É improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di coloro che, non ammesse ad un corso di laurea, sono risultate successivamente vincitrici, nelle more del giudizio, del test d’ingresso per lo stesso corso per l’anno accademico successivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2020, n. 7218
Ammissione al corso di laurea -Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 07218/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14685/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14685 del 2018, proposto da:
Letizia Marasco e Margherita [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ultimo ammesso dell’Università degli Studi de L’Aquila, [#OMISSIS#] Cerulli, Bianca Ceredi, [#OMISSIS#] Trimarco non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum e di Università di Pisa e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Vista la nota depositata il 22.5.2020 e l’allegata documentazione attestante la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti, poiché entrambe sono risultate vincitrici del test d’ingresso per l’anno accademico 2019/2020;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata il 22.5.2020 e l’allegata documentazione attestante la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti, poiché entrambe sono risultate vincitrici del test d’ingresso per l’anno accademico 2019/2020;
Ritenuto che, in ragione di ciò, al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/06/2020