Ai sensi del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, per pubblicazioni “di livello accettabile” devono intendersi quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza; di conseguenza, si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 novembre 2014, n. 11806
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione pubblicazioni
N. 11806/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05029/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5029 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Ballistreri, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
la Direzione Generale Per L’Università Lo Studente e il Diritto Allo Studio Universitario Adisu;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bavaro, [#OMISSIS#] Valente;
per l’annullamento
– dei giudizi collegiali e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario II fascia per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro (D.D. MIUR 20 luglio 2012 n. 222) e quindi del provvedimento finale di non abilitazione;
dei seguenti verbali della Commissione:
– n. 1 relativo alla seduta del 10 aprile 2013;
– n. 2 relativo alla seduta del 22 aprile 2013;
– del verbale di precisazione e interpretazione autentica, relativo alla seduta del 25 aprile 2013;
– n. 7 relativo alla seduta del 29 luglio 2013;
– n. 8 relativo alla seduta del 30 luglio 2013;
– n. 9 relativo alla seduta del 19 settembre 2013;
– n. 10 relativo alla seduta del 20 settembre 2013;
– n. 11 relativo alla seduta del 21 settembre 2013;
– n. 12 relativo alla seduta del 31 ottobre 2013;
– n. 13 relativo alla seduta del 1 novembre 2013;
– n. 14 relativo alla seduta del 2 novembre 2013;
– n. 16 relativo alla seduta del 28 novembre 2013;
– n. 17 relativo alla seduta del 29 novembre 2013;
– n. 18 relativo alla seduta del 30 novembre 2013;
– n. 21 relativo alla seduta del 24 dicembre 2013;
– del verbale avente ad oggetto “ Relazione Riassuntiva” relativo alla seduta del l24 dicembre 2013;
– delle schede analitiche di valutazione, redatte dai singoli commissari;
– del D.D. del 20.07.2012 n. 222, pubblicato in G.U. n. 58 del 27.07.2012;
– del d.P.R. 14.09.2011 n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre n. 240”;
– del D.M. 7.06.2012 n. 76;
– del D.P.C.M. 19.06.2013 n. 69755;
– del D.P.C.M. 26.09.2013 n. 71188;
– dei D.D. 28.06.2013 n. 1263; 20.09.2013 n. 1718; 30.09.2013, n. 1767 di proroga dei lavori della Commissione;
– del D.D. 12.12.2013 n. 2703, di ulteriore proroga dei lavori della Commissione;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto n. 222 del 20 luglio 2012 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha indetto il Bando, ai sensi degli articoli 3 e 9 del d.P.R. n. 222/2011, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato 3 del medesimo decreto.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per l’abilitazione scientifica per il settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, II fascia.
L’esito della valutazione è stato negativo.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 76/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato D al D.M. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.D. n. 222/2012. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Manifesta incoerenza e irragionevolezza. Perplessità dell’azione amministrativa;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.D. n. 222/2012. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo. Carenza di motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
3) Violazione dell’iter tipico procedimentale. Eccesso di potere;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1, del D.M. n. 76/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.D. n. 222/2012;
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Ritiene il Collegio, in considerazione del loro carattere assorbente, di esaminare il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente assume l’illegittimità del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dai Commissari.
Con il primo motivo si deduce che il giudizio della Commissione sarebbe incoerente rispetto alle valutazioni di merito espresse in sede collegiale ed in sede individuale, non potendo dai giudizi positivi adottati dalla Commissione, irragionevolmente discendere, in assenza di qualsivoglia motivazione, il mancato riconoscimento della maturità scientifica del ricorrente.
Inoltre i giudizi espressi in relazione alla produzione scientifica sono risultati positivi, essendo state espresse valutazioni di “buono” o “accettabile”, per cui il giudizio negativo finale sarebbe del tutto incoerente.
Con il secondo mezzo si assume l’illegittimità del giudizio in quanto l’organo esaminatore non si sarebbe attenuto ai criteri e parametri da esso stesso elaborati e per non avere utilizzato i punteggi in termini numerici stabiliti nella seduta del 22 aprile 2013.
Ciò premesso nella procedura in esame la Commissione ha adottato i criteri e parametri di valutazione nella seduta del 22 aprile 2013 e li ha integrati in quella del 25 aprile 2013.
In relazione ai titoli – diversi dalle pubblicazioni – la Commissione ha previsto che la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dei seguenti parametri:
– partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra parti;
– partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
– attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca, esteri o internazionali di alta qualificazione;
– conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.
Quale parametro addizionale la Commissione ha previsto, inoltre, il possesso del titolo di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, ritenendo che esso “rappresenta un primo formale riconoscimento del profilo del candidato da parte della comunità scientifica.”
Quanto alla valutazione della produzione scientifica, la Commissione ha stabilito che essa avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dei seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D del D.M. n. 76/2012;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, preferibilmente attraverso l’adozione di sistemi di refe raggio o di revisione tra pari;
e) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale anche considerato l’ambito scientifico;
Inoltre, la stessa Commissione ha adottato il parametro integrativo dato dalla pubblicazione di almeno 1 monografia e 5 lavori non monografici ovvero 9 lavori non monografici nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del D.D. n. 222 del 20 luglio 2012, ciò in quanto ha ritenuto necessario “al fine di valutare la continuità scientifica dei candidati”, che “nell’arco di tempo considerato sia stata prodotta attività di ricerca qualitativamente rilevante e per questo sottoposta alla valutazione di merito della Commissione”.
Ulteriore parametro integrativo stabilito dalla Commissione è, inoltre, costituito dalla rilevanza della produzione scientifica del candidato valutata in base alla pluralità e varietà dei temi affrontati.
E’ stato previsto anche di considerare, al fine della valutazione della maturità scientifica dei candidati, l’impatto della produzione scientifica complessiva nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con la specificazione che si avrebbe fatto riferimento agli indicatori non bibliometrici riferiti alle mediane per candidati all’abilitazione nazionale a professore associato di cui alla tabella 3 ANVUR, colonna 3, “numero di libri dotati di ISBN” e colonna 4 “numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN” e che “il superamento di entrambe le mediane sarà considerata necessaria ma non sufficiente per l’acquisizione dell’abilitazione”; è stato inoltre stabilito si attribuire un rilievo prevalente alla coerenza settoriale e alla qualità della produzione scientifica e ai lavori monografici rispetto ad altre tipologie di lavoro scientifico, di attribuire un rilievo prevalente alle pubblicazioni rispetto ai titoli in quanto maggiormente idonee a comprovare il livello di maturità scientifica dei candidati.
La Commissione ha espresso nei confronti del ricorrente un giudizio collegiale, con riferimento alla produzione scientifica tra “accettabile e buono”; inoltre, ha valutato “accettabile” la pluralità delle pubblicazioni e “tra accettabile e buono” l’impatto della produzione scientifica considerata complessivamente, affermandone anche la continuità.
Analogamente, da una lettura dei giudizi individuali dei commissari si desume un giudizio positivo in ordine alla produzione scientifica sia sotto il profilo della qualità, sia per quanto attiene al profilo dell’impatto e della rilevanza, che non risulta conforme al giudizio finale di non idoneità.
Il giudizio di “accettabile”, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo pieno, soprattutto se risulta connesso con altri giudizi di “buono” su altri aspetti sottoposti a valutazione, come è avvenuto nel caso di specie.
A conferma di tale assunto è sufficiente richiamare la classificazione dettata dal D.M. n. 76/2012 (Allegato D), il quale al n. 3 stabilisce che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale.
Merita adesione anche il secondo mezzo, posto che dai giudizi individuali e da quello collegiale della Commissione non si ricava l’attribuzione dei punteggi (per quanto concerne le pubblicazioni e i titoli) a cui l’organo di valutazione si era autovincolato, stabilendo che “la valutazione si intende positiva allorquando il candidato raggiunge un punteggio di 80 su 100 punti”, il che impedisce di comprendere le ragioni del giudizio finale negativo.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B2 – “diritto del lavoro” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
‘P.Q.M.’
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
P.Q.M.
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)