Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il solo mancato superamento di una mediana su tre non avrebbe potuto avere effetto preclusivo dell’abilitazione, atteso che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse risultare preclusivo ai suddetti scopi , essendo all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.9668 e n.8155 del 2016).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2018, n. 7118
Abilitazione scientifica nazionale – Criteri di valutazione-Superamento mediane
N. 07118/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06124/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2014, proposto da:
Onesti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Lodato, Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio i quest’ultimo in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#], 109, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Giovanni Di Benedetto, [#OMISSIS#] Ribuffo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 06/e
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. Lodato e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 17 aprile 2014 la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onesti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/E2 – chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologica.
3. – La dottoressa Onesti, che ha superato due delle tre mediane dei prescritti indicatori, affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 3 comma III del D. M. n. 762012, in quanto la Commissione di valutazione non avrebbe elaborato i pesi ponderali utili a determinare l’incidenza dei criteri e dei parametri ministeriali ai giudizi espressi; tanto avrebbe inciso sulla legittimità delle valutazioni riportate dalla ricorrente, positiva quanto a personalità dell’apporto alle opere, superamento di due mediane su tre e qualità della produzione scientifica, ma negativa quanto a congruità con il settore concorsuale.
Tanto comporterebbe anche la violazione dell’art. 3 della legge n. 2411990 in punto di onere motivazionale e difetto di istruttoria.
Risulterebbe poi violato anche l’art. 4 comma III del D.M. n. 762012, in quanto sarebbe stata omessa la considerazione della “tipologia delle pubblicazioni presentate e della loro distribuzione sotto il profilo temporale”.
2) Il giudizio negativo sarebbe poi viziato a monte dall’operato dell’ANVUR, la quale, invece che calcolare le mediane degli indicatori, ha sostituito, quanto al terzo di essi, l’indice di Hirstch con quello bibliometrico “h index contemporaneo” di Katsaros.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre scritti difensivi.
5. – Con ordinanza n. 3911 del 2014 la istanza cautelare è stata respinta.
6. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2018.
7. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
8. – Deve infatti essere disatteso il primo motivo.
Come ripetutamente affermato da questa Sezione, ai sensi dell’art. 16 comma I della L. n. 2402010, la detta ponderazione non è operazione necessaria.
Invero, la norma si limita a prescrivere che il giudizio sia “espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro”, senza imporre la necessaria attribuzione di un valore ponderale di tipo numerico a ciascuno di tali elementi di giudizio, mentre l’art. 3 comma III del D.M. n. 762012, nel recitare che la ponderazione di criteri e parametri debba essere equilibrata e motivata si riferisce solo agli elementi di valutazione ulteriori che la Commissione ha facoltà di introdurre (TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 2015 n. 9462).
Ne segue che non sussistono neppure il deficit motivazionale e il difetto istruttorio asseriti dalla ricorrente a causa dell’assenza di tali pesi ponderali.
9. – Neppure il secondo mezzo può essere accolto.
Al riguardo osserva il Collegio che quelle legate ad un eventuale errore metodologico nel calcolo delle mediane, e finanche ad un eventuale debordare dell’ANVUR dalla proprie competenze in questa materia, non sono censure assistite, per la ricorrente, da interesse processuale, in quanto la dottoressa Onesti non ha ricevuto il diniego di abilitazione in forza del mancato superamento delle mediane (e, segnatamente, della terza di esse), che ha invece superato in misura di due su tre.
Ella si è vista invece negare l’abilitazione essenzialmente in quanto la Commissione ha ritenuto che le sue opere non fossero del tutto congruenti con il settore concorsuale per cui la ricorrente aveva presentato domanda.
E, d’altra parte, il solo mancato superamento di una mediana su tre (se mai calcolata su di un indicatore non consentito, il che rimane indimostrato), non avrebbe potuto avere effetto preclusivo dell’abilitazione, atteso che, come ripetuto, gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse risultare preclusivo ai suddetti scopi (cfr. all.2 al ricorso), essendo all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.9668 e n.8155 del 2016).
10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/06/2018