TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2018, n. 4622

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.

Contenuto sentenza

N. 04622/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12410/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12410 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Vavalle, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Trigiante, con domicilio, ex art.25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Politecnico di Bari, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico, Commissione d’aula, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in architettura, per l’anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Politecnico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. Pecorilla, in sostituzione dell’Avv. P. Trigiante, e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato C. Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Vavalle sosteneva presso il Politecnico di Bari il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in architettura, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 44,10.
All’interessata tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
La studentessa impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione di legge ed in particolare dell’art.34 Cost. nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, abnormità, perplessità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Al candidato venivano consegnati, prima dell’inizio della prova, una scheda anagrafica e un modulo delle risposte, da compilare personalmente, a cui andavano applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva dunque di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattavasi quindi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; non c’era poi stata in concreto contestazione sui dati anagrafici.
L’interessata segnalava in ultimo che, avvedutasi dell’omessa sottoscrizione della scheda, prima della sua consegna, chiedeva di firmare la stessa, ricevendo un rifiuto immotivato dalla Commissione, la quale non verbalizzava l’episodio.
Con decreto n.7293 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Politecnico di Bari si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.8034 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio, previa apposita pubblicazione della relativa graduatoria da parte dell’Amministrazione.
Con successiva ordinanza n.2469 del 2017 la Sezione, su richiesta dell’interessata, ordinava al Dicastero la pubblicazione della predetta graduatoria, non ancora avvenuta.
Con ulteriore ordinanza n.10274 del 2017 il Tribunale ordinava nuovamente la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che seguivano in graduatoria, non agevolmente individuabili, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
Seguiva il riscontro della parte ricorrente, la quale depositava inoltre documentazione comprovante l’immatricolazione al corso di laurea in architettura, anno accademico 2016/17, con n.3 esami sostenuti, ribadendo i propri assunti nel merito.
Nell’udienza del 24 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.12410/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 26/04/2018