TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 novembre 2015, n. 13249

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Giurisdizione

Data Documento: 2015-11-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo. 

Contenuto sentenza

N. 13249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 16648/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16648 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] come da procura in calce al ricorso, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Nerbano, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto di approvazione della graduatoria nazionale definitiva per il personale docente AFAM
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca – Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso spedito per notifica il 17 dicembre 2014 e depositato il successivo giorno 30, la docente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, i decreti direttoriali MIUR di approvazione delle Graduatorie nazionali del personale AFAM recanti i numeri 3373 del 23 ottobre 2014 e 4137 del 23 novembre 2014, relativi alle procedure indette con decreto del Ministro per l’Istruzione, Università e ricerca n. 526 del 30 giugno 2014.
II. Avverso detti provvedimenti, che la vedono collocata in ottava posizione della graduatoria di “Storia dello spettacolo” con punti 21,60, la ricorrente insorge per la violazione dell’art. 9 lettera B punto 6 del citato DM n. 5262014 (I motivo) e la violazione dell’art. 97 Cost. (II motivo), lamentando la mancata considerazione a su danno di due titoli di specializzazione vantati, che, a suo dire, le sarebbe costata la mancata attribuzione di ulteriori due punti per ciascuna specializzazione non conteggiata; di guisa che ella avrebbe dovuto conseguire 25,60 punti complessivi.
III. –Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
IV. – Sul ricorso in esame deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Al riguardo si deve evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR (per tutte, sentenze della Sezione III bis nn. 4464 del 23 marzo 2015, 3418 del 2 marzo 2015 e 6118 del 28 aprile 2015), che si allinea a quella della Corte regolatrice e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 112011, gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda le AFAM, per non riguardare procedure di tipo concorsuale, possono essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo solo quando abbiano contenuto generale; diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
Invero secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, “Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata – come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 – nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”.
La medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 1652001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando, la procedura di valutazione, l’ approvazione finale della graduatoria dei vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
V. – Ne discende che il Giudice Amministrativo è carente di giurisdizione sulla presente controversia, che verte esclusivamente sulla –asseritamente- errata attribuzione di punteggio alla ricorrente.
Sussiste infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa andrà riassunta nel perentorio termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve le eventuali preclusioni e decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.).
VI. –Le spese possono essere compensate, attesa la natura della controversia relativa a posti a tempo determinato nel pubblico impiego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)