L’art. 2, comma 1, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato d.m. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2015, n. 10209
Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento
N. 10209/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13346/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13346 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mariano [#OMISSIS#] PATERNOSTER, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni [#OMISSIS#] Paternoster e [#OMISSIS#] Violetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Buccico in Roma, Via E. Q. Visconti, 20;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
– del D.M. n. 526/14 avente ad oggetto “costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM“;
– della graduatoria nazionale provvisoria pubblicata in data 6 ottobre 2014;
– di ogni altro atto connesso;
B) con i motivi aggiunti depositati in data 20 gennaio 2015:
– della graduatoria nazionale definitiva pubblicata in data 31 ottobre 2014;
– della comunicazione del MIUR del 31 ottobre 2014;
– di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
– l’atto con cui è stato disposto il mancato inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie, pubblicate in via provvisoria in data 6 ottobre 2014;
– il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 526 del 30 giugno 2014 (adottato in esecuzione dell’art. 19, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2013, convertito in legge n. 128 del 2013) con cui sono stati definiti i criteri per l’inserimento nelle graduatorie nazionali definitive relative all’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto ministeriale prevede che: “1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello”.
In sintesi, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’art. 2 del decreto ministeriale impugnato per violazione dell’art. 19, comma 2, del citato decreto legge n. 104 del 2013 nella parte in cui ha inserito, tra i requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria dei docenti impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lo svolgimento di tre anni di insegnamento (per un minimo 125 ore all’anno) nei soli corsi accademici di primo o secondo livello e non anche in quelli c.d. pre-accademici (che, invece, sono quelli in cui il ricorrente ha svolto in passato attività di insegnamento).
Il ricorrente ha, poi, proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva, pubblicata in data 31 ottobre 2014, censurando, sulla base delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento di esclusione laddove si afferma che “non avrebbe prestato alcun servizio nella materia per la quale aveva presentato domanda” (ovvero “Teoria ritmica e percezione musicale” e Teoria, solfeggio e dettato musicale”).
Con ordinanza n. 647/2015, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio che parte ricorrente ha adempiuto come risulta dagli atti depositati in giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2015, la causa, dopo la discussione di parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati.
Ed invero, le predette impugnative, sebbene composte da più censure, si incentrano tutte sull’unica questione di fondo riguardante il mancato inserimento nel D.M. n. 526/2014, tra i requisiti di ammissione alla procedura di che trattasi, delle docenze svolte nell’ambito dei c.d. corsi pre-accademici.
La Sezione ha affrontato la questione in più occasioni (vgs, per tutte, TAR Lazio, sez. III, nn. 6279, 6282, 6285, 8497 e 8501 del 2015) affermando, in particolare, quanto segue ovvero che “ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; che del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all’art.2, comma 1, è prevista la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; … Ne discende da un lato che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa…”.
Il Collegio, non avendo motivi per discostarsi da quanto affermato nelle predette decisioni, ritiene quindi che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo (CPA), una sentenza in forma semplificata, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nei precedenti sopra richiamati (ovvero TAR Lazio, sez. Terza, nn. 6279, 6282, 6285, 8497 e 8501/2015).
3. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti e le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)