TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 12654

Abilitazione scientifica nazionale-Composizione commissione

Data Documento: 2017-12-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art.16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella commissione di valutazione, ove possibile, devono essere rappresentati tutti i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale si procede.

Contenuto sentenza

N. 12654/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02805/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Passeri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sgroi e [#OMISSIS#] Frazzini, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Sgroi in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 4;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Benedetto Manganelli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/A3 “infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione”, tornata 2012 – emesso in esecuzione della sentenza TAR Lazio, III, 7229 del 2016 -, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Sgroi e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Passeri, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 08/A3 “infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione”, tornata 2012 – emesso in esecuzione della sentenza TAR Lazio, III, 7229 del 2016, in cui era rilevata la contraddittorietà della precedente valutazione negativa -, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 comma 3h,i della Legge n.240 del 2010, degli artt.6, comma 9, 7, comma 2, 8, comma 3 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.6 del D.D. n.181 del 2012, degli artt.3, 21 octies della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 97 Cost., dell’art.11 del D.P.R. n.487 del 1994, dell’art.51, comma 1, n.3 c.p.c. nonché l’eccesso di potere per sviamento, travisamento, incongruità, disparità di trattamento, difetto di motivazione.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Nella Commissione di valutazione mancava il componente per il settore scientifico-disciplinare ICAR/22 “estimo” di competenza dell’interessato, dal momento che i membri Santagata, Pasetto, Crispino e Canestrari erano docenti per ICAR/04 “strade, ferrovie, aereoporti” e il membro OCSE per ICAR/05 “trasporti”; tutto ciò avveniva nonostante fosse ben possibile che del predetto Organo di valutazione, composto da n.5 persone, facessero parte tutti gli esperti dei settori scientifici-disciplinari ICAR/04, ICAR/05, ICAR/22 del settore concorsuale 08/A3.
In subordine veniva dedotta l’illegittimità del D.P.R. n.222 del 2011 e degli atti conseguenti.
La decisione di acquisire pareri pro veritate da esperti esterni era stata inoltre assunta dal Ministero e non dalla Commissione; i detti esperti non potevano sostituirsi al predetto Organo di valutazione ma solo integrarne il giudizio; vi era inoltre in corso un contenzioso amministrativo tra il ricorrente e l’esperto Prof. Rosato, dunque incompatibile, che rilasciava peraltro un parere contraddittorio.
Vi era stata inoltre disparità di trattamento rispetto al candidato Manganelli; gli indici correlati alle mediane non potevano risultare decisivi; occorreva in ultimo porre rimedio alla contraddittorietà del giudizio di non idoneità primigenio invece che mutare le premesse di fatto dello stesso.
Con ordinanza n.1978 del 2017 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva il riscontro dell’Amministrazione, che si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Nell’udienza del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo l’art.16, comma 3i della Legge n.240 del 2010, nella Commissione di valutazione, ove possibile, devono essere rappresentati tutti i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale si procede.
Orbene la Commissione in esame è composta da n.5 membri, ex art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010 e nel settore concorsuale 08/A3 in questione sono inclusi n.3 settori scientifico-disciplinari, ex all.A del D.M. n.159 del 2012.
Tuttavia nel predetto Organo valutativo venivano inseriti docenti dei soli settori scientifico-disciplinari ICAR/04 “strade, ferrovie, aereoporti”, Santagata, Pasetto, Crispino e Canestrari (cfr. all.13, 14, 15, 16 al ricorso) e ICAR/05 “trasporti”, Abdel-Aty (cfr. all.17 al ricorso), non considerandosi il restante settore scientifico-disciplinare ICAR/22 “estimo”, di competenza del candidato ricorrente, in violazione pertanto del predetto art.16, comma 3i della Legge n.240 del 2010.
Risulta inoltre un contenzioso amministrativo in corso tra lo stesso ricorrente e uno dei due esperti esterni, Prof. Rosato, nominati a causa della suddetta omissione (cfr. all.19, 20, 21 al ricorso).
Il Prof. Rosato pertanto, ricorrendo una causa di incompatibilità, ex art.51 c.p.c., estensibile, in virtù del principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, n.325 del 2015), avrebbe dovuto astenersi dal giudizio (cfr. già TAR Lazio, III, n.3059 del 2016).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2805/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 27/12/2017