Il provvedimento deve essere annullato, con conseguente inserimento del ricorrente in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione, qualora si rilevi l’inserimento della scheda anagrafica in un contenitore diverso. Tale circostanza deve essere consiedrata una irregolarità che, di per sé e in assenza di ulteriori specifici elementi che inducano a considerare l’inserimento della scheda in un contenitore differente riconducibile ad una consapevole determinazione dell’interessato, non può inficiare lo svolgimento della prova sostenuta dal candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 7072
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Modalità di svolgimento delle prove–Consegna scheda anagrafica
N. 07072/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10761/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10761 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Monaco, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Chelini, 5;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Giustizia, Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Biasella, [#OMISSIS#] Prioriello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato sul portale accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale universitaly, con il quale è stato disposto l’annullamento della prova sostenuta dal ricorrente per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’anno acc. 2017/2018, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
della graduatoria unica pubblicata in data 3 ottobre 2017 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stato inserito nella stessa, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2017/2018, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo de quo, C.U.N.);
del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 maggio 2017, n. 293, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2017/2018;
del Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
del Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 598 (Programmazione posti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 477 del MIUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
dell’avviso del 22 settembre 2017 con il quale la ripartizione gestione carriere e servizi agli studenti dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” informava che il giorno 25 settembre 2017, alle ore 9.30, presso la sede della ditta Studio Staff s.r.l., sita in Piazza [#OMISSIS#] n. 22, la Commissione preposta alla prova di ammissione ai corsi laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2017/2018, avrebbe proceduto all’apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate ai candidati;
dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della procedura di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate ai candidati, svoltasi il giorno 25 settembre 2017, alle ore 9.30, presso la sede della ditta Studio Staff s.r.l., sita in Piazza [#OMISSIS#] n. 22, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso l’ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Ministero della Giustizia e dell’università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in data 19 settembre 2017, ha partecipato alla prova unica selettiva indetta dall’Università indicata in epigrafe, per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi.
Il ricorrente veniva a conoscenza tramite il portale accessoprogrammato.miur.it, attraverso il portale universitaly, che era stato disposto l’annullamento della prova sostenuta con la seguente dicitura: “La prova del candidato è stata annullata con la seguente motivazione: Prova annullata in quanto la scheda anagrafica veniva ritrovata in un contenitore d’Aula/Settore diverso rispetto a quello di assegnazione/identificazione del candidato per l’ammissione ai corsi de quo.”
In base al proprio codice identificativo l’odierno ricorrente apprendeva che nella prova il proprio elaborato aveva ottenuto il punteggio di 73,3.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. – artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Violazione e falsa applicazione del bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2017/2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017 n. 477 del MIUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018) – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.
La prova si sarebbe svolta nella sede indicata nel bando dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” presso il Palapartenope/Palabarbutosito in Napoli via [#OMISSIS#] Barbagallo.
I locali in cui sono stati ospitati i partecipanti avrebbero costituto un ambiente unico, con centinaia di singole postazioni (banchi e sedie), suddivise in settori identificati esclusivamente da un cartello con un numero, tra un gruppo di postazioni e l’altro.
L’unico elemento identificativo del proprio settore di appartenenza sarebbe stato costituito da alcuni sostegno con un cartello in cima in cui era indicato un numero.
Per ogni settore così delineato erano stati previsti due contenitori distinti: uno destinato ai plichi dell’elaborato (risposte), l’altro destinato ai plichi delle schede anagrafiche.
Il ricorrente, quindi, si sarebbe seduto presso uno dei banchi del settore al quale credeva di essere stato assegnato.
In base alle modalità di svolgimento delle prove i candidati possono essere suddivisi per aule e che l’annullamento della prova sarebbe previsto solamente nel caso in cui il predetto candidato svolge la prova in un’aula differente rispetto a quella assegnata.
Il ricorrente avrebbe svolto la prova nell’aula unica presso il Palapartenope/Palabarbutosito in Napoli via [#OMISSIS#] Barbagallo, suddivisa solo indicativamente e non di fatto in distinti settori.
L’annullamento della prova sarebbe illegittimo, in quanto esso sarebbe previsto solo nell’ipotesi in cui il candidato abbia svolto la prova in un settore differente rispetto a quello assegnato, e non nel caso in cui la scheda anagrafica venga ritrovata in un contenitore diverso rispetto a quello del settore assegnato.
Il ritrovamento della scheda anagrafica in un contenitore differente non dimostrerebbe che il candidato abbia svolto la prova nell’aula non assegnata, ma, al più, che il candidato ha inserito la scheda anagrafica nel contenitore sbagliato.
L’Amministrazione intimata resisteva formalmente all’accoglimento dell’impugnativa.
Le ragioni difensive prospettate sono state valutate positivamente nella fase cautelare del giudizio, rilevandosi con decreto monocratico n. 5878 del 9 novembre 2017, confermato in sede collegiale con ordinanza n. 6518 del 4 dicembre 2017, “sulla base del [#OMISSIS#] indirizzo di questa Sezione, in ordine al carattere non invalidante di irregolarità formali, ininfluenti sull’identificazione del concorrente e sul corretto espletamento della prova d’esame”.
Veniva pertanto disposta l’ammissione “con riserva” del ricorrente nella graduatoria di merito in base alla votazione riportata, con possibilità di conseguente immatricolazione, in via interinale, in base al relativo scorrimento, con fissazione della data di trattazione nel merito dell’impugnativa (23 maggio 2018).
All’udienza del 23 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In vista dell’udienza in questione, tuttavia, con memoria depositata il 19 maggio 2017 e 22 dicembre 2017 la difesa dell’interessato chiedeva che si dichiarasse l’estinzione del giudizio, ex art. 34, comma 5 cod. proc. amm., per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente “consolidamento degli effetti dell’ammissione in via cautelare e stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell’accoglimento della relativa istanza”.
Tale richiesta risultava avanzata sulla base di svariate pronunce del giudice amministrativo, nonché in applicazione dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, a tenore del quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per cui concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’istanza preliminare sopra sintetizzata debba essere respinta, per ragioni già esposte in precedenti pronunce (cfr. per tutte TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 ottobre 2017, n. 10129), ma da ribadire più ampiamente in un caso – come quello attualmente in esame – in cui è intervenuto accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente immatricolazione della ricorrente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in base alla votazione riportata nella prova selettiva, previa sospensione del relativo annullamento.
Appare necessario, infatti, ribadire principi fondamentali del processo amministrativo, in base ai quali deve trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, sentenza non definitiva 4 gennaio 2016, n. 12).
Va dunque ricordato, in primo luogo, che la cessazione della materia del contendere – anche alla luce dell’attuale 5° comma dell’art. 34 cod. proc. amm. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 160 del 2012) – può discendere solo dalla rimozione ex tunc del provvedimento lesivo per autonoma scelta dell’Amministrazione, ispirata a nuovo apprezzamento della situazione da disciplinare e non a mera esecuzione del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, essendo l’ordinanza di sospensione non destinata a sopravvivere alla decisione conclusiva del giudizio, attesa la natura accessoria, interinale e contingente della tutela cautelare (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Il medesimo carattere interinale della pronuncia cautelare, d’altra parte, non può non escludere anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione degli effetti della sospensione, disposta dal giudice amministrativo in via di urgenza, porterebbe inevitabilmente al ripristino dell’atto lesivo, ove non definitivamente annullato con pronuncia di merito.
Non a caso, d’altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso norma eccezionale e di stretta interpretazione: ci si riferisce all’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, riferita agli esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (cfr,, fra la tante, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 maggio 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016 cit.). Con detta normativa, richiamata dalla parte ricorrente e già sopra riportata, viene disposta infatti l’immutabilità di un giudizio favorevole, espresso con riferimento a prove scritte e orali, effettuate da soggetti ammessi a prove meramente abilitanti solo in via giurisdizionale o di autotutela, purché però in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e senza che si pongano questioni di limite numerico degli ammessi, né di par condicio dei concorrenti.
Nella situazione in esame, invece, è contestata una vera e propria graduatoria di merito, finalizzata a ridurre il numero delle immatricolazioni al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per ragioni legate alle capacità formative degli Atenei ed alle possibilità di inserimento dei nuovi laureati nel mondo del lavoro: quanto sopra, per espressa disposizione di legge (n. 264 del 2 agosto 1999, n. 26 – Norme in materia di accesso ai corsi universitari), attuata per quanto qui interessa con Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 477 del MIUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018).
Dal momento, quindi, che il cosiddetto “numero chiuso”, per le immatricolazioni in questione, è connesso non all’esigenza di acquisizione di un ulteriore titolo idoneativo, ma alla ravvisata necessità di contenere il numero degli immatricolati al primo anno di corso – per le ragioni sopra specificate – non si vede perché il mero superamento di alcuni esami dovrebbe rappresentare ragione sufficiente per riconoscere “l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia”, quale “criterio sostanzialista”, che renderebbe possibile una “legittima interpretazione estensiva, ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità” (Con. Stato, VI, n. 2298/2014 cit.).
Deve dunque ritenersi, ad avviso del Collegio, che le regole del concorso – e le connesse esigenze di par condicio, nonché di adeguata preparazione dei futuri medici – impongano la massima cautela nel disporre ammissioni “con riserva”, tenuto conto del significato di tale espressione, da intendere come subordinazione dell’efficacia del giudizio cautelare alla pronuncia definitiva di merito, dalla quale soltanto può discendere il consolidamento della posizione, originariamente acquisita in via interinale. Quanto sopra, senza che possa invocarsi al riguardo alcun “legittimo affidamento”, anche nell’invocata ottica comunitaria, sia in quanto il diritto processuale resta affidato alla disciplina interna degli Stati membri dell’Unione, sia perché la natura soltanto interinale delle ammissioni con riserva, a qualsiasi titolo, è chiaramente determinata a livello legislativo (cfr. art. 55, commi 1, 10 e 11 cod. proc. amm.).
Nella situazione in esame, non avendo l’Amministrazione disposto, in via di autotutela, l’inserimento nella graduatoria della prova selettiva sulla base di un’autonoma (ri)determinazione, non può evidentemente ravvisarsi, nell’interesse del medesimo ricorrente, cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa.
2. Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Nella situazione in esame, come già in precedenza specificato, per l’immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018, l’Amministrazione ha disposto la sottoscrizione autografa, a pena di annullamento, della scheda anagrafica contenente i dati identificativi di ciascun concorrente: scheda finalizzata a consentire l’attribuzione del risultato della prova dopo la correzione dei moduli, contenenti le risposte ai quesiti a risposta multipla, con utilizzo di tali risultati per la successiva formazione di una graduatoria di merito nazionale, finalizzata a detta immatricolazione.
2.1. Il ricorrente – pur avendo ottenuto un risultato tale, da renderlo idoneo – è stato escluso dalla selezione con annullamento del risultato conseguito “in quanto la scheda anagrafica veniva ritrovata in un contenitore d’Aula/Settore diverso rispetto a quello di assegnazione/identificazione del candidato per l’ammissione ai corsi de quo”, quanto sopra, senza che fosse stata in alcun modo impedita o resa incerta l’identificazione dello stesso, grazie al codice a barre apposto sia sulla scheda anagrafica che sul modulo delle risposte.
L’amministrazione, nella memoria difensiva ha evidenziato che la scheda anagrafica del sig. Monaco è stata rinvenuta nel settore 1 della struttura del Palabarbuto di viale dei giochi del Mediterraneo, mentre il settore di appartenenza del medesimo era il n. 11 del Palapartenope, sito in via Barbagallo, per cui la Commissione ha ritenuto di procedere all’annullamento della prova ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso in quanto, trattandosi di aule differenti e distinte.
2.2. Ciò premesso, sebbene la vicenda presenti profili invero assai singolari, tenuto conto di quanto prospettato dalle parti e sulla base degli strumenti conoscitivi di cui questo giudice dispone, non può ritenersi dimostrato (come sostiene invece l’Ateneo resistente) che il candidato abbia svolto in effetti la prova nel settore 1 piuttosto che nel settore 11 (di assegnazione).
L’unico dato incontestato è che la (sola) scheda anagrafica è stata rinvenuta in un contenitore relativo ad un settore (il n. 1) diverso da quello di “originaria assegnazione” del candidato; mentre nulla è precisato in ordine al rinvenimento o consegna del modulo contenente le risposte.
2.3. In tale situazione di incertezza si ritiene, quindi, che non sussistessero i presupposti per disporre l’annullamento della prova di esame ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso di cui al richiamato DR n. 475 del 3.7.2017 che, conformemente a quanto disposto dall’allegato 1, art. 8 – punto l – del D.M. n. 477 del 28.6.2017, tra le cause di annullamento della prova dì concorso prevede lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella prevista.
2.4. Si tratta, quindi, di una irregolarità che, di per sé e in assenza di ulteriori specifici elementi che inducano a considerare l’inserimento della scheda in un contenitore differente riconducibile ad una consapevole determinazione dell’interessato, non può inficiare lo svolgimento della prova sostenuta dal Monaco.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con conseguente inserimento del ricorrente in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
2.5. Pur potendo, infatti, la sottoscrizione della scheda anagrafica di cui trattasi e l’inserimento della stessa nel contenitore del settore assegnato, considerarsi dirimente per evitare eventuali contestazioni, le modalità di consegna degli elaborati (con apposizione dell’etichetta, contenente il codice a barre, da parte dello stesso concorrente, alla presenza dei commissari di esame) rendono comunque assai improbabile che dette contestazioni potessero intervenire, come, in effetti, non risultano intervenute in casi analoghi a quello in esame.
A tale riguardo, del resto, la stessa Amministrazione non ha fornito convincenti rappresentazioni dei modi attraverso i quali il mero inserimento della scheda in questione in un contenitore diverso (ma comunque destinato a raccogliere le schede anagrafiche) rispetto a quello di (originaria) destinazione, abbia potuto concorrere a supposte manipolazioni dei moduli, soggetti a correzione automatica tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono rimaste custodite le schede anagrafiche.
3. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del vizio procedurale comunque rilevato, benché a carattere non invalidante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento pubblicato sul portale accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale universitaly, nella parte in cui è stato disposto l’annullamento della prova sostenuta dal ricorrente per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’anno acc. 2017/2018;
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/06/2018