L’art. 8 del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, prevede che la commissione, nello svolgimento dei lavori, possa avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2011, n. 240. La previsione regolamentare da ultimo citata si è quindi preoccupata di dettare una norma di chiusura che assicuri il corretto funzionamento delle Commissioni, anche nei casi in cui di esse non possano fare parte componenti di ciascuno dei settori interessati. Ciò, in relazione all’esigenza di assicurare una compiuta valutazione, in termini di competenza tecnica, di tutti i candidati, anche nei frequenti casi di accorpamento in unico settore concorsuale di più settori scientifico-disciplinari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 novembre 2014, n. 11805
Abilitazione scientifica nazionale–Commissioni esaminatrici-Composizione-Parere pro veritate
N. 11805/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2014, proposto da:
Siragusa [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [#OMISSIS#] De Carolis, 101, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
De Censi [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di non abilitazione conseguito nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel Settore concorsuale 06/d3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia (d.d. n. 222/2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2014 e depositato il successivo primo febbraio il prof. [#OMISSIS#] Siragusa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 06D3 – Malattie del sangue, Oncologia, Reumatologia.
Sebbene egli avesse superato due delle tre mediane dei previsti indicatori bibliometrici, ciascuno dei cinque membri che componevano la commissione di valutazione all’uopo nominata ha espresso un giudizio negativo sul ricorrente, così che il giudizio finale collegiale non ha potuto che essere di non abilitazione.
In particolare, la commissione ha valutato l’opera del ricorrente “solo in parte coerente” con il settore scientifico disciplinare per cui egli si era sottoposto alla procedura di valutazione.
3. – Il prof. Siragusa affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) Illegittima interpolazione dei criteri e parametri di legge da parte della normativa secondaria, in quanto l’art. 3 comma III del D. M. n. 762012, nel prevedere (in ciò corroborato dalla circolare MIUR N. 7542013) che le Commissioni possano utilizzare criteri e parametri più restrittivi di quelli posti dagli atti presupposti, e basati sul sistema bibliometrico delle mediane, avrebbe dato luogo a potenziali casi di disparità di trattamento.
2) La Commissione, peraltro, non avrebbe concluso i propri lavori nei cinque mesi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 2222011, e le operazioni da essa svolte dopo tale termine sarebbero viziate da incompetenza.
3) (rubricato 3.1 in ricorso) Illegittimità nel merito del giudizio espresso sul ricorrente, in quanto le opere del prof. Siragusa, vertenti (anche) sull’emostasi e sulle trombosi, sarebbero del tutto pertinenti al settore concorsuale MED15, e comunque costituirebbero tematica interdisciplinare.
4) (rubricato 3.2 in ricorso) Carente motivazione sul giudizio negativo, pur in presenza del superamento di due mediane su tre.
5) (rubricato in ricorso 3.3) Difetto di specifica competenza dei cinque commissari, alcuno dei quali afferiva al settore scientifico disciplinare MED15 – Malattie del sangue.
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
5. – Con ordinanza n. 852 del 2014 l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta da questa Sezione; essa è però stata accolta in appello, sub specie di invito ad una sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, in forza di ordinanza n. 24642014 della sesta Sezione del Consiglio di Stato.
6. – In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha evidenziato che, successivamente alla trattazione della sua istanza cautelare (una delle prime ad essere proposta in ordine di tempo), questa Sezione ha operato un significativo revirement, confermato da numerose pronunzie cautelari di accoglimento, a proposito della questione legata alla mancanza di un ematologo nella commissione del settore in discorso.
In tale scritto difensivo, inoltre, il ricorrente ha concluso insistendo nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato e di rinnovazione della valutazione del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene di dovere esaminare, in via di logica priorità, le censure con le quali parte ricorrente lamenta che il giudizio negativo riportato in sede di procedura di abilitazione scientifica nazionale sia dipeso dalla mancanza, nella commissione che ha proceduto alla valutazione, di membri appartenenti al settore scientifica disciplinate MED 15 – Malattie del sangue, cui egli appartiene.
Come è noto, nella disamina dei motivi di ricorso il giudice amministrativo deve dare priorità a quelli dal cui accoglimento può derivare un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2013 n. 2837), secondo il principio dispositivo.
Nel caso di specie, l’eventuale vizio di composizione della Commissione, attenendo alla specifica competenza tecnica dei suoi componenti, varrebbe a viziare in radice il giudizio di merito espresso dall’organo collegiale, e, in sede conformativa, risulterebbe pienamente satisfattivo per gli interessi del ricorrente, in vista del risultato -espressamente da costui richiesto nelle conclusioni spiegate in memoria- costituito dall’integrale rinnovazione della valutazione mediante commissione in diversa composizione.
2. – Va dunque esaminato il quinto motivo di ricorso, che risulta fondato con valore assorbente sul resto.
2.1 – Ai sensi dell’art. 6 del D. P. R. n. 222 del 2011, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
Con successivo decreto, il medesimo organo ministeriale costituisce un’apposita lista, composta, per ciascun settore concorsuale, dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
Nell’ambito di tale lista è operato il sorteggio di quattro dei cinque membri.
Il nono comma dell’art. 6 medesimo dispone espressamente che il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui si è appena detto debba assicurare, per quanto possibile, la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
L’art. 8 del regolamento, inoltre, prevede che la commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La previsione regolamentare da ultimo citata si è quindi preoccupata di dettare una norma di chiusura che assicuri il corretto funzionamento delle Commissioni anche nei casi in cui di esse non possano fare parte componenti di ciascuno dei settori interessati.
Ciò, in relazione all’esigenza di assicurare una compiuta valutazione, in termini di competenza tecnica, di tutti i candidati, anche nei frequenti casi di accorpamento in unico settore concorsuale di più settori scientifico-disciplinari; come è accaduto nel caso in esame.
2.2 – Tuttavia, tale garanzia non è stata offerta al ricorrente, esperto in malattie del sangue, in quanto è pacifico che della commissione di valutazione non facevano parte ematologi; né è stato richiesto il prescritto parere pro veritate di un esperto nella materia di riferimento del candidato.
Detta omissione vizia in radice il giudizio riportato dall’interessato.
2.3 – Tanto più che, nel caso di specie, ciò che la Commissione ha contestato al prof. Siragusa è la non perfetta coerenza delle opere scientifiche presentate con le materie per la cui abilitazione l’interessato doveva concorrere: operazione che, in assenza dell’opinione di un docente esperto nella disciplina di riferimento delle opere presentate, si palesa evidentemente impossibile, innanzitutto sotto il profilo della ragionevolezza.
2.4 – Per completezza si deve evidenziare che la medesima esigenza di compiuta valutazione di cui si è detto, a livello legislativo, è stata recepita (sebbene in epoca successiva al giudizio qui impugnato) dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.7), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, per cui “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari”; e, inoltre, “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.”
L’opportuna novella all’impianto normativo evidenzia ulteriromente la condizione di illegittimità della valutazione condotta senza l’apporto di professionalità attinenti al settore scientifico-disciplinare di pertinenza del candidato.
3. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, assorbito quant’altro.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone la nomina di cinque nuovi commissari secondo i criteri desumibili dalla motivazione, i quali potranno operare alla luce dei criteri e dei parametri già posti; incombenza che potrà essere agevolmente svolta in relazione alla già intervenuta predisposizione della lista di possibili commissari da sorteggiare per la procedura in questione, ai sensi delle lettere i) ed h) dell’art. 16 comma III della L. 2402010, salva l’acquisizione del parere pro veritate in caso di necessità.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)