TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 7067

Ammissione al corso di laurea a numero chiuso-Erronea eliminazione domanda di iscrizione

Data Documento: 2018-06-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Va annullata l’esclusione dalla prova del ricorrente e confermata la prova sostenuta con il relativo esito, posto che, nonostante l’irregolarità della cancellazione delella domanda di iscizione, il MIUR ha individuato in modo certo il modulo risposte compilato dal ricorrente e lo ha potuto abbinare sulla base del codice coincidente con quello apposto sulla scheda anagrafica sottoscritta dal candidato e riportante i suoi dati anagrafici.

Contenuto sentenza

N. 07067/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14600/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14600 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Turco, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Calabrò e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Borgese, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Universita’ degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Reale non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Veterinaria per l’a.a. 2016/2017. Con contestuale domanda di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente gli Avv.ti D.D. Borgese e A. Calabrò e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 29.12.2016 il sig. [#OMISSIS#] Turco ha dedotto di avere sostenuto la prova selettiva per l’accesso al Corso di Laurea in Veterinaria, a.a. 2016/2017, presso l’Università degli Studi di Bari, consegnando al termine della prova l’elaborato e la separata scheda anagrafica compilata e sottoscritta, con apposizione dell’etichetta adesiva per l’abbinamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. n. 546 del 2016 e del pedissequo bando dell’Università. A seguito della pubblicazione della graduatoria il ricorrente apprendeva che il suo nominativo non era stato inserito e che la sua prova (identificabile sulla base dell’apposito codice) non era stata corretta dal CINECA. Quest’ultimo ente, rispondendo alle sollecitazioni informative del sig. Turco, con nota del 3.10.2016 comunicava che l’esclusione era dipesa dal fatto che il candidato, dopo avere a più riprese effettuato ed eliminato la propria iscrizione operando sul portale “Universitaly” appositamente dedicato alla procedura di iscrizione, il giorno 23.7.2016, alle ore 21:14 aveva eliminato la propria iscrizione per entrambe le prove a cui si era precedentemente iscritto (oltre che Veterinaria, anche Medicina), senza adottare alcun atto successivo di segno contrario entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ciononostante è però pacifico che il sig. Turco abbia preso parte alle prove concorsuali, avendo stampato e inoltrato la domanda, pagato la tassa di iscrizione mediante apposito MAV, presentandosi e venendo regolarmente registrato all’ingresso in aula e, infine, consegnando, al termine della prova, sia l’elaborato che la scheda anagrafica, con apposizione dell’etichetta che consente di abbinare la prova al suo autore.
Sulla base dei fatti esposti, il ricorrente ritiene la propria esclusione ingiusta, immotivata e comunque illegittima per diversi motivi che possono così compendiarsi:
I. Violazione del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti; arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica; disparità di trattamento;
II. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e imparzialità;
III. Violazione della “lex specialis” concorsuale; della trasparenza e della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere sotto diversi profili;
IV. Violazione del principio della “lex specialis” sotto altro profilo.
Il ricorrente fa valere, in forza di tali motivi, il suo interesse a vedersi correggere la prova sostenuta e assegnato il relativo punteggio al fine di essere inserito in graduatoria e collocato in posizione utile per l’ammissione al suddetto Corso di Laurea.
Si è costituito il MIUR per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 463 del 25.1.2017 la Sezione disponeva istruttoria chiedendo all’Amministrazione:
– di fornire gli elementi documentali attestanti la riferita auto-eliminazione della domanda di partecipazione dalla pagina personale destinata alla iscrizione alla prova di ammissione (operazione che sarebbe stata compiuta da parte del ricorrente stesso);
– di dare conto delle ragioni per cui il ricorrente, nonostante quanto precede, è stato registrato e ammesso a partecipare alle prove di ammissione;
– di dare conto dei risultati comunque riportati dal ricorrente nel modulo risposte a lui materialmente riferibile.
Il MIUR forniva i chiarimenti richiesti.
Con ordinanza cautelare del 10.3.2017 n. 1176 il Collegio accoglieva la domanda cautelare del sig. Turco ai soli fini del suo inserimento con riserva nella graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in oggetto, nella posizione derivante dal punteggio conseguito nella prova.
Il MIUR ha quindi depositato ulteriore relazione corredata da documenti nella quale si attesta che, dagli accertamenti effettuati presso il CINECA (soggetto deputato al supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie), è emerso che l’odierno ricorrente ha raggiunto, nella prova espletata il 7.9.2016, il punteggio di 49,60 collocandosi nella posizione tra la n. 2.120 e la n. 2.121 della graduatoria nazionale di Veterinaria, mentre l’ultimo candidato che ha avuto posto utile nella graduatoria stessa si è collocato alla posizione n. 1.346. (cfr. relazione MIUR dep. 24.2.2017 pag. 8).
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso del sig. Turco possa trovare accoglimento ai soli fini della conferma dell’esito della prova e della posizione del ricorrente nella graduatoria nazionale di Veterinaria secondo il punteggio accertato dal CINECA (46,60).
In effetti l’istruttoria di causa ha permesso ad accertare che:
– il ricorrente ha certamente partecipato alla prova terminandola e consegnando il suo elaborato e la scheda anagrafica (in tal modo consentendo la correzione del test selettivo e l’abbinamento di esso);
– quanto all’errore “di manovra” afferente alla presunta eliminazione della iscrizione in precedenza effettuata tramite l’apposito portale, la documentazione versata in atti dall’Amministrazione non ha consentito di appurare la sicura riconducibilità al sig. Turco del tabulato prodotto, contenente una serie di operazioni “anonime” effettuate in connessione con il portale.
Sulla base di tale incertezza e considerato che il principio della vicinanza alla fonte probatoria imponeva al MIUR di fornire prova certa e riferibile al ricorrente dell’avvenuta auto-eliminazione della domanda di partecipazione (prova che, in termini rigorosi, il MIUR non ha saputo fornire), non può escludersi che la presunta esclusione sia avvenuta per un disguido del sistema informatico che, in ogni caso, doveva programmare anche modalità di comunicazione tempestiva e intellegibile in ordine all’avvenuta esclusione, di cui il sig. Turco è rimasto in buona fede ignaro.
Peraltro la stessa ammissione “di fatto” in aula del ricorrente – che ha anche versato la tassa di iscrizione – ha confermato l’affidamento del medesimo in ordine al regolare espletamento della procedura informatica di partecipazione al concorso.
Per tali ragioni deve ritenersi che l’esclusione dalla prova è stata disposta dal MIUR in assenza di un presupposto di fatto ovvero, quanto meno, senza un chiaro e definitivo accertamento della volontà dell’interessato di partecipare o meno.
Va pertanto annullata l’esclusione dalla prova del sig. Turco e confermata la prova sostenuta con il relativo esito. A quest’ultimo riguardo il Collegio osserva che il MIUR ha individuato in modo certo il modulo risposte compilato dal ricorrente e lo ha potuto abbinare sulla base del codice coincidente con quello apposto sulla scheda anagrafica sottoscritta dal Turco e riportante i suoi dati anagrafici.
Può dunque ritenersi accertato che il risultato conseguito è pari a 46,60 punti, punteggio che esclude la possibilità che il ricorrente possa aspirare ad essere immatricolato in un qualsiasi Ateneo italiano, se si pensa che l’ultimo ammesso a livello nazionale sopravanza l’odierno ricorrente di circa un migliaio di posti (vedi “supra”).
L’accoglimento della domanda va pertanto limitato all’annullamento dell’esclusione con conferma della prova sostenuta ed inserimento nella graduatoria del ricorrente, nella posizione che a lui compete sulla base del punteggio conseguito nella prova, in conformità, peraltro, a quanto la Sezione aveva già statuito in via interinale con l’ordinanza cautelare sopra rammentata.
In conclusione, il ricorso può essere accolto nei soli limiti e per le ragioni sopra esposte.
L’esito peculiare giustifica in via di eccezione la compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi e nei termini sopra evidenziati ai soli fini dell’inserimento del ricorrente nella graduatoria di spettanza nella posizione derivante dal punteggio conseguito. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 25/06/2018