L’ omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2018, n. 4624
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 04624/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11713/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11713 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Ceraolo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Aliu, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#], per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato C. Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Ceraolo sosteneva presso l’Università degli Studi di Messina il test di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 62,90.
All’interessata tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
La studentessa impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione degli artt.1, 6 della Legge n.241 del 1990, degli artt.2720, 2966 c.c., dei principi di buon andamento, di massima partecipazione e di legittimo affidamento nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
La scheda anagrafica veniva riconosciuta come propria dall’interessata con successiva dichiarazione resa dinanzi a notaio; non erano poi state mosse in concreto contestazioni sui predetti dati anagrafici; i candidati inoltre erano stati identificati all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei relativi dati e consegna di un adesivo con le rispettive generalità; sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano quindi applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva dunque di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattavasi pertanto di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; in ogni caso il prescritto ritiro delle penne alla fine della prova aveva impedito detta sottoscrizione; la sanzione era comunque sproporzionata e irragionevole.
Con decreto n.6865 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Messina si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.7678 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio, cui seguiva tempestivo riscontro.
La ricorrente depositava inoltre documentazione comprovante l’immatricolazione al corso di laurea in medicina, anno accademico 2016/17, con n.4 esami sostenuti, deducendo in [#OMISSIS#] l’improcedibilità del ricorso, con stabilizzazione degli effetti prodotti, anche ex art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005) e ribadendo i propri assunti nel merito.
Con successiva ordinanza n.8585 del 2017 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
La ricorrente dava riscontro a detta ordinanza.
Nell’udienza del 24 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo la questione di [#OMISSIS#] sollevata dalla parte ricorrente.
Deve in proposito essere respinta la richiesta di dichiarare il ricorso improcedibile, giacchè l’Amministrazione ha disposto l’immatricolazione della studentessa solo in esecuzione di una misura cautelare, assunta nelle more della pronuncia della sentenza che deve definire il giudizio (cfr. già sul punto TAR Lazio, III, n.10129 del 2017 e poi, più diffusamente, nn.448 e 451 del 2018); né può invocarsi, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa, l’applicazione dell’art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005), trattandosi di normativa di carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, riferita quindi unicamente ad abilitazioni professionali o titoli (cfr. ancora TAR Lazio, III, nn.448 e 451 del 2018); ne discende che per la stabilizzazione degli effetti prodottisi è necessario l’accoglimento del ricorso con sentenza.
Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11713/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 26/04/2018