In materia di procedure concorsuali o di selezione del personale, l’accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti.
L’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (cfr. art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 8, d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352; art. 4, d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 2186
Abilitazione scientifica nazionale-Accesso ai documenti
N. 02186/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09213/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9213 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Napoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rulli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Passoni [#OMISSIS#], Berzi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giovanni, Greco [#OMISSIS#], Carniello [#OMISSIS#], Ursino [#OMISSIS#], Lanza [#OMISSIS#] Giovanni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giovanni, Candela [#OMISSIS#], Caporali [#OMISSIS#], Fraccarollo [#OMISSIS#], Sibilla [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via A. Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento 4 settembre 2013 prot. n. 0018290 con il quale il MIUR- Dipartimento dell’Università ha disposto il diniego di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura concorsuale indetta giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fasciasull’istanza in data 1 agosto 2013;
e per l’accertamento
a) del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento concorsuale indetto giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia sull’istanza in data 1 agosto 2013 ed in particolare ai seguenti documenti:
• verbale della seduta della Commissione del Settore 08Al del 22 gennaio 20 13;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 23 gennaio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 21 febbraio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 22 febbraio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 13 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 14 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 15 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 16 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 18 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 4 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 5 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 15 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 16 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 17 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 18 aprile 2013.
b)in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga non ancora conclusa la procedura concorsuale a causa della omessa pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, comunque del diritto dil’accesso alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 2, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti, tutti Professori e Ricercatori (art. 2 lett. a D.D. 222/2012) in servizio presso l’Università italiana hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 08/Al Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime di cui all’allegato 3 del detto decreto.
Asseriscono i ricorrenti:
a) di aver appreso che la commissione incaricata dell’espletamento della procedura relativa alla classe concorsuale cui gli stessi hanno partecipato ha concluso le proprie attività il 18 aprile 2013 data dell’ultima seduta della commissione medesima (come risultante dal sito internet);
b) che come confermato nella nota di diniego di accesso la commissione valutativa ha trasmesso i relativi atti al MIUR per la pubblicazione sul sito del Ministero (si ritiene che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 4 comma 7 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, ciò abbia fatto entro i successivi 15 giorni dalla data della conclusione delle operazioni di valutazione);
c) che il MIUR che, secondo le vigenti disposizioni normative ed il bando avrebbe dovuto limitarsi ad eseguire la semplice pubblicazione degli atti della procedura sul sito del Ministero, sino ad oggi avrebbe omesso la detta formalità destinata a notiziare gli interessati, e tra essi gli odierni ricorrenti, dell’esito della procedura.
d) che la omessa pubblicità-notizia è idonea a creare grave ed irreparabile pregiudizio agli odierni ricorrenti in quanto, ai sensi dell’art A comma 11 del bando concorsuale “Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore” ed il mancato conseguimento dell’abilitazione impedisce altresì, com’è ovvio, la partecipazione degli odierni ricorrenti anche all’imminente avvio delle procedure concorsuali ex artt. 18 e 24 della L. 24011 O riservate ai soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il corrispondente Settore e Fascia.
In relazione a quanto sopra esposto, i ricorrenti, vantando un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti della procedura, in data l agosto 2013 hanno inoltrato al Ministero resistente istanza di accesso agli atti della procedura valutativa nel settore concorsuale 08/ A l in data 18 aprile 2013, motivando la propria richiesta con la necessità di assumere, senza alcun indugio, le proprie valutazioni in merito alla presentazione della propria domanda di partecipazione alla nuova procedura per il conseguimento dell’abilitazione in altri settori concorsuali (che non risulterebbero preclusi ai ricorrenti per l’ipotesi di non ammissione alla prima procedura) a seguito della pubblicazione del nuovo bando 2013.
In particolare con la predetta istanza i ricorrenti chiedevano:
a) l’ accesso ai seguenti documenti amministrativi relativi al procedimento concorsuale indetto giusta decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia:
• verbale della seduta della Commissione del Settore 08Al del 22 gennaio 20 13;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 23 gennaio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 21 febbraio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 22 febbraio 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 13 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 14 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 15 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 16 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 18 marzo 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 4 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A l del 5 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08Al del 15 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 16 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 17 aprile 2013;
• verbale della seduta della commissione del Settore 08A1 del 18 aprile 2013.
b)in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga non ancora conclusa la procedura concorsuale a causa della omessa pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, l’accesso alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.
Con provvedimento datato 4 settembre 2013 prot. n. 0018290, il Direttore Generale del MIUR – Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca, in riscontro alla suddetta istanza di accesso, ha disposto il diniego di accesso l’istanza di accesso in quanto ” la procedura in questione è ancora in corso” e che “l’’esigenza di conoscere i relativi atti possa essere adeguatamente soddisfatta al momento della conclusione della procedura anche al fine di assicurare l ‘interesse pubblico alla riservatezza ed al buon andamento delle operazioni concorsuali”, stante le “verifiche” in corso da parte del Ministero.
Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente., impugna il predetto diniego in data 4 settembre 2013 sull’istanza di accesso ai documenti presentata in data 1 agosto, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del1990.
Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per erroneità manifesta.
Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura e segnatamente dell’art. 4 commi 7 e 9 del D.D. 222 del20 luglio 2012.
Violazione dell’art.8 commi 7 e 9 del D.P.R. 222 del 14 settembre 2011 recante il regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ha ritenuto il Ministero di poter denegare l’astensione degli atti invocando la circostanza che la procedura sarebbe ancora in corso e presunte verifiche da parte del Ministero sugli atti delle commissioni per nulla previsti né dalla legge né dal bando.
L’atto impugnato si ponein aperta violazione dell’art. 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 costituente la lex specialis della procedura e con l’identica disposizione reca l’art. 8 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 recante regolamento della detta procedura .
Alla luce di tale normativa e di lex specialis, l’attribuzione dell’abilitazione competa esclusivamente alla commissione di valutazione (ai sensi dell’artA comma 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 e dell’art. 8 comma 4 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 “La commissione attribuisce l ‘abilitazione”) e che, trasmessi gli atti al Ministero, quest’ultimo debba provvedere alla sola pubblicazione sul proprio sito al fine di rendere noto agli interessati il conseguimento o meno del titolo abilitativo.
Tant’è che le sopra richiamate disposizioni, nel regolare la procedura, non prevedono alcuna successiva approvazione degli atti della procedura e/o verifica dei risultati della procedura da parte del Ministero.
In altri termini le decisioni assunte dalla commissione valutativa circa il conferimento dell’abilitazione costituiscono atti non sottoposti ad alcuna successiva verifica e dunque aventi il carattere della definitività.
Peraltro la mera pubblicazione degli atti sul sito del Ministero riveste la natura di mera pubblicità-notizia, per nulla integrativa dell’efficacia dell’atto e persino inidonea ad avere valore legale ai fini del dies a quo di riferimento per il decorso dei termini di impugnazione.
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto è palese l’illegittimità del diniego e/o differimento di accesso opposto dal Ministero resistente che non avrebbe dovuto e potuto denegare né rinviare l’istanza di accesso dei ricorrenti invocando la pendenza della procedura e pretese verifiche ancora in corso da parte del MIUR cui non è stato assegnato né dalla legge né dal bando un siffatto potere: conseguentemente non avrebbe potuto fondatamente invocarsi ex adverso alcuna ragione di tutela dell’ “interesse pubblico alla riservatezza ed al buon andamento delle operazioni concorsuali” che essendo state ormai concluse, non possono di certo essere in alcun modo “turbate” dall’ astensione dei relativi atti.
Ma v’è di più.
Anche a volersi ritenere, che la procedura de qua non sia ancora definitivamente conclusa, il Ministero resistente non avrebbe comunque potuto denegare ai ricorrenti l’accesso agli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi: ed invero alla luce della giurisprudenza e dottrina consolidata, è riconosciuto ai candidati delle procedure concorsuali il diritto all’accesso agli atti anche prima della conclusione delle stesse procedure sia pure limitatamente agli atti agli stessi esclusivamente riferibili.
2. Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 della L. 241/90 così come modificati dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
Da quanto precede deve giungersi alla conclusione che i documenti richiesti non rientrano in alcuna delle categorie sottraibili all’accesso e che pertanto l’amministrazione resistente non poteva opporre alcun rifiuto all’ accesso.
Né può negarsi che i ricorrenti vantino un interesse giuridicamente qualificato all’esercizio del diritto di accesso così come individuato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.
Orbene, alla luce della normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza consolidata non v’è chi non veda come nella fattispecie in esame gli enti resistenti non avrebbero potuto opporre alcuna legittima e giustificata motivazione alla richiesta formulata dai ricorrenti.
Nella fattispecie de qua l’istanza d’accesso è motivata in relazione ad un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 l. 241190 comma l lett. b) ossia alla posizione lavorativa ed alla carriera dei ricorrenti ingiustamente lesi dall’attività della p.a ..
Peraltro in materia di concorsi pubblici il diritto di accesso del concorrente è pieno, non limitato alla sola visione ma anche al rilascio di copia e non condizionato all’ assenso del controinteressato.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
DIRITTO
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato con specifico riferimento alla istanza di accesso nella subordinata di cui alla lettera b).
Ed invero relativamente alla richiesta integrale della documentazione indicata alla lettera a) delle premesse in fatto, la stessa deve disattendersi, in quanto, non è contestato che gli atti di cui si è chiesto l’accesso siano sottoposti a pubblicazione da parte del Ministero e fino a quando tale aspetto procedimentale non viene perfezionato il procedimento non può ritenersi concluso: e ciò a prescindere dalla natura giuridica di tale pubblicazione che ai fini dell’accesso rileva soltanto sotto l’aspetto della conclusione procedimentale, allo stato ancora in itinere. Nè in questa sede rileva il ritardo o meno della contestata mancata pubblicazione, prestando al riguardo diversi e specifici rimedi l’ordinamento contro l’inerzia dell’Amministrazione o contro eventuali vizi di competenza.
In ordine alla richiesta parziale della documentazione indicata alla lettera b) delle premesse in fatto, al riguardo, parte ricorrente esattamente afferma che nessun dubbio sussiste in ordine all’interesse ed alla legittimazione all’accesso ai sensi dell’art.25 della L. n.241/1990 agli atti di cui alla domanda indicata in epigrafe in quanto “ anche a volersi ritenere, che la procedura de qua non sia ancora definitivamente conclusa, il Ministero resistente non avrebbe comunque potuto denegare ai ricorrenti l’accesso agli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi: alla luce della giurisprudenza e dottrina consolidata che riconosce ai candidati delle procedure concorsuali il diritto all’accesso agli atti anche prima della conclusione delle stesse procedure sia pure limitatamente agli atti agli stessi esclusivamente riferibili.
Ed invero costituisce oramai orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’istanza di accesso non deve necessariamente attendere la chiusura della procedura concorsuale perché possa essere inoltrata all’ amministrazione procedente, purché abbia ad oggetto atti amministrativi attinenti ad una fase precedente già conclusa ed autonoma rispetto alla successiva. In tale situazione non si vede come … la conoscenza degli atti riferibili esclusivamente e personalmente a ciascuno di essi possa “impedire” o “gravemente ostacolare” o comunque “compromettere” l’attività della commissione, una volta che le operazioni si siano concluse e, come nella specie, sia in corso la successiva fase di pubblicazione degli atti correlati alla attribuzione dell’abilitazione da parte della commissione di valutazione (ai sensi dell’artA comma 4 del D.D. 222 del 20.07.2012 e dell’art. 8 comma 4 del D.p.r. 222 del 14 settembre 2011 “La commissione attribuisce l ‘abilitazione”) posto che, trasmessi gli atti al Ministero, a quest’ultimo compete la sola pubblicazione sul proprio sito al fine di rendere noto agli interessati il conseguimento o meno del titolo abilitativo.
Ed invero nel caso di procedure concorsuali o di selezione in materia di personale l’accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti.
Ne consegue pertanto che dove ritenersi precluso l’accesso a tutti i verbali ed atti della commissione, ma certamente lo stesso non può dirsi con riferimento ai soli atti riguardanti ciascuno degli odierni ricorrenti il cui accesso non poteva essere negato né rinviato.
Il diniego dell’Amministrazione nella complessiva vicenda appare improntato ad un ingiustificato ed ingiustificabile ostruzionismo limitatamente alla parte in cui ha negato l’accesso alla richiesta subordinata di cui alla suindicata lettera b) ed in alla documentazione riguardante direttamente la posizione di ciascuno ricorrente così agli estratti dei verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali di ciascuno dei richiedenti, come stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 secondo cui “fino a quando il procedimento non sia concluso, l ‘accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.
D’altra parte in linea di principio va considerato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e 4 d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39).
L’atteggiamento ostruzionistico dell’Amministrazione non pare dunque avere alcuna reale giustificazione sussistendo chiaramente una posizione giuridica dei ricorrenti correlata ad atti che in ogni caso possono avere incidenza nell’ambito della loro posizione giuridica..
Peraltro è stato anche chiarito che «l’accesso ai documenti amministrativi deve essere consentito a prescindere dall’utilità che il richiedente ne potrà trarre, cioè anche quando l’azione giudiziaria, già proposta, risulti palesemente infondata oppure quando il richiedente ha già fatto decorrere il termine decadenziale di impugnazione anche con riferimento all’eventuale proposizione di motivi aggiunti, in quanto il diritto all’accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi, e comunque risulta strumentale ad assicurare i’ imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa» (così, ad esempio, Tar Basilicata, Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 540).
Senza considerare, peraltro, che il Consiglio di Stato ha ribadito che «[è] pacifica in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale l’azione per l’accesso agli atti della pubblica amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione dell’azione per l’annullamento di un provvedimento amministrativo» (Cons. St., Sez. V,12 febbraio 2013, n. 793).
Tale sentenza si iscrive all’interno di un noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale «la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attributo il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una situazione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto» (Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n.511).
Peraltro nel caso di specie, l’interesse di parte ricorrente a conoscere il contenuto dei documenti richiesti, come evidenziato nell’istanza ostensiva, è stata compiutamente motivata proprio con specifico riferimento alla propria posizione giuridica legittimante l’accesso.
In tale direzione dunque essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione della documentazione richiesta.
Avendo l’Amministrazione costretto la ricorrente a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1000,00 (mille) .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della della Legge 21 luglio 2000 n. 205, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al’Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento dell’Università, l’ AFAM e per la Ricerca, di rilasciare ai ricorrenti copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui in parte motiva, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari e diritti del presente giudizio che sono liquidati omnicomprensivamente in € 1000,00 (mille) .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] Brandileone, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)