È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso nel caso in cui il ricorrente non possa trarre alcuna utilità dal suo eventuale accoglimento (come nel caso di specie, ove l’atto impugnato dal ricorrente, consistente in un diniego di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, è già stato sostituito da un successivo provvedimento di diniego dell’Università, non impugnato con motivi aggiunti e già divenuto inoppugnabile).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 7033
Iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia-sopravvenuta carenza di interesse
N. 07033/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05810/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Lardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Campanelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], n. 3;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari
– del provvedimento, prot. n. 87334 datato 14 marzo 2019 e notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto «Richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia [#OMISSIS#] Lardo», con il quale l’Università degli Studi di Salerno ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;
– del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 1 aprile 2008, Rep. n. 1043, da ultimo modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954;
– Regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, adottato dell’Università degli Studi di Salerno con D.R. 1 agosto 2018, REP. 6472;
– dei Regolamenti degli Ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell’università degli Studi di Salerno;
– del Regolamento trasferimenti/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall’Università degli Studi di Salerno;
– del bando di trasferimento/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall’Università degli Studi di Salerno con D.R. Rep. n. 5191/2018 prot. n. 152587 del 27 giugno 2018;
– della graduatoria dei trasferimenti in ingresso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia – classe delle lauree lm/41 di cui al bando pubblicato con d.r. n. 5191/2019 – prot n. 152587 del 27/06/2018 e la parziale rettifica della stessa pubblicata il 14 dicembre 2018;
– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2018/2019 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020 come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 10 maggio 2019 e depositato il 17 maggio 2019, parte ricorrente contestava il diniego di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università indicata in epigrafe;
Considerato che, con ordinanza cautelare n. 4964 del 19 luglio 2019, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare disponendo il riesame, ad opera dell’Ateneo in epigrafe, della domanda di iscrizione di parte ricorrente alla luce degli esami svolti dalla stessa ricorrente nel diverso corso universitario (di odontoiatria e protesi dentaria), della loro riconoscibilità all’interno del corso di interesse e dei crediti formativi posseduti, ferma restando la verifica in merito alla disponibilità di posti nell’ambito del corso universitario di interesse per l’anno accademico individuato dalla medesima Università;
Considerato che l’Università, in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare, provvedeva al riesame della posizione della ricorrente come da verbale del 5 settembre 2019, depositato in atti il 19 settembre 2019, sulla base della documentazione acquisita relativamente alla pregressa carriera della ricorrente stessa e nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di interesse, concludendo per il mancato accoglimento dell’istanza di parte ricorrente – riconosciuta idonea all’iscrizione al secondo anno ovvero al terzo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia – attesa la carenza di posti disponibili per gli anni di corso in considerazione;
Rilevato che parte ricorrente non ha impugnato, con motivi aggiunti, tale successivo provvedimento di diniego all’esito della rinnovata istruttoria e valutazione ad opera dell’Università;
Ritenuto che parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso, considerato che l’atto impugnato deve intendersi sostituito dal successivo provvedimento (di diniego) – divenuto inoppugnabile – in quanto non meramente confermativo ma costituendo (nuova) espressione di attività amministrativa (al riguardo, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 27 luglio 2015, n. 10245);
Ritenuto il ricorso, quindi, palesemente improcedibile ex art. 35 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Chiara [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/06/2020