Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nel caso in cui l’indizione delle procedure selettive per la chiamata di figure professionali in settori scientifico disciplinari diversi da quello di interesse del ricorrente, con la conseguenza che alcun effettivo vantaggio o altra sostanziale utilità potrebbero derivare al ricorrente dall’accoglimento del presente gravame, condividendo il Collegio quel consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (in tal senso, ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, n. 3706/2018).
Ad un eventuale annullamento di tali bandi non conseguirebbe, infatti, il conseguimento del “bene della vita” a cui il ricorrente aspira (rappresentato dalla pretesa “stabilizzazione” quale professore ordinario di diritto privato), legato, invece, al verificarsi di altre condizioni – in particolare, la sostenibilità economica della relativa spesa, da valutarsi con riferimento al conto economico gestionale del relativo corso di laurea, nonché la necessità (anch’essa imprescindibile) dell’ateneo di dover integrare, in relazione all’offerta formativa, gli organici in quel determinato insegnamento – in alcun modo compromesse dall’avvio delle gravate procedure di reclutamento, peraltro laddove afferenti un corso di studi che non contempla l’insegnamento del ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 1012
Procedura concorsuale posto Professore associato-Carenza di interesse
N. 01012/2019 REG.PROV.COLL.
N. 15353/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15353 del 2018, proposto da
Angelo Maietta, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De Vinco, con domicilio telematico in atti;
contro
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sandulli, Benedetto [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresenti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del decreto rettorale n. 1381 del 20 dicembre 2018 dell’Università degli Studi di Roma – UNINT – pubblicato sul sito della UNINT medesima (www.unint.eu) sezione concorsi e selezioni in data 21 dicembre 2018:
– di tutti gli atti connessi, propedeutici e consequenziali ed, in particolare, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma n. 93 del 19 dicembre 2018, della delibera del Senato Accademico n. 118 del 18 dicembre 2018 e della delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 17 dicembre 2018 – tutte nella parte in cui hanno stabilito la “procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale 13/B2 (economia e gestione delle imprese) SSD SECS-P/08 (economia e gestione delle imprese) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT”;
– del decreto rettorale n. 1380 del 20 dicembre 2018 dell’Università degli Studi di Roma – UNINT – pubblicato sul sito della UNINT medesima (www.unint.eu) sezione concorsi e selezioni in data 20 dicembre 2018;
– di tutti gli atti connessi, propedeutici e consequenziali ed, in particolare, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma n. 92 del 28 novembre 2018, della delibera del Senato Accademico n. 117 del 28 novembre 2018 e della delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 22 novembre 2018 – tutte nella parte in cui hanno stabilito la “procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett A) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/A1, settore scientifico disciplinare SECS-P/01 economia politica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – titolare per l’anno accademico 2017 – 2018 di un incarico di insegnamento a contratto in “Istituzioni di Diritto Privato” nell’ambito del corso di laurea triennale “L/18” presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (di seguito semplicemente “UNINT”) – impugna i due bandi di concorso in epigrafe, indetti da tale università per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale “13/B2 economia e gestione delle imprese”, settore scientifico disciplinare “SECS-P/08 – economia e gestione delle imprese” e per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a), della l. n. 240/2010, per il settore concorsuale “13/A1”, settore scientifico disciplinare “SECS-P/01 – economia politica” presso la Facoltà di Economia, assumendone l’illegittimità per eccesso di potere, in relazione al palesare tali atti “una illegittima condotta posta in essere dall’ateneo basata su stridenti contraddizioni e inveritere prospettazioni economiche e di requisiti minimi al solo fine di pregiudicare l’odierno ricorrente”.
Parte ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento delle contestate procedure di reclutamento, in relazione alla (pretesa) lesione di un proprio legittimo interesse ad una “stabilizzazione” nei ruoli della UNIT quale professore ordinario nel settore scientifico disciplinare “IUS/01 – Istituzioni di diritto privato”, giusto relativo “nulla osta” ministeriale emesso ai fini della (sola) partecipazione alle procedure di concorso di cui all’art. 18 della l. n. 240/2010 per detto settore scientifico disciplinate(nulla osta da costui ottenuto a seguito di un giudizio, svoltosi innanzi a questo Tribunale, di annullamento di un precedente diniego, con successivo giudizio di ottemperanza), evidenziando come l’unico ostacolo opposto dall’ateneo resistente alla pretesa “stabilizzazione” sarebbe costituito dall’inesistenza di un fabbisogno di docenti, in relazione ai requisiti minimi di docenza, e dalla mancanza di una disponibilità economica – presupposti entrambi, invece, ritenuti sussistenti e posti a fondamento dell’avvio delle contestate procedure di concorso.
L’UNIT si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, riferendosi le gravate procedure concorsuali a settori scientifici disciplinari diversi da quello per cui il ricorrente vanterebbe (in tesi) un diritto alla stabilizzazione, nonché l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
Si costituivano in giudizio anche le amministrazione statali intimate, entrambe chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Parte ricorrente eccepiva a sua volta l’invalidità della costituzione e delle difese di UNINT per mancato riferimento, nella procura ad litem, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo di autorizzazione alla costituzione in giudizio.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, attesa l’indizione delle contestate procedure selettive per la chiamata di figure professionali in settori scientifico disciplinari (“SECS-P/08 – economia e gestione delle imprese” e “SECS-P/01 – economia politica” ) diversi da quello di interesse del ricorrente (“IUS/01 – Istituzioni di diritto privato”), con la conseguenza che alcun effettivo vantaggio o altra sostanziale utilità potrebbero derivare al ricorrente dall’accoglimento del presente gravame, condividendo il Collegio quel consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (in tal senso, ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, n. 3706/2018).
Ad un eventuale annullamento di tali bandi non conseguirebbe, infatti, il conseguimento del “bene della vita” a cui il ricorrente aspira (rappresentato dalla pretesa “stabilizzazione” quale professore ordinario di diritto privato), legato, invece, al verificarsi di altre condizioni – in particolare, la sostenibilità economica della relativa spesa, da valutarsi con riferimento al conto economico gestionale del relativo corso di laurea, nonché la necessità (anch’essa imprescindibile) dell’ateneo di dover integrare, in relazione all’offerta formativa, gli organici in quel determinato insegnamento – in alcun modo compromesse dall’avvio delle gravate procedure di reclutamento, peraltro afferenti un corso di studi (la laurea magistrale in Economia “LM/17”) che non contempla l’insegnamento del ricorrente (per l’appunto previsto nel solo corso di laurea triennale in Economia “L18”).
Alcun rilievo assumono, infatti, le controdeduzioni al riguardo svolte da parte ricorrente, nel tentativo di provare che all’annullamento dei concorsi per cui è causa seguirebbe la propria chiamata quale professore ordinario in altro insegnamento e in altro corso di laurea, richiamando egli a sostegno di tale assunto uno scambio di mail intercorso con il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo, in cui costui, nell’ambito di una conversazione di carattere personale avuta in occasione delle festività natalizie, genericamente si esprime in termini di “impegno” in ordine ad una “eventuale chiamata” del ricorrente all’esito di un altro contenzioso innanzi al Consiglio di Stato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo il preteso annullamento giurisdizionale degli atti impugnati in grado di arrecare alcun vantaggio sostanziale al ricorrente.
Quanto sin qui detto esime il Collegio dall’affrontare la questione di pretesa invalidità della costituzione dell’ateneo resistente.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra tutte le parti – ivi comprese le amministrazione statali, evocate in giudizio per finalità meramente tuzioristiche – le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25/01/2019