Nelle procedure comparative indette per la copertura di posti di professore universitario, i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice in ordine alla qualità dell’attività scientifica e didattica svolta dai singoli candidati, essendo espressione di discrezionalità tecnica, soggiacciono al sindacato del giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità, della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti (cfr. TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 6 luglio 2007, n. 280).
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, il giudizio espresso dalla commissione sui candidati deve avere carattere complessivo e comparativo; di conseguenza, detta valutazione, pur essendo riferita ad una serie di parametri predeterminati, si risolve sempre in un giudizio globale di idoneità, nel quale ciascuno dei fattori concorre con gli altri senza che a nessuno sia riconosciuta una valenza prevalente o addirittura assorbente rispetto ad altri. Ne discende che uno degli elementi di valutazione può rivelarsi recessivo di fronte all’apprezzamento, operato dalla commissione, di altri fattori.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 gennaio 2014, n. 1003
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Sindacato giurisdizionale-Valutazione titoli
N. 01003/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03792/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3792 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, v.le Parioli, 180;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Salvati;
per l’annullamento, previa sospensiva
di tutti gli atti relativi alla valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico- disciplinare MED/27 (Neurochirurgia) AB/08 presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia (CLUPS fuori sede) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nonché, per quanto occorra, della valutazione di inidoneità espressa dalla commissione nei confronti del ricorrente, dei verbali redatti dalla commissione stessa e del decreto di approvazione dei predetti atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. del 28.11.2008 – il cui avviso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 19.12.2009 – IV Serie Speciale – veniva bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/27 (Neurochirurgia) AB/08 presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia – CLUPS fuori sede. Con D.R. 16.7.2010 – pubblicato sulla G.U. n. 63 del 10.8.2010 – IV Serie Speciale – veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa suddetta.
I verbali e la relazione finale riassuntiva venivano redatti e consegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione dei lavori in data 27.12.2010.
Il ricorrente è un medico laureato in Medicina e Chirurgia nel 1994 presso la Seconda Università di Napoli, abilitato all’esercizio della professione e specializzato nel 1999 in Neuropsichiatria infantile presso la Seconda Università di Napoli.
Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura di valutazione comparativa la cui commissione esprimeva l’impugnato giudizio di inidoneità nei suoi confronti.
Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge (art. 4 d.P.R. 117/2000) e dell’art. 6 del Bando; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente per illogicità, manifesta contraddittorietà e sviamento.
Il ricorrente depositava agli atti istanza di rinuncia alla sospensiva.
Con ordinanza collegiale n. 3482/2013 è stata disposta istruttoria, adempiuta dall’amministrazione.
Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge (art. 4 d.P.R. 117/2000) e dell’art. 6 del Bando; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente per illogicità, manifesta contraddittorietà e sviamento.
Sostiene il ricorrente che non era stato valutato, come attività clinica universitaria, il ruolo, già menzionato, di Clinical Assistant Professor a Stanford né i titoli di Clinical Assistant Professor a Stony Brook (New York) né il titolo di Consulting Professor a Stanford (equivalente a quello di Professore ordinario). La censura è infondata in fatto, posto che i predetti titoli risultano essere stati presi in considerazione nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice (riunione I allegato 1-8)
Sostiene poi il ricorrente che dall’allegato 1.8 alla prima riunione della Commissione del 7.12.2010, si evince che il Dott. [#OMISSIS#] avrebbe conseguito – contrariamente al vero – una sola specializzazione in neuropsichiatrica infantile e l’attività clinica dallo stesso svolta viene definitiva come “non universitaria”. Riferisce in proposito il Dott. [#OMISSIS#] che, in seguito a ricorso al TAR Lazio avverso la nota prot. n. 0035146 dell’8.6.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la quale non è stata accolta la richiesta del ricorrente per il riconoscimento della formazione specialistica in Neurochirurgia dallo stesso acquisita presso le università statunitensi “New York University School of Medicine” e “Stanford University”, il TAR Lazio accoglieva il suddetto ricorso con sentenza passata in giudicato n. 33527/2010. Tuttavia, evidenzia il collegio che il predetto giudicato – pur annullando gli atti impugnati con cui si rigettava l’istanza di riconoscimento della formazione specialistica acquisita all’estero – faceva salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, non riconoscendo quindi direttamente alcun diritto al predetto titolo. Conseguentemente la censura non può essere accolta per come formulata.
In merito poi alla valutazione dell’attività svolta nell’ambito della radioterapia-radiochirurgia, non emergono palesi e macroscopici vizi di incongruenza, illogicità e manifesta incoerenza tali da consentire di apprezzare le dedotte censure che vanno pertanto respinte. A tal proposito, ritiene il Collegio di aderire al noto indirizzo secondo cui “Nelle procedure comparative indette per la copertura di posti di insegnante universitario i giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici in ordine alla qualità dell’attività scientifica e didattica svolta dai singoli candidati, essendo espressione di discrezionalità tecnica, soggiacciono al sindacato del giudice di legittimità solo sotto il profilo della manifesta illogicità, della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 06-03-2007, n. 280).
Con riguardo, poi, alle singole censure inerenti la valutazione operata dalla Commissione, anche in funzione comparativa con il dott. Salvati, deve ritenersi che il giudizio espresso sui candidati abbia carattere complessivo e comparativo e, quindi, pur essendo riferita ad una serie di parametri predeterminati, si risolve sempre in una valutazione globale di idoneità nella quale ciascuno dei fattori concorre con gli altri senza che a nessuno sia riconosciuta una [#OMISSIS#] prevalente o addirittura assorbente rispetto ad altri. Ne discende che uno degli elementi di valutazione può rivelarsi recessivo di fronte all’apprezzamento, operato dalla commissione, di altri fattori.
Conseguentemente il ricorso è infondato e va respinto. Spese compensate per ragioni di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)