N. 11393/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15158/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15158 del 2014, proposto da:
Donini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli, 13, come da procura a margine del ricorso;
contro
Universita’ degli Studi Link Campus University in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa [#OMISSIS#], 2, come da procura in atti;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Matera [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Franco [#OMISSIS#] Scoca, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello, 55, come da procura in atti;
Faella [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa riportata nella procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 – diritto comparato – settore disciplinare IUS/02 (diritto privato comparato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Link Campus University, di [#OMISSIS#] Matera e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. – Con ricorso spedito per notifica il 14 novembre 2014 e notificato nei giorni 18, 19 e 24 novembre successivi, depositato il 3 dicembre 2014, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Donini ha chiesto l’annullamento -previa sospensione cautelare- dgli atti che hanno determinato l’esito della procedura selettiva per in conferimento di un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12E2 (Diritto comparato) – settore disciplinare IUS2 (Diritto privato comparato) in detta dall’Università Link Campus University, indetta con decreto del Presidente dell’Ateneo del 14 giugno 2014 n. 305.
A seguito dell’approvazione dei risultati della procedura, avvenuta il 18 settembre 2014, la ricorente si è piazzata terza nella graduatoria definitiva di merito, mentre primo e secondo si sono classificati, rispettivamente, i controinteressati avv. [#OMISSIS#] Matera ed avv. [#OMISSIS#] Faella.
II. – Premesso di vantare un curriculum accademico di rilievo, perché in possesso del titolo di ricercatore confermato sin dall’anno 2009 ed autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, comprese due monografie, la dottoressa Donini svolge contro l’esito della procedura i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell’art. 18 della L. n. 2402010 e dell’art. 4 ultimo comma del Regolamento per il reclutamento dei professori dell’Ateneo resistente, nonché dell’art. 2 ultimo comma del bando della selezione: i candidati classificatisi al primo ed al secondo posto della graduatoria di merito avrebbero dovuto essere esclusi dal concorso. In particolare, il vincitore, avv. [#OMISSIS#] Matera, sarebbe parente di una docente dell’Ateneo resistente, professoressa Zambrano, la quale è coniugata con il fratello del padre del candidato; sussisterebbero, poi, altre condizioni ambientali di favore per l’avv. Matera, in quanto questi svolge attività di docenza, come la professoressa Zambrano, presso l’Ateneo resistente; candidato e docente, poi, sarebbero entrambi originari di Salerno e strutturati nell’Università della città campana, provenienza comune anche alla presidente della medesima Commissione, professoressa Autorino; le due docenti, inoltre, farebbero parte della Scuola Dottorale dell’Università di Salerno e sarebbero coautrici di pubblicazioni; e come coautori di altre opere sarebbero la professoressa Zambrano e l’avv. Matera; la professoressa Zambrano sarebbe, ancora, componente del Comitato Ordinatore dell’Univesità Link campus, organo che ha scelto i commissari del concorso, e di cui farebbe parte lo stesso vincitore; e la stessa docente sarebbe stata, fino a giugno 2014, componente del Consiglio di amministrazione. Tanto costituirebbe violazione dell’art. 18 della L. n. 2402010, che vieta la partecipazione ai concorsi per la chiamata di professori universitari coloro che sono parenti o affini, fino al quarto grado compreso, con un docente del dipartimento o alla struttura che ha effettuato la chiamata, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, nonché violazione del principio di par condicio. Inoltre, l’avv. Matera sarebbe presidente della Scuola di Ateneo e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione che fa capo all’Università resistente.
2) Violazione dell’art. 18 della L. n. 2402010: quanto alla asseritamente illegittima partecipazione del candidato Faella, secondo classificato, la ricorrente deduce che questi non avrebbe abilitazione alcuna ad insegnare diritto privato comparato, essendo in possesso di abilitazione in altro settore concorsuale, ovvero 12E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari, così che la sua ammissione al concorso violerebbe l’art. 18 comma I della “legge [#OMISSIS#]”, che ammette la partecipazione di soli studiosi in possesso di abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Nei medesimi vizi incorrerebbero l’art. 4 comma I lettera a) del Regolamento d’Ateneo e l’art. 2 lettera a) del bando di concorso, che estendono la partecipazione anche agli studiosi abilitati in uno dei settori appartenenti al macrosettore di riferimento.
3) In via subordinata, violazione degli articoli 18 della L. n. 2402010, del DM n. 762012, dell’art. 6 del regolamento d’Ateneo e dell’art. 4 del bando, eccesso di potere sotto svariati profili ed illegittimità dell’art. 4 del bando: la commissione non avrebbe effettuato la prescritta ponderazione dei criteri e dei parametri di giudizio.
4) Ancora in via subordinata, violazione dell’art. 18 della L. n. 2402010 ed eccesso di potere, vizi che inficerebbero sia i giudizi individuali espressi sulla candidata dai commissari Autorino, Carbone e Saporito, che quello collegiale, essendo stato pretermesso il dato che già nel 2011, prima dell’entrata a regime del sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, la ricorrente era stata riconosciuta idonea alla chiamata in seconda fascia; inoltre, i giudizi in questione avrebbero travisato il contenuto stesso del percorso di ricerca della dottoressa Donini, e sarebbero, inoltre, contraddittori.
5) Violazione dell’art. 18 L. 2402010, del DM n. 762012 e degli articoli 1 e 3 L. 2411990, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, che risalterebbero dalla comparazione tra i giudizi riservati alla ricorrente e quelli assegnati ai due candidati che la precedono in graduatoria, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto nel debito conto la formazione civilistica (e non comparatistica) dei controinteressati.
III. – Sulla scorta di tali censure la ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento dell’ammissione al concorso dei controinteressati, ed in subordine l’annullamento dell’intera procedura, previa sospensione cautelare.
IV. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, sia l’Università Link Campus che il MIUR, che, ancora, l’avv. Matera.
Non si è invece costituito il controinterssato avv. Faella, sebbene ritualmente intimato.
V. -Con ordinanza n. 1772015 depositata il 15 gennaio 2015 il Collegio ha ritenuto che le ragioni cautelari esposte nel ricorso potessero trovare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma X c.p.a., alla data del 6 maggio 2015.
VI. – In vista della trattazione del merito le parti private costituite e l’Ateneo hanno depositato le memorie di [#OMISSIS#], mentre non ha depositato memorie il MIUR.
In particolare, la difesa del controinteressato Matera ha eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse dei motivi tendenti all’esclusione dei primi due graduati, da cui la ricorrente non potrebbe trarre -in tesi- vantaggio alcuno; nonché l’infondatezza nel merito dell’intera impugnazione.
Anche la Università resistente ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
La ricorrente ha prodotto memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
I. – Viene all’esame del Collegio il ricorso con cui la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Donini contesta l’esito della procedura selettiva indetta nel 2014 dall’Università Link Campus University per il reclutamento di un docente di seconda fascia nel settore concorsuale 12E2 – Diritto comparato – Settore scientifico disciplinare IUS2 – Diritto privato comparato.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento dell’ammissione al concorso dei candidati classificatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria, ed in subordine l’annullamento dell’intera procedura.
II. – In via preliminare deve esse delibata l’eccezione di inammissibilità dei primi due motivi, posti a base della domanda di annullamento svolta in via principale dalla ricorrente, terza in graduatoria, che assume l’illegittima ammissione al concorso dell’avv. Matera, primo classificato, e dell’avv. Faella, secondo graduato.
A sostegno di tale eccezione di [#OMISSIS#] il controinteressato Matera assume che, nelle procedure di valutazione comparativa per il conseguimento della docenza universitaria, l’esclusione di un candidato positivamente valutato non inficia il giudizio negativo sugli altri.
L’eccezione è infondata, atteso che -come risulta dalle conclusioni svolte dalla dottoressa Donini- la domanda di annullamento dell’ammissione dei primi due candidati in graduatoria non tende affatto, (né potrebbe, per logica, tendere) ad una più positiva rivalutazione di merito dei giudizi conseguiti dalla stessa ricorrente, quanto, piuttosto, al conseguimento del primo posto in graduatoria: risultato pratico cui certamente la ricorrente, classificatasi terza, accederebbe in caso di estromissione dal concorso dei primi due graduati.
Ed è proprio in vista di tale risultato, immediatamente satisfattivo del suo interesse a conseguire il bene della vita conteso, che, almeno in via principale, la ricorrente non ha chiesto la caducazione dell’intera procedura, bensì della sola fase di ammissione dei suoi competitori meglio piazzatisi in graduatoria.
I motivi primo e secondo sono, pertanto, assistiti dal necessario interesse processuale, e possono essere delibati nel merito.
III. – Il primo motivo, con cui la ricorrente contesta l’ammissione al concorso del primo classificato avv. Matera, è fondato, e va accolto.
Al riguardo risulta dirimente ed assorbente sui restanti profili di doglianza contenuti nel motivo, la censura con cui la dottoressa Donini pone l’accento sulla circostanza -documentata in atti e non contestata dai resistenti- dell’affinità di terzo grado esistente fra il controinteressato ed una docente dell’Università Link Campus, professoressa Zambrano, che è coniugata con il fratello del padre dell’avv. [#OMISSIS#] Matera, e dunque zia del candidato vincitore: sicchè, a norma degli articoli 75, 76 e 78 del codice civile, fra il candidato vincitore e la detta professoressa sussiste affinità in linea collaterale di terzo grado.
Nel caso di specie, pertanto, si verte nella circostanza disciplinata dall’art. 18 comma I lettera b) dell’art. 18 della “legge [#OMISSIS#]”, a tenore dl quale “In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita’, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.”
Non può essere condivisa l’eccezione formulata, sul punto, dalla difesa dei resistenti, secondo la quale tale disposizione non si applicherebbe ai docenti a contratto delle Università, i quali non avrebbero che “poteri” “strettamente legati alla docenza del corso per il quale viene stipulato il contratto di docenza e limitatamente al periodo di vigenza del contratto (annuale)”, poiché essi – a differenza dei professori c.d. strutturati- non partecipano alle determinazioni degli organi accademici o di dipartimento.
E’ infatti del tutto evidente che il valore tutelato dalla norma in questione, ovvero quello -costituzionalmente garantito- dell’imparzialità della azione amministrativa, ha ragione di essere posto al riparo non solo nel caso, richiamato dall’eccezione in esame, in cui -per ipotesi- un docente “strutturato” intenda esercitare indebitamente i propri “poteri” per favorire un parente o un affine attraverso la propria partecipazione ai processi decisionali degli organi permanenti dell’Ateneo; ma anche in tutti i casi in cui la presenza -comunque- qualificata del primo nel medesimo Ateneo, per il solo fatto dell’esistenza del vincolo di affinità o parentela con un candidato al posto di professore, è, in assoluto, suscettibile di fare apparire (se non di fare essere) parziale l’operato dell’Amministrazione.
E’ opportuno sottolineare che la necessità di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’inciso contenuto nell’art. 18 è stata affermata anche dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, sez. VI , 4 marzo 2013 n. 1270), il quale ha esteso l’ambito di applicabilità della norma anche al rapporto di coniugio, testualmente non menzionato dal legislatore del 2010, ma evidentemente da intendersi ricompreso nell’ambito applicativo della disposizione, perchè si verte in un caso in cui lex minus dixit quam voluit.; salvo volere istituzionalizzare -sono parole della sentenza d’appello citata- la pratica del c.d. familismo universitario.
Per la stessa ragione -la prevalenza del principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, che deve condurre ad una interpretazione lata e non meramente formale della norma- non ha rilievo l’eventuale cessazione dell’incarico della professoressa Zambrano alla data del 18 luglio 2014, giorno in cui il candidato Matera ha presentato la propria domanda di partecipazione alla selezione.
Tale circostanza di fatto risulta, innanzitutto, smentita dalla produzione documentale (doc. 28) di parte ricorrente, da cui emerge che il 22 settembre 2014 la professoressa Zambrano avrebbe dovuto tenere una sessione di esami di Diritto privato nell’Ateneo resistente.
Ad ogni modo, ciò che rileva in modo determinante nel senso della fondatezza della censura in esame è costituito dalla sussistenza del vincolo di affinità tra docente dell’Ateneo che indice la procedura e candidato, davanti alla quale il principio di imparzialità su ricordato è suscettibile di concreta lesione.
Il motivo con cui la dottoressa Donini contesta l’ammissione al concorso del candidato Matera è, in definitiva, fondato, e va accolto.
IV. – E’ invece infondato il secondo mezzo, con cui la dottoressa Donini censura l’ammissione alla procedura del secondo classificato avv. Faella, il quale non possiede l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale classificato, ai sensi del D.M. n. 3362011 e successive modificazioni, come 12E2 – Diritto comparato, bensì in altro settore concorsuale ricompreso nel medesimo macrosettore 12E, ossia per quello classificato 12E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari.
Sul punto è sufficiente osservare che -come obiettato dalle parti resistenti- la lettera dell’art. 18, comma I, lettera b) della L. n. 2402010 consente la partecipazione ai concorsi ivi richiamati di studiosi appartenenti al macrosettore (e non al solo settore concorsuale -sottoinsieme del macrosettore) cui si riferisce la cattedra a concorso.
Infatti, a seguito della novella di cui all’ art. 49, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, tale norma fa testuale riferimento alla possibile partecipazione “di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento”.
Tanto è sufficiente al rigetto della censura, poiché di fronte all’espressa estensione normativa alla partecipazione di tutti gli studiosi di un dato macrosettore devono recedere le diverse ipotesi ricostruttive, operate dalla ricorrente, basate sulla possibilità di partecipare, per uno stesso studioso, a procedure di abilitazione scientifica nazionale per diversi settori concorsuali.
Il riferimento della ricorrente è all’art. 2 comma VI del decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012 (per cui “Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale”), provvedimento che ha la limitata funzione di bando della prima tornata di abilitazione scientifica nazionale (anno 2012), e non può assurgere a norma di carattere generale, e tanto meno avere efficacia estesa ad un ambito diverso da quello della abilitazione scientifica nazionale.
Peraltro, la citata clausola di quel bando non risulta contraddire quanto previsto dall’art. 18 della legge di riferimento, in quanto, al contrario, consente di ritenere che i diversi settori concorsuali di un medesimo macrosettore, a seconda dell’attitudine e dei percorsi di ricerca dei singoli studiosi, non devono intendersi come monadi che esauriscono tutte le possibilità di studio dei candidati; al contrario, quella clausola ha l’evidente fine di consentire agli abilitandi (specie a quelli dagli interessi scientifici più variegati) la facoltà di neutralizzare l’effetto preclusivo (alla partecipazione ai concorsi) di un eventuale insuccesso nella procedura di abilitazione in un dato settore.
Il secondo mezzo, in conclusione, va respinto.
V. – Devono allora essere esaminati, secondo l’ordine proposto dalla ricorrente, le censure svolte in via subordinata dalla dottoressa Donini, volte alla caducazione dell’intera procedura.
Il terzo motivo, con cui la ricorrente si duole della mancata predeterminazione dei pesi di criteri e parametri da parte della Commissione, è fondato, e va accolto.
Assume rilevanza decisiva, in questo senso, la prescrizione della lex specialis della procedura costituita dall’art. 4 del relativo bando, che, per ciò che attiene alla valutazione della produzione scientifica dei candidati, richiama il decreto ministeriale n. 762012, che costituisce il regolamento recante criteri e parametri di giudizio nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale.
Detto decreto ministeriale, all’art. 3 comma III, dispone che le due categorie di elementi di giudizio (i criteri, di carattere qualitativo, ed i parametri, di carattere quantitativo) possano essere resi misurabili dalle Commissioni mediante una ponderazione equilibrata e motivata: ciò nel chiaro intento di rendere la valutazione quanto più possibile di carattere oggettivo.
Con il prefato richiamo del bando al D.M. n. 762012, di carattere generale e non riferito a specifiche disposizioni, dunque, l’Università resistente si è autovincolata a che la Commissione di valutazione, una volta insediatasi, osservasse tutte le disposizioni del decreto stesso, per quanto compatibili con il bando stesso (perché non derogate da quest’ultimo).
Solo questo può essere, sotto il profilo logico, il senso del richiamo al citato decreto ministeriale da parte dell’art. 4 del bando, in quanto l’Università non sarebbe stata tenuta a osservare norme regolamentari dettate per la diversa materia dell’abilitazione scientifica nazionale.
La necessità di attribuire una misurabilità ai criteri di valutazione comparativa della produzione scientifica dei candidati, dunque, discende direttamente da una prescrizione del bando; e risulta, per questo, cogente nella specifica procedura in esame, anche là dove non è invece obbligatoria nella diversa materia dell’abilitazione scientifica nazionale.
E’dunque riduttiva ed errata la lettura che di tale vincolo propongono, nelle loro memorie, le parti resistenti, quando affermano che il richiamo al decreto ministeriale n. 762012 da parte del bando riguarderebbe solo i criteri per la valutazione delle pubblicazioni.
Se così fosse, non avrebbe senso alcuno la espressa enunciazione, da parte dello stesso art. 4 del bando, dei tre criteri che ivi si possono leggere, perché anche per questa parte sarebbe bastato un mero richiamo al decreto ministeriale.
Si deve notare, al contrario, che l’art. 4 della lex specialis, pur enunciando nella sostanza (anche se non riproducendo letteralmente) taluni criteri presenti negli articoli 4 e 5 del D.M. n. 762012, non ha trasposto nel concorso in esame tutti i criteri previsti dal MIUR per l’abilitazione scientifica nazionale, in quanto ha omesso di assimilare quello legato alla collocazione editoriale delle opere presso editori o riviste che utilizzino il sistema di valutazione mediante la revisione tra pari: segno evidente che l’Ateneo, quando non ha inteso rimandare interamente al D.M. n. 762012, lo ha fatto ponendo regole parzialmente diverse da quelle previste per l’abilitazione scientifica nazionale.
L’Università si è vincolata, in definitiva, (pure) a che l’organo straordinario procedesse -quale operazione preliminare alla valutazione dei candidati- ad attribuire un determinato peso, in senso numerico, ai criteri di valutazione della produzione scientifica dei candidati, come prescrive l’art. 3 comma III del D.M. n. 762102; operazione che, però, l’organo di valutazione si è astenuto dal compiere, come risulta pacifico tra le parti e documentato da verbali in atti: si veda il verbale della seduta n. 1 del 28 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione si limita ad enunciare, ma non a ponderare, i criteri ed i parametri di cui all’art. 4 del bando.
La richiesta ponderazione non risulta effettuata neppure dalla lettura del verbale n. 2 del 16 settembre 2014, in cui si dà atto della avvenuta valutazione comparativa dei candidati secondo modalità e criteri indicati dal bando e si stila la graduatoria finale.
Ne seguono l’illegittimità della valutazione medesima ed il suo conseguente annullamento.
VI – La graduazione dei motivi effettuata dalla ricorrente esime il Collegio dall’esame delle restanti censure, peraltro recessive, sotto l’aspetto della logica priorità, rispetto a quelle accolte.
Il ricorso è dunque fondato nei sensi di cui alla presente motivazione, con il conseguente annullamento dei provvedimenti di ammissione alla procedura e di valutazione dei candidati che sono stati oggetto dei motivi che hanno trovato accoglimento.
VII. – Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e l’Ateneo che ha dato causa alla lite, mentre possono essere integralmente compensate fra le parti private e fra esse ed il MIUR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, nei medesimi limiti, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università Link Campus University al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila0) oltre IVA, CPA e contributo unificato; compensa le spese fra tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)