I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico interessato (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 12561
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Discrezionalità tecnica
N. 12561/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05976/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cotto e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via P.L. Da Palestrina 63;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L’Asn A Professore I° Fascia Settore 01-B1 non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento adottato dalla Commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia settore concorsuale 01/B1 – Informatica, con cui è stato dichiarato non abilitato ai fini del conseguimento dell’ abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima fascia di docenza universitaria, pubblicato dal 10.4.2017 sul sito internet https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito/09/h1/1/1/1, nonché per l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento all’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima fascia di professore universitario per il settore concorsuale 01/B1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni – espresso dalla commissione per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia pubblicato dal 10.4.2017 sul sito internet https://asn16.cineca.it/pubblico/miur/esito/09/H 1/1/1/1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. Lorenzelli in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico interessato (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”,come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 01/B1 – Informatica – prima fascia, con cinque giudizi individuali negativi – e conforme giudizio collegiale – sulla maturità scientifica necessaria, per l’esercizio delle funzioni di cui trattasi.
Quanto sopra, nonostante il possesso dei tre titoli prescritti per la prima fascia ed il superamento dei tre valori-soglia, poichè le pubblicazioni presentate non sarebbero tali da assicurare al candidato una posizione riconosciuta nell’ambito internazionale della ricerca.
Al riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini: “L’attivita’ scientifica e le pubblicazioni risultano congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1.
La produzione scientifica, considerate le pubblicazioni presentate ai fini dell’Art. 7 DM 120/2016, in relazione alla suddetta congruenza e all’apporto individuale del candidato, e in considerazione della qualita’, innovativita’, rigore metodologico, collocazione editoriale, impatto, intensita’ e continuita’ temporale, non e’ adeguata.
In particolare, la rilevanza del contributo complessivo nel panorama internazionale della ricerca
appare limitata”.
Detta valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
A fronte del superamento di tre valori soglia e del possesso degli almeno tre Titoli richiesti, la Commissione era infatti tenuta ed effettuare un’attenta e accurata disamina circa la qualità della produzione scientifica, con conclusioni adeguatamente motivate. L’apprezzamento negativo formulato, invece, segue contraddittoriamente a valutazioni positive, circa la coerenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale, senza compiutamente definirne le ragioni del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Né i giudizi collegiali, nè quelli individuali esprimono una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni presentate, essendo queste ultime rese oggetto della stessa valutazione, lapidaria e tautologica, già sopra riportata, identica in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale. Sia l’estrema sinteticità, sia – soprattutto – il carattere stereotipato e ripetitivo dei giudizi in questione, d’altra parte, denotano una valutazione non solo superficiale, ma non condotta in modo autonomo dai singoli Commissari, quale indefettibile presupposto dell’apprezzamento da formulare, all’unanimità o a maggioranza (in quest’ultimo caso, con sintesi da raggiungere in sede collegiale, circa l’effettivo valore scientifico di un docente, che in base ai parametri oggettivi in precedenza indicati deve considerarsi – giova ripeterlo – già inserito nel settore di cui trattasi).
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà quindi essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente:
– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/12/2018