe finalizzato a verificare l’attitudine del candidato ma privilegerebbe i profili utilitaristici e di opportunismo nella gestione dei tempi di risposta.
Ciò renderebbe illegittima la selezione in quanto alcuni quesiti (in particolare, i nn. 33 e 49) recherebbero risposte errate o, comunque, dubbie, con ciò privilegiando non la preparazione del candidato ma gli atteggiamenti sopra indicati.
A ciò si aggiunga il fatto che non era previsto che il foglio risposte fosse posto in una busta chiusa e collocato in un’urna sigillata; ciò costituisce un’ulteriore carenza che potrebbe inficiare il principio di anonimato.
Peraltro, in alcune Università, era la stessa commissione a provvedere all’inserimento del foglio risposte e delle schede anagrafiche nei rispettivi contenitori; in altri casi, le etichette recanti il codice alfanumerico sono state apposte alla presenza della commissione.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del DM 546/2016 e dei bandi delle Università; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; violazione del principio dell’affidamento; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
La scelta dell’amministrazione resistente di “sterilizzare” l’impatto delle risposte fornite dai candidati al quesito n. 16 sarebbe illegittima, anche perché non sarebbe chiara la motivazione che ha portato a tale decisione.
La risposta esatta sarebbe stata la D), e sarebbe irragionevole porre sullo stesso piano i candidati che hanno risposto correttamente al quesito rispetto a quelli che, invece, hanno dato una risposta errata.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 6-ter del Dlgs n. 502/1992; violazione e falsa applicazione dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016; eccesso di potere; illogicità, violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio; eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi; contraddittorietà ed illogicità.
A fronte di un’offerta formativa delle Università pari a circa 10.000 studenti e di un accordo Stato-Regioni che ha individuato il contingente da bandire in 9937 posti, il Ministero resistente, di concerto con il Ministero della Salute, ha messo a concorso un contingente complessivo di 9224 posti.
Ciò non terrebbe in alcun conto il reale fabbisogno di personale medico che, peraltro, risulterebbe ancorato alle esigenze interne senza alcun riferimento al mercato europeo.
Ora, oltre al fatto che i dati acquisiti anche da parte delle Regioni non sarebbero affidabili, siffatta determinazione numerica si scontrerebbe con il diritto allo studio che è riconosciuto dalla Costituzione tanto che, nella ponderazione dei presupposti dall’art. 3 della legge n. 264 del 1999, il fabbisogno deve essere inteso come un parametro subordinato a quello principale riguardante l’offerta formativa potenziale degli Atenei.
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della direttiva UE 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016; eccesso di potere; illogicità, sviamento per carente od insufficiente motivazione; violazione del giusto procedimento.
Sarebbe illegittima la previsione secondo cui i posti residui riservati ai cittadini extracomunitari non possano essere attribuiti ai “comunitari”.
Anzitutto, sarebbe illegittima la riserva a favore dei cittadini extracomunitari in quanto non è prevista da alcuna norma se non dall’art. 46 del dpr n. 394/1999 che però non fa alcun accenno al concetto di “riserva”.
In ogni caso, i posti residui andrebbero comunque redistribuiti, come peraltro in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, in ragione della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.
Peraltro, tali posti residui andrebbero assegnati a chi ha proposto impugnativa avverso l’atto che non consente la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti di che trattasi ovvero a coloro che hanno mostrato interesse a dolersi di tale previsione.
Altresì illegittima sarebbe la previsione contenuta nell’art. 10, comma 9, del DM n. 546/2016 che regola la chiusura della graduatorie nonostante siano ancora disponibili posti per l’immatricolazione di studenti.
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del DM n. 546/2016 e dei bandi dell’Università; violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
La procedura selettiva di che trattasi sarebbe stata, altresì, caratterizzata da gravi situazioni nella gestione informatica della graduatoria che hanno reso incerta la correttezza delle operazioni di scorrimento della graduatoria.
Non vi sarebbe certezza di una serie di dati (come le rinunce per mancata dichiarazione o contemporanea immatricolazione in diversi corsi di laurea) che, pertanto, non consentono di avere contezza della correttezza delle predette operazioni di scorrimento della graduatoria.
3. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
4. – Con ordinanza n. 4742017 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti nel gravame introduttivo; essa è poi stata accolta in appello, ed a ciò è conseguita l’immatricolazione con riserva di taluni ricorrenti in vari Atenei, mentre altri non hanno ottenuto tale beneficio, non avendo confermato il proprio interesse all’iscrizione nei modi previsti dal bando della selezione.
5. – Con ordinanza presidenziale n. 9722018 i ricorrenti sono stati autorizzati ad integrare per pubblici proclami il contraddittorio verso tutti i controinteressati nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dal primo adempimento.
L’ordinanza è stata comunicata l’8 marzo 2018 e la pubblicazione (come da attestazione depositata dai ricorrenti) è stata effettuata il 27 marzo 2018; il relativo deposito data 6 aprile 2018.
7. – In vista della pubblica udienza del 26 settembre 2018 i ricorrenti hanno depositato una memoria nella quale hanno insistito per l’improcedibilità del gravame (in ragione dell’asserito radicamento della posizione di immatricolati di alcuni di essi, che sarebbe dovuta all’avvenuto superamento di esami) o per il suo accoglimento.
8. – Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
9. – Non può essere accolta la deduzione di improcedibilità sopravvenuta avanzata dai ricorrenti, in quanto la documentazione versata in atti dal MIUR in vista della pubblica udienza attesta che quelli tra i ricorrenti che sono stati immatricolati (e dunque non sono decaduti), lo sono stati con espressa riserva di annullamento all’esito del giudizio dai singoli Atenei per cui hanno proposta istanza prioritaria.
10.- Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le censure prospettate, infatti, sono già state oggetto, per la medesima tornata concorsuale, di pronunce di rigetto di questo Tribunale, con puntuale disamina delle medesime argomentazioni difensive sopra sintetizzate: si richiamano come precedenti conformi, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 74 c.p.a., TAR Lazio, Roma, sez. III, nn. 10130/17 del 4 ottobre 2017, 10065/17 del 5 ottobre 2017 e 10129 del 9 ottobre 2017. Per quanto riguarda, in particolare, la “neutralizzazione” del quesito n. 16, su cui si era formato un indirizzo cautelare di contrasto in sede di appello, le argomentazioni successivamente fornite dall’Amministrazione, come recepite, in particolare, nelle citate sentenze nn. 10065/17 e 10129/17 – dalle cui motivazioni il Collegio non intende discostarsi – sono alla base di un mutato orientamento dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 663/18 del 13 febbraio 2018).
Assorbente rispetto alla stessa infondatezza di molte censure, in ogni caso, è l’inammissibilità del gravame, tenuto conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
E’ di tutta evidenza che la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, sia potenzialmente conflittuale, in primo luogo per l’impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza”, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria.
Le uniche censure unificanti, in rapporto alle diverse posizioni dei singoli, appaiono in effetti quelle caducatorie dell’intera procedura, tali da assicurare a tutti nuove chances nella ripetizione della prova, ma contraddittorie rispetto alle richieste di immatricolazione con riserva e definitivamente fonte di conflitto di interessi in presenza di immatricolazioni già avvenute, anche per scorrimento della graduatoria in base al punteggio riportato (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre, per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti – che appaiono mediamente alti – di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione sia realmente o possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato.
Quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato – nei termini precisati in motivazione – il ricorso in epigrafe; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 23/10/2018