Riconoscimento della tutela cautelare, in considerazione del fatto che, ad una sommaria cognitio, il riscorso risulta assistito da idoneo fumus boni iuris sia con riguardo alla dedotta incompetenza del Presidente in luogo del Consiglio direttivo dell’ANVUR a recepire gli esiti della contestata elezione che con riguardo alla lamentata insufficienza, al fine, della maggioranza semplice suggerita nel parere,nin condivisibile perché praeter legem, del capo ufficio legislativo, in luogo di quella dei 2/3 prescritta dall’art. 7, D.P.R. 1.2.2010, n.76, nonché in relazione alla inidoneità del Consiglio direttivo operante in regime di prorogatio e non optimo iure, ad eleggere il suo Presidente, in tal modo compiendo atto esorbitante dalla mera gestione degli affari correnti tipica di tutti gli organismi in regime di prorogatio.
Ravvisato in re ipsa il danno grave ed irreparabile non ostandovi eventuali necessità di effettuazione di adempimenti istituzionali per effetto della paralisi di ogni attività, anche didattica, connessa dall’emergenza nazionale legata al Covid – 19.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2020, n. 2187
Ricerca Scientifica-ANVUR-Elezione Presidente-Maggioranze
N. 02187/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01531/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (Anvur), Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Felice [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Presidente pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Elezione del Presidente dell’ANVUR” e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, e segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell’Ufficio Legislativo) dell’11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
visto l’art. 56 c.p.a.
Ritenuto il gravame, ad una sommaria cognitio, assistito da idoneo fumus [#OMISSIS#] iuris sia con riguardo alla dedotta incompetenza del Presidente in luogo del Consiglio direttivo dell’ANVUR a recepire gli esiti della contestata elezione che con riguardo alla lamentata insufficienza, al fine, della maggioranza semplice suggerita nel parere,nin condivisibile perché praeter legem, del capo ufficio legislativo, in luogo di quella dei 2/3 prescritta dall’art. 7, D.P.R. 1.2.2010, n.76, nonché in relazione alla inidoneità del Consiglio direttivo operante in regime di prorogatio e non optimo iure, ad eleggere il suo Presidente, in tal modo compiendo atto esorbitante dalla mera gestione degli affari [#OMISSIS#] tipica di tutti gli organismi in regime di prorogatio.
Ravvisato in re ipsa il danno grave ed irreparabile non ostandovi eventuali necessità di effettuazione di adempimenti istituzionali per effetto della paralisi di ogni attività, anche didattica, connessa dall’emergenza nazionale legata al Covid – 19;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 8 aprile 2020.
Il presente Decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2020.
Pubblicato il 26/03/2020
Il Consigliere delegato
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