TAR Lazio, Roma, Sez. III,  25 gennaio 2019, n. 1007

Abilitazione scientifica nazionale-Ricorso collettivo-Illegittimità

Data Documento: 2019-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ pacifico in giurisprudenza – sia prima che dopo la codificazione del 2010, con d.lgs. n. 104, come successivamente modificato ed integrato (cfr. articoli 40 e seguenti) – che la proposizione di un ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale, secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Il ricorso collettivo è ammissibile, pertanto, solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, con riferimento ad atti che abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990; Id., 6 giugno 2017, n. 2700; Id.,16 maggio 2018, n. 2910; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9034; cfr. anche, per il principio, art. 120, comma 11 bis c.p.a.). Non possono, invece, essere oggetto del medesimo giudizio plurime posizioni individuali, ciascuna delle quali deve essere tutelata autonomamente: quanto sopra, sia per delimitare l’esatto perimetro di ciascun giudizio, sia anche per evitare facili violazioni fiscali, che si determinerebbero in caso di cumulo di azioni non connesse tra loro (cfr. in tal senso TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 1054).

Contenuto sentenza

N. 01007/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05055/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2017, proposto da: 
Bartocci [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri n. 11, come da procure in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministrop.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rapp.p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
– dei giudizi di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra”, espressi dalla Commissione giudicatrice nei confronti dei ricorrenti e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 28 marzo 2017;
– per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi dei ricorrenti, ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” (verbale n. 9 del 16.03.2017) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati, e quindi, dei giudizi di non abilitazione espressi nei confronti dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. Celotto e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame i due docenti in epigrafe impugnano il mancato riconoscimento in loro favore dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione. Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi può essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza. In particolare, per le funzioni di professore di prima fascia, l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 120 del 2016 richiede che la “piena maturità scientifica del candidato” sia “attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”.
2. – Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi era stata negata per il settore disciplinare 01/A2 – Geometria e Algebra – I^ fascia, ai due suddetti candidati, che proponevano al riguardo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con particolare riguardo alla rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di inidoneità.
3. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – In occasione della pubblica udienza del 23 gennaio 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il gravame è inammissibile, come da preavviso dato alle parti presenti in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a.: esso può essere deciso mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in relazione ad un precedente conforme, attinente al medesimo settore concorsuale ed alla medesima procedura.
In identica situazione, infatti (sentenza n. 11885 del 7 dicembre 2018), il Collegio ha osservato che “è pacifico in giurisprudenza – sia prima che dopo la codificazione del 2010, con d,lgs. n. 104, come successivamente modificato ed integrato (cfr. articoli 40 e seguenti) – che la proposizione di un ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale, secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Il ricorso collettivo è ammissibile, pertanto, solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, con riferimento ad atti che abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990, 6 giugno 2017, n. 2700, 16 maggio 2018, n. 2910 e 25 ottobre 2018, n. 6075; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9034; cfr. anche, per il principio, art. 120, comma 11 bis c.p.a.). Non possono, invece, essere oggetto del medesimo giudizio plurime posizioni individuali, ciascuna delle quali deve essere tutelata autonomamente: quanto sopra, sia per delimitare l’esatto perimetro di ciascun giudizio, sia anche per evitare facili violazioni fiscali, che si determinerebbero in caso di cumulo di azioni non connesse tra loro (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, n. 6075/2018 cit.; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 1054). Nella situazione in esame, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti appare, con ogni evidenza, insussistente: pur mancando infatti la possibilità di conflitto di interessi (essendo la procedura contestata di natura abilitativa, senza graduatoria di merito dei concorrenti), ciascun giudizio è frutto di separato e ampiamente discrezionale apprezzamento, per quanto riguarda il carattere elevato o meno delle pubblicazioni e la maturità scientifica dei singoli candidati, ciascuno dei quali contesta con differenti valutazioni critiche la valutazione espressa nei propri confronti. La lettura dei giudizi – pur evidenziando espressioni a volte simili (rese inevitabili dagli univoci parametri normativi di riferimento) – non consente comunque valutazioni “collettive”, dovendo dette valutazioni essere rapportate alla specifica caratura professionale di ciascun candidato, tanto che l’impugnativa in esame assume indubbio carattere di accorpamento di quattro distinti ricorsi, ciascuno dei quali potrebbe avere sorte diversa anche per le medesime censure (a mero titolo di esempio: per la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento, o per la rilevanza dell’apporto del candidato nelle pubblicazioni collettanee, evidentemente da considerare caso per caso)”.
6. – Tanto è accaduto anche nel caso di specie, in cui i candidati Bartocci e De [#OMISSIS#], seppure per il medesimo settore concorsuale e dalla medesima commissione, sono stati oggetto di due separate valutazioni, ciascuna delle quali incentrata sugli specifici titoli e sulle specifiche pubblicazioni di ognuno dei due studiosi, autonomamente e discrezionalmente valutate –come ovvio- dall’organo a ciò deputato.
7. – Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le peculiarità della vicenda rendono equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 25/01/2019