TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2021, n. 7675

Requisiti per l’assunzione e “stabilizzazione” con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei ricercatori.

Data Documento: 2021-06-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Per i partecipanti alle procedure per titoli e colloquio riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione e “stabilizzazione” con contratto di lavoro a tempo indeterminato degli aspiranti in possesso di una certa esperienza nell’ambito delle attività di ricerca, ferma la la rilevanza nel nostro ordinamento della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, deve ritenersi ragionevole interpretare in senso ampio la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca”, di modo che ai fini dell’integrazione del requisito per cui è controversia vanno considerate tutte le attività di ricerca indicate dagli interessati, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto presso il quale esse sono state svolte, ma all’unica condizione che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca” alla stregua dei parametri (anche internazionali) di cui si è detto.
E ciò è in linea con gli scopi della selezione siccome fissati dalla normativa primaria: non appare, infatti, adeguatamente motivata la scelta di preferire i ricercatori precari che abbiano maturato un’esperienza solo presso enti pubblici nazionali posto che, in termini di professionalità e alla luce del richiamato interesse pubblico, niente esclude a priori che analoghi meriti siano riconoscibili a ricercatori impiegati presso istituti di ricerca privati o all’estero (così, anche TAR Lazio, sent. 886/2020).

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Cusano, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;
contro
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
con ricorso principale
del provvedimento di esclusione dal concorso bandito dal CNR (bando n. 366.49) per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo di ricercatore – III livello Area Strategica, Produzioni Alimentari e Alimentazione, ricevuto a mezzo PEC in data 26 ottobre e in data 8 novembre 2018;
del bando di concorso n. 366.49 per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo di ricercatore – III livello Area Strategica, Produzioni Alimentari e Alimentazione nella parte in cui, l’art. 2 rubricato “requisiti di ammissione” dovesse interpretarsi nel senso di non considerare il servizio svolto dalla ricorrente presso l’ente di ricerca Fondazione Scientifica [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], ai fini del computo del triennio di anzianità di servizio; dell’art. 5 del bando, denominato “esclusione dal concorso” nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso negativo nei confronti della ricorrente; del medesimo bando di concorso, nella parte in cui le norme in esso contenute sono state erroneamente interpretate dal CNR nel senso di limitare la possibilità di accesso alla procedura di stabilizzazione ex art. 20 co. 2 dl.gs n. 75/2017 nei termini sopra indicati; nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui ci si riserva l’impugnazione mediante motivi aggiunti;
dell’art. 20 d.lgs n. 75/2017 e delle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione se interpretate nel senso di escludere la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017;
per quanto occorrer possa del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana “Serie Generale” n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1 giugno 2015; del Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, se interpretati in senso negativo nei confronti della ricorrente;
per l’accertamento e la condanna dell’amministrazione intimata del diritto di parte ricorrente ad ottenere la valutazione dei titoli e ad accedere alle prove orali suppletive con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla procedura di stabilizzazione e valutazione dei propri titoli e della propria anzianità;
con ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento
della graduatoria di merito del concorso bandito dal CNR (bando n. 366.49) per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2 del d.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo di ricercatore – III livello Area Strategica, Produzioni Alimentari e Alimentazione pubblicata il 17.12.2018 nella parte in cui non risulta indicato il nominativo della ricorrente; di tutti gli atti e provvedimenti di rettifica e/o scorrimento della graduatoria;
dell’art. 20 d.lgs n. 75/2017 e delle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione se interpretate nel senso di escludere la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, attualmente assegnista di ricerca presso il CNR, ha partecipato alla procedura bandita dal CNR, per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art.
20, comma 2 D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 3 unità di personale profilo di ricercatore III livello professionale presso il CNR.
Il CNR, con il provvedimento impugnato ha respinto la domanda di partecipazione della ricorrente ritenendo che la medesima fosse sprovvista del requisito temporale dei tre anni di servizio anche non continuativo prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 75/2017 b) del bando. A tale riguardo si precisa che i dodici mesi di collaborazione coordinata e continuativa indicati nel curriculum strutturato, relativi all’accordo stipulato con la Fondazione Scientifica [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non possono essere considerati utili, posto che il contratto è stato stipulato con un organismo non riconducibile al novero delle istituzioni contemplate nella suddetta lett b)».
Il primo motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione.
Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 20 D.lgs. 75/2017 nonché delle circolari 3/2017 e 1/2018 emesse dal Ministero per la Semplificazione e le Pubbliche Amministrazioni poiché ai fini del computo del triennio di anzianità di servizio dovranno essere riconosciuti anche i contratti flessibili avuti presso altri Enti e istituzioni di ricerca ivi compreso l’istituto di ricerca [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] peraltro situato presso l’Istituto per lo Studio delle Macromolecole del CNR.
Anche qualora il testo della normativa dovesse risultare ambiguo occorreva privilegiare l’interpretazione che favoriva l’ammissione dei soggetti nel senso del più ampio confronto selettivo.
Il terzo motivo lamenta la natura discriminatoria dell’esclusione in quanto la possibilità di accedere alla suddetta procedura verrebbe riconosciuta soltanto in favore di una parte del personale precario che ha prestato servizio presso il CNR o presso le università.
Il quarto motivo censura la lesione del diritto della ricorrente di partecipare in condizioni di parità al percorso di stabilizzazione in ragione delle capacità professionali ritenute utili all’Amministrazione come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro.
Nel caso in questione, la ricorrente risulta penalizzata per aver prestato servizio in un ente di ricerca diverso rispetto al CNR o alle università. Eppure, sia il legislatore sia le circolari ministeriali già menzionate risultano chiare nel loro contenuto, nella parte in cui prevedo no che ai triennio di anzianità dovranno essere computati anche gli anni svolti presso altri Enti e istituti di ricerca.
Il quinto motivo evidenzia l’inesistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione per le ragioni indicate in contrasto con l’art. 97 Cost.
La scelta operata dall’Amministrazione I provvedimenti qui impugnati viola anche i principi di pari opportunità e non discriminazione tra candidati precari che sia il Legislatore sia il Ministero hanno voluto fortemente evitare con le indicazioni operative fornite con le circolari suindicate.
Il sesto motivo eccepisce la lesione del legittimo affidamento.
Il CNR si costituiva con comparsa di stile.
Successivamente venivano presentati motivi aggiunti per impugnare a titolo di illegittimità derivata gli atti conclusivi della procedura da cui la ricorrente era stata esclusa.
Nel corso del giudizio veniva disposta l’integrazione del contraddittorio, ma dopo l’esecuzione della notifica nessuno dei possibili controinteressati si costituiva.
Prima dell’udienza di merito l’Amministrazione depositava documenti.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare alcune delle questioni sollevate evocando parametri di natura costituzionale concentrando la sua attenzione sulla questione specifica da esaminare cioè se la ricorrente fosse in possesso dei requisiti che le davano il diritto di partecipare alla selezione per la stabilizzazione dei precari anche verificando se la lettura escludente operata dall’Amministrazione fosse in contrasto con l’interpretazione più corretta di tali presupposti.
L’art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 dispone che: “Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
”.
Secondo il CNR il secondo requisito era carente nella ricorrente perché il periodo trascorso presso la “Fondazione [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#]”, dal 16/01/2015 al 15/01/2016 non era computabile sia perchè trattavasi di borsa di studio sia per la natura privatistica del datore di lavoro.
Quanto alla seconda ragione posta a fondamento dell’impugnata esclusione, deve osservarsi che l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di ricomprendere anche gli istituti di ricerca nel novero degli istituti di ricerca presso cui considerare i rapporti di lavoro documentati dall’aspirante alla stabilizzazione.
La sentenza 886/2020 di questo TAR, dopo aver sottolineato la rilevanza nel nostro ordinamento della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, osservava che: “è ragionevole interpretare in senso ampio la locuzione del bando “altri enti ed istituzioni di ricerca”, di modo che ai fini dell’integrazione del requisito per cui è controversia vanno considerate tutte le attività di ricerca indicate dagli interessati, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto presso il quale esse sono state svolte, ma all’unica condizione che le attività in questione siano effettivamente qualificabili come “ricerca” alla stregua dei parametri (anche internazionali) di cui si è detto.
E ciò è in linea con gli scopi della selezione siccome fissati dalla normativa primaria: non appare, infatti, adeguatamente motivata la scelta di preferire i ricercatori precari che abbiano maturato un’esperienza solo presso enti pubblici nazionali posto che, in termini di professionalità e alla luce del richiamato interesse pubblico, niente esclude a priori che analoghi meriti siano riconoscibili a ricercatori impiegati presso istituti di ricerca privati o all’estero.
In altri termini, il requisito dei 3 anni di attività di ricerca nel periodo 2010-2017 denota l’intento di riservare il concorso ai soli aspiranti in possesso di una certa esperienza nell’ambito delle attività di ricerca, con la conseguenza che il bando, muovendo dalla disciplina sovranazionale di cui si è innanzi dato conto, appropriatamente utilizza la locuzione per cui è questione.
Mentre la finalità di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge, appare già assicurata dal piano di assunzioni previsto dall’art. 20, co. 1, d.lgs, n. 75/2017 e dal fatto che la procedura in esame richiede comunque che l’interessato dimostri la “titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il CNR” (art. 2, co. 1, lett. a, bando). L’assunto dell’amministrazione – che escluderebbe dal computo dell’esperienza triennale, quale requisito di partecipazione, le attività svolte presso istituzioni di ricerca estere o private – contrasta quindi con il disposto del bando di concorso che letteralmente stabilisce come requisito all’invocato art. 2, comma 1 lett. b) “aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017”. Il detto bando infatti non qualifica l’ente ove l’esperienza del candidato sia maturata, né sul piano della nazionalità né sul piano della natura pubblica o privata, indicando solamente e in via omnicomprensiva “enti ed e istituzioni di Ricerca”; se ne deve dedurre che l’esperienza di cui al detto requisito possa maturarsi anche in ambito estero o privato, qualora come nel caso odierno, sia pacifica la natura di ente di ricerca del soggetto presso cui la prestazione è stata svolta
.”.
L’art. 2, comma 1, del Bando richiamato dalla sentenza è il medesimo del bando relativo alla procedura in esame e l’orientamento favorevole ad un’interpretazione ampia del requisito si è ormai affermato in molte pronunce consimili.
Per quanto attiene alla equiparabilità o meno della borsa di studio ad uno dei contratti flessibili che danno titolo per partecipare alle procedure per superare il precariato, va premesso che la circolare 3/2007 invocata dalla ricorrente non ricomprende tale forma di assunzione tra quelle legittimanti come invece fa con gli assegni di ricerca.
Ma anche in questo caso soccorre la giurisprudenza che ha ritenuto come la borsa di studio sia equiparabile agli altri tipi di contratti ove l’attività risulti effettivamente assimilabile ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ( TAR Sicilia sezione Catania 1829/2021 ).
Nel caso di specie se si esamina il contratto stipulato dalla ricorrente con la “Fondazione [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#]” si parla di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di ricerca. Non emerge una prevalenza dell’attività formativa che non consentirebbe di qualificare il rapporto come un contratto di lavoro giustificando il diniego dell’Amministrazione, come avvenne in un caso analogo quando la sezione aveva confermato il provvedimento respingendo il ricorso ( sentenza 8868/2020 ).
L’esclusione della ricorrente è, in conclusione, illegittima e l’Amministrazione dovrà nominare una nuova Commissione per consentirle di veder valutati titoli e pubblicazioni effettuando anche il colloquio; laddove all’esito raggiunga un punteggio che all’epoca le avrebbe assicurato il conseguimento della stabilizzazione dovrà essere assunta anche in sovrannumero.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti nei limiti indicati in
motivazione
Condanna il CNR a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 2.500 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/06/2021