TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4349

PRIN-Approvazione della graduatoria dei progetti PRIN 2017 nel settore ERC SH_6

Data Documento: 2019-06-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Difetto di motivazione, atteso che dai verbali della Commissione e dagli altri atti allegati non è possibile ricavare quali pubblicazioni siano state valutate, la rilevanza scientifica attribuita alle stesse, gli indici bibliometrici esaminati, i riconoscimenti e/o finanziamenti ottenuti dai PI (principal investigator), sebbene tali parametri di valutazione siano espressamente previsti nell’allegato n. 3 del bando in data 27.12.2017.

Contenuto sentenza

N. 04349/2019 REG.PROV.CAU.
N. 04940/2019 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4940 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso il suo studio in Roma, via Varrone 9; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del D.D. n.180 del 06.02.2019 del MIUR, recante l’approvazione della graduatoria dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2017 settore ERC SH6 per l’ammissione al relativo finanziamento, limitatamente alla linea d’intervento a) Linea d’Intervento Principale;
– dei verbali del Comitato di Selezione PRIN 2017 settore ERC SH6 (verbale di insediamento del 30.05.18, verbale n.2 del 27.06.18, verbale n.3 del 05.07.18, verbale finale di prima fase del 25.07.2018 –), conosciuti solo all’esito della pubblicazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento a seguito di richiesta di accesso [#OMISSIS#] atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G.M. [#OMISSIS#], per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’Avv. F. [#OMISSIS#] e per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#].
Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra presentare sufficienti [#OMISSIS#] di fumus [#OMISSIS#] iuris, in relazione al dedotto difetto di motivazione del giudizio espresso nei confronti del candidato;
Che a tale proposito, dai verbali della Commissione e dagli altri atti allegati non è possibile ricavare quali pubblicazioni siano state valutate, la rilevanza scientifica attribuita alle stesse, gli indici bibliometrici esaminati, i riconoscimenti e/o finanziamenti ottenuti dai PI (principal investigator), sebbene tali parametri di valutazione siano espressamente previsti nell’allegato n. 3 del bando in data 27.12.2017;
Ritenuto, infine, di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti [#OMISSIS#] graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul [#OMISSIS#] istituzionale della CRUI – con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – da eseguire nel [#OMISSIS#] di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei limiti del rilevato difetto di motivazione del giudizio reso nei confronti del ricorrente;
ordina l’integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
compensa il pagamento delle spese della presente fase;
fissa l’udienza di merito al 12.2.2020.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 26/06/2019