In una procedura di abilitazione scientifica nazionale, l’errata valutazione della continuità temporale vizia in radice l’intero giudizio formulato sul candidato, qualora esso non tenga conto di opere astrattamente valutabili. La commissione, nell’utilizzare il parametro da lei individuato, che afferisce alla valutazione di qualità delle opere dei candidati nel periodo di cinque anni precedenti il bando, non ha colto quale fosse l’esatto numero di pubblicazioni prodotte in quel limitato arco temporale, in quanto ha ritenuto che le opere in questione fossero solo cinque. Inoltre, a differenza di quanto avrebbe poi fatto per altri candidati, non ha considerato che i contributi in volume costituiti da commenti a testi normativi articolo per articolo costituiscono ciascuno opera a sé stante, anziché una pubblicazione unica (così, nel caso di specie, gli scritti prodotti erano 69 anziché 36).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 maggio 2015, n. 7493
Abilitazione scientifica nazionale – Criteri di valutazione pubblicazioni
N. 07493/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03376/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Facci Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Acciari in Roma, Via Avezzana, 6, come da procura in calce al ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Rojas Elgueta, n.c.;
per l’annullamento
inidoneità al conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, oltre al risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 ilconsigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 21 febbraio 2014, il dott. Giovanni Facci ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale 12D1 – Diritto privato.
All’esito della valutazione dei titoli e della produzione scientifica del ricorrente ciascuno dei cinque membri della Commissione ha espresso un giudizio di segno negativo.
3. – Il dott. Facci affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16 comma III lettera a) L. 2402010, degli articoli 5. 6 e 8 comma DPR n. 2222011, dell’art. 4 DM n. 2222012, degli articoli 3, 5 e 8 del DM n. 762012, eccesso di potere sotto svariati profili: sarebbe mancata la attribuzione dei pesi a criteri e parametri posti dalla Commissione di valutazione, avendo la Commissione preferito approvare un “modello di giudizio sintetico per i giudizi individuali”, il che avrebbe minato l’imparzialità e l’oggettività delle valutazioni. Per altra censura sarebbe errata e carente di motivazione la valutazione della Commissione che ha ritenuto limitata nel tempo la produzione scientifica del candidato, perché solo cinque dei dodici lavori presentati rientravano nel prefissato periodo di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando. Ancora, sarebbe illegittima la valutazione dell’attività didattica svolta dal ricorrente, come quella relativa alla qualità scientifica delle sue opere, ritenuta limitata. Sarebbe poi illegittimo non attribuire l’abilitazione a chi, come il ricorrente, ha superato tre mediane su tre, anche attraverso numerose opere pubblicate su riviste di fascia A o che hanno ottenuto valutazioni pari a “buono” in procedure comparative o in quelle di VQR.
2) Violazione del’l’at. 16 L. 2402010 e dei provvedimenti applicativi, sotto il profilo della illegittima modalità di conduzione delle sedute della Commissione di valutazione.
Il ricorrente, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ha chiesto che siano annullata la valutazione negativa in cui è incorso il ricorrente, con la sua conseguente riedizione da parte di Commissione in composizione diversa da quella che ha proceduto; solo in via subordinata, chiede il risarcimento per equivalente del danno che egli avrebbe patito a causa della mancata abilitazione.
4. – In corso di causa il MIUR, in aderenza a numerosi precedenti di questo TAR, ha deciso, mediante i decreti direttoriali numeri 4518 e 4534 del 2014, di modificare la composizione della commissione, sostituendo il prof. [#OMISSIS#], docente di Derecho Mercantil, e dunque non appartenente al settore concorsuale 12A1 – diritto privato, con altro dotato dei prescritti requisiti, e di sottoporre a nuova valutazione da parte dell’organo rinnovato la posizione dei (soli) candidati che hanno proposto impugnazione contro la mancata abilitazione, e che, tra le altre, hanno svolto la censura relativa alla mancanza di idonea qualificazione in capo al commissario OCSE.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 dicembre 2014 il dott. Facci ha chiesto l’annullamento di tali atti nella parte in cui escludono gli altri candidati non abilitati dal novero di quelli da sottoporre a nuovo giudizio da parte di Commissione in diversa composizione, svolgendo contro di essi due ordini di censure, che si riportano, rispettivamente, alla disparità di trattamento e alla violazione dei limiti del potere di autotutela, che avrebbe -in tesi- dovuto essere esteso a tutti i candidati valutati da Commissione in composizione illegittima.
5. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
6. – Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – Il ricorso è fondato, e va accolto, con riferimento alle censure che investono il negativo giudizio sulla continuità temporale della produzione scientifica del ricorrente nel periodo di cinque anni precedenti il bando della procedure.
Si tratta del parametro che la Commissione, nella sua prima seduta, ha enucleato sub a) tra quelli relativi alla valutazione di qualità delle opere dei candidati.
Al riguardo risulta fondata la censura con cui il dott. Facci lamenta che la Commissione non ha colto quale fosse l’esatto numero di pubblicazioni prodotte in quel limitato arco temporale, in quanto ha ritenuto che le opere in questione fossero solo cinque; ed inoltre (a differenza di quanto avrebbe poi fatto per altri candidati) non ha considerato che i contributi in volume costituiti da commenti a testi normativi articolo per articolo non avrebbero dovuto essere considerati quale unica pubblicazione; ma che il commento a ciascuna singola disposizione costituiva opera a sé stante, così che in luogo di 36 scritti il ricorrente aveva prodotto 69 scritti.
Le doglianze devono essere accolte, in quanto, innanzitutto, basta scorrere la domanda di partecipazione del ricorrente per ravvisare che nel periodo in questione egli ha indicato, nel relativo elenco, 36 opere pubblicate dal 2008 al 2012, oltre a due monografie e due articoli in rivista indicati nel settore della domanda “Caricamento pubblicazioni.
Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto che tra le dette 36 opere se ne annoverano alcune recanti il commento a più disposizioni normative.
Si tratta, in particolare, dei contributi contenuti nel “Codice della famiglia” Giuffrè del 2009, in cui il dott. Facci annovera il commento a nove articoli del codice civile; al commento agli articoli da 114 a 127 del d. lgs. n. 206 del 2005 (2008); al commento agli articoli da 1 a 10 del d. lgs. n. 145 del 2007 (2008); al commento agli articoli 2043 e 2049 nel “Codice delle Successioni e donazioni” (2011); nonché a commento degli articoli 2046, 2047 e 2048 nel “Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli” (2011).
Ritiene il Collegio che, così procedendo, la Commissione abbia tradito la ragione stessa per cui essa aveva ritenuto di porre il citato parametro a) tra quelli relativi alla valutazione di qualità delle opere; ragione non esplicitata nel verbale n. 1, ma facilmente ravvisabile nella necessità di premiare in misura maggiore chi, nel medesimo arco di tempo, abbia avuto la capacità di dividere la propria attività di ricerca tra un numero maggiore di argomenti giuridici, seppure contigui tra di loro.
Risulta dunque viziata, perché inesatta, la rilevazione di soli cinque lavori rientranti nel range di cinque anni precedenti il bando che si legge nel primo capoverso del giudizio collegiale, e la conseguente valutazione di limitatezza della produzione in tale periodo.
La errata valutazione della continuità temporale di cui si è appena detto vizia in radice l’intero giudizio formulato sul candidato, in quanto esso non tiene conto di opere astrattamente valutabili; il che esime il Collegio dall’esame delle restanti censure, in quanto, come enunciato da A.P. n. 5 del 2015, in assenza di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, “…il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità”.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone che il candidato sia sottoposto a nuova valutazione ad opera della Commissione nella sua composizione rinnovata d’ufficio dal MIUR.
Ne segue anche improcedibilità dei motivi aggiunti, con cui il dott. Facci lamenta proprio il mancato accesso alla nuova valutazione disposta d’ufficio dal Ministero per alcuni candidati e non per altri.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)