TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 968

Studenti post laurea-Corso di specializzazione-Immissione graduatoria

Data Documento: 2019-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Il concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione si conclude con la definizione di una graduatoria di merito unica nazionale, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

Contenuto sentenza

N. 00968/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01816/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2018, proposto da 
Giovanni Micera, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Galileo 4; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Regione Lombardia, Eskander Gorgina Gerges Abdelmalak non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
della graduatoria di merito, come risultante dall’ultimo scaglione di assegnazione posti pubblicato il 21 dicembre 2017 sul sito www.universitaly.it, per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, di cui al bando di concorso riportato nel D.M. 29.9.2017 n. 720, nella parte in cui si è proceduto all’assegnazione del posto riservato in sovrannumero al S.S.N. per la branca di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” in Lombardia, posto tra quelli indicati all’Allegato 2 del bando medesimo, alla dott.ssa Eskander Gorgina Gerges Abdelmalak (c.f. SKNGGN82R60Z336G) nata il 20.10.01982 in Egitto (estratto graduatoria – DOC. 1);
dell’art. 9 comma 4 del bando di concorso riportato al D.M. 29.9.2017 n. 720 (DOC. 2) laddove si prevede, dopo la frase “Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta, una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase on line di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto.”, che “Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura.”;
dell’art. 10 dello stesso bando laddove si prevede che “Con l’inizio delle attività didattiche di cui all’articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.”;
dell’art. 5 comma 4 del D.M. 10.08.2017 n. 130 recante il regolamento del concorso laddove si prevede, in maniera assoluta e che qui si contesta “Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura”
dell’art. 5 comma 6 del D.M. 10.08.2017 n. 130 laddove si prevede che “Terminate le operazioni relative all’assegnazione e all’immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione.”;
di ogni altro atto presupposto, connesso, o conseguente;
e avverso il silenzio serbato dall’amministrazione
laddove, a fronte della rinuncia e/o decadenza della summenzionata dott.ssa Eskander Gorgina Gerges Abdelmalak, e alle comunicazioni inviate al Ministero, da ultimo quella del giorno 11.01.2018 a mezzo PEC dal ricorrente interessato al posto medesimo e avendone tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il MIUR non ha proceduto alla riassegnazione dello stesso posto riservato in sovrannumero al S.S.N. per la branca di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” in Lombardia;
e per la condanna dell’amministrazione
a provvedere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, alla riassegnazione del posto riservato in sovrannumero al S.S.N. per la branca di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” in Lombardia, posto indicato tra quelli di cui all’Allegato 2 del bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Petitto in sostituzione dell’Avv. B. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Greco.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. Giovanni Micera, dopo aver conseguito la laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna nell’anno accademico 2006/2007, si è abilitato alla professione di Medico Chirurgo con esame di stato sostenuto nel 2008 presso lo stesso Ateneo. Il 28 Maggio 2015 si è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa con 110/110 e Lode.
Il dott. Micera ha partecipato al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione medica, per i posti in sovrannumero riservati ai dipendenti del SSN, indetto con bando di cui al D.M. 29.9.2017 n. 720.
All’esito della prove d’esame, svoltasi il giorno 28.11.2017, egli si è collocato al 13672° posto nella graduatoria unica nazionale di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dai candidati dato dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio delle prove d’esame.
In ragione della nuova disciplina di riferimento del concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione, con assegnazioni a scaglioni, in data 21 dicembre 2017, il ricorrente ha appreso che il posto per il quale concorreva in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” in Milano riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale è stato assegnato alla dott.ssa Eskander Gorgina Gerges Abdelmalak, non titolare del prescritto rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del SSN, trattandosi di un posto c.d. “in sovrannumero”, posto al quale la medesima dottoressa ha, quindi, rinunciato.
Il ricorrente con comunicazione del 28 dicembre 2017 e dell’11 gennaio 2018 ha chiesto al MIUR la riassegnazione del posto resosi libero per effetto della rinuncia della dott.ssa Eskander.
Il Ministero non ha provveduto in alcun senso.
Avverso il diniego dell’amministrazione e il silenzio serbato dalla stessa ha quindi proposto impugnazione l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione degli obblighi di controllo sulla procedura concorsuale da parte dell’Amministrazione procedente. Violazione del principio del legittimo affidamento del candidato. Eccesso di potere per totale vanificazione della prova d’esame, contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione della Costituzione per violazione del diritto alla formazione ed elevazione professionale di cui all’art. 35, c. 2, Cost. Nonché per violazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Ingiustizia grave e manifesta.
Il dott. Giovanni Micera sarebbe danneggiato dal perdurante inadempimento dell’Amministrazione che gli impedisce di ottenere la ulteriore specializzazione in Ortopedia e Traumatologia alla quale ambisce da tempo.
Il posto in Ortopedia e Traumatologia presso la scuola di specializzazione dell’Università Bicocca dovrebbe sarebbe rimasto vacante dopo la rinuncia della dott.ssa Eskander, alla quale il suddetto posto non poteva essere assegnato perché riservato in sovrannumero ai dipendenti di ruolo del SSN, requisito che ella non aveva.
2) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 368/1999. Eccesso di potere per sviamento del potere regolamentare conferito dalla legge al Ministero. Violazione del principio di proporzionalità nell’esercizio dei poteri regolamentari. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, in particolare violazione dei principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione della Costituzione per violazione del diritto alla formazione ed elevazione professionale di cui all’art. 35, c. 2, Cost.-.
Le seguenti previsioni regolamentari sarebbero state adottate in violazione di legge e incorrendo in un palese eccesso di potere regolamentare che al MIUR non era riservato:
L’art. 9 comma 4 del bando di concorso riportato al D.M. 29.9.2017 n. 720 laddove si prevede dopo la frase “Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta, una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase on line di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto.”, che “Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura”;
art. 10 dello stesso bando laddove si prevede in maniera assoluta, e che qui si contesta, che “Con l’inizio delle attività didattiche di cui all’articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.”;
art. 5 comma 4 del D.M. 10.08.2017 n. 130 recante il regolamento del concorso laddove si prevede che “Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura”
art. 5 comma 6 del D.M. 10.08.2017 n. 130 laddove si prevede che “Terminate le operazioni relative all’assegnazione e all’immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione”.
Per effetto di tali norme in relazione ad ogni scaglione di scorrimento della graduatoria, una volta pubblicati gli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, le rinunce non hanno effetti sulla procedura: in modo che nonostante il posto assegnato in un primo momento si renda vacante, l’Amministrazione non può coprirlo con un nuova riassegnazione, che è ciò che invece si chiede con questo ricorso come è giusto e legittimo che sia, fino a nuova assegnazione, stavolta legittima.
La scelta del MIUR sarebbe illogica, irragionevole, ingiusta e viziata per eccesso di potere e per violazione del diritto alla formazione ed elevazione professionale di cui all’art. 35, c. 2, Cost.-.
3) Violazione di legge per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Inadempimento dell’Amministrazione procedente con nocumento alla posizione del ricorrente.
Il dott. Giovanni Micera ha manifestato in data 20 dicembre 2017, nel settimo, ed ultimo, scaglione della graduatoria un’unica preferenza per la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso la sede dell’Università “Bicocca” a Milano. Sebbene egli abbia inviato due richieste di modifica e di immatricolazione al corso di specializzazione in esame il Ministero non ha provveduto in alcun senso ed ha serbato illegittimamente un silenzio, impugnato con il ricorso in esame.
Tale comportamento sarebbe illegittimo e dovrebbe essere annullato con conseguente ordine al MIUR di provvedere e condanna, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, alla riassegnazione del posto riservato in sovrannumero al S.S.N. per la branca di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” in Lombardia, posto indicato tra quelli di cui all’Allegato 2 del bando.
Con ordinanza cautelare n. 1753/2018, agli esiti della Camera di Consiglio del 21 marzo 2018, è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame della richiesta di ammissione del ricorrente al posto nella scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, osservando che da “un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che a seguito della rinuncia al posto nella scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca da parte della dott.ssa Eskander Gorgina Gerges Abdelmalak (cfr. doc. 14 ricorrente), sembrano sussistere i presupposti per un riesame della posizione dell’interessato ai fini della riassegnazione del posto in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca”, previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso da parte del medesimo dott. Micera, dei requisiti prescritti per lo scorrimento nella graduatoria e l’immissione al predetto corso…”.
Successivamente, in ottemperanza alla ordinanza cautelare l’Amministrazione universitaria con proprio atto del 7 maggio 2018 invitava l’Università Bicocca di Milano a convocare il dott. Giovanni Micera per il perfezionamento, dopo le verifiche del caso, della sua immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, e di conseguenza, l’Ateneo con decreto rettorale N. 36635/2018 disponeva l’immatricolazione del dott. Giovanni Micera con decorrenza dal 20 giugno 2018.
All’udienza del 19 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è fondato.
Il dott. Micera, avendone i requisiti ha partecipato al concorso manifestando preferenza per l’unico posto, non a carico dello Stato, in Ortopedia e Traumatologia presso la scuola dell’Università “Bicocca” di Milano in Lombardia.
Al momento dello scorrimento degli scaglioni in cui è suddivisa la graduatoria, il posto cui egli ambiva è stato assegnato ad un’altra concorrente, che non era però titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del SSN, per cui non avrebbe potuto partecipare. La medesima candidata ha poi rinunciato a tale assegnazione lasciando il posto in disponibilità.
Al riguardo si osserva che il concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione si conclude con la definizione di una graduatoria di merito unica nazionale, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova (art. 9, comma 1, del bando).
Per quanto riguarda invece la procedura di assegnazione della sede al singolo candidato secondo l’ordine di graduatoria, il meccanismo è disciplinato sia dal Regolamento, che dal bando in modo assai complesso.
Il ricorrente all’esito della selezione si è collocato al 13762° posto nella graduatoria nazionale (cfr. doc. 6).
Concorrendo quale medico di ruolo del SSN ad un posto in sovrannumero non finanziato con risorse statali, ha manifestato in data 20 dicembre 2017, nell’ultimo scaglione di scorrimento un’unica preferenza per la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso la sede dell’Università “Bicocca” a Milano.
2. Ciò premesso, a fronte della rinuncia dell’assegnataria dell’ultimo posto previsto per la predetta specializzazione, come già rilevato in sede cautelare, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione del posto in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca” al ricorrente (a seguito di scorrimento nella graduatoria), il quale aveva chiesto espressamente all’Amministrazione di riesaminare la propria posizione.
Tanto più nel caso di specie in cui il posto riservato ai dipendenti del SSN, era stato inizialmente assegnato ad un candidato che non aveva i prescritti requisiti.
3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine per l’amministrazione di provvedere al riesame della posizione dell’interessato ai fini della riassegnazione del posto in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università “Bicocca”, previa verifica del possesso da parte del medesimo dott. Micera, dei requisiti prescritti per lo scorrimento nella graduatoria e l’immissione al predetto corso (riesame che peraltro l’Amministrazione ha già condotto positivamente sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 25/01/2019